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PDL 1124

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1124



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FORMISANO

Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

Presentata il 14 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di un organico riordino delle competenze medico-oculistiche e delle specifiche professionalità sanitarie ed ausiliare ad esse collegate.
      La figura dell'ottico è stata introdotta, come arte ausiliaria delle professioni sanitarie, nell'ordinamento normativo italiano con il regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
      Negli ultimi anni, tuttavia, si è diffuso nel nostro Paese un fenomeno di «abusivismo» per il quale molti, soprattutto ottici che possono esercitare il solo commercio di occhiali e lenti a contatto e fornirli e applicarli ai clienti, si definiscono optometristi.
      La figura dell'optometrista non è in Italia né disciplinata né prevista; tanto che lo stesso Ministero della salute deve respingere, proprio per questo ben legittimo motivo, il rilascio di certificazioni di equipollenza in Italia per titoli conseguiti all'estero. Da moltissimi anni le associazioni professionali hanno richiesto una revisione degli ambiti professionali dell'ottico, considerati inadeguati all'evoluzione tecnologica e formativa e al quadro europeo, in cui chi esercita tale professione, denominato «optometrista», vede ruolo e formazione universitaria addirittura inquadrati nelle facoltà di scienze fisiche, ingegneristiche, eccetera. Il Ministero della salute ha ritenuto, da tempo, che potesse essere avviato un processo di revisione delle mansioni previste dal regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, al quale, però, deve corrispondere una adeguata preparazione specifica.
      Il testo è composto da quattro articoli. L'articolo 1, prevede l'istituzione della professione
 

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sanitaria e la descrizione del profilo dell'ottico-optometrista. Sono pertanto indicate le caratteristiche professionali generali della nuova professione, precisando, in termini attuali, le sostanziali competenze già previste dall'articolo 12 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 1334 del 1928, e riconoscendo una competenza specifica per quanto attiene alla prescrizione dei dispositivi medici di riferimento.
      All'articolo 2 sono esplicitati gli ambiti operativi previsti per la nuova figura. Al comma 1, viene precisato che l'ottico-optometrista svolge tutte le attività connesse alla costruzione e alla fornitura dei dispositivi medici di riferimento, utilizzando i processi tecnologici ritenuti più idonei, con una espressa esclusione di quelli di competenza medica. Al comma 2, sono precisate le attività che l'ottico-optometrista può esercitare sotto la propria responsabilità e nell'ambito delle proprie competenze, relativamente alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione dei dispositivi medici di riferimento.
      Al comma 3, viene chiaramente precisato che l'ottico-optometrista non può svolgere, in nessun caso, attività che caratterizzano l'esercizio della professione medica (diagnosi, accertamento di malattie, elaborazione ed esecuzione di terapie).
      Ai commi 4 e 5 sono esplicitate le modalità secondo le quali l'ottico-optometrista può esercitare la propria attività professionale.
      All'articolo 3, è stabilita la formazione universitaria dei nuovi operatori sanitari, che, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, sarà necessariamente incardinata presso la facoltà di medicina e chirurgia. Tuttavia, essa non potrà essere di esclusiva competenza di tale facoltà in quanto il percorso formativo dovrà comprendere non solo le discipline mediche, ma anche quelle tecniche riconducibili alle discipline riferite alle scienze fisiche.
      Viene precisato, altresì, che il titolo universitario in oggetto abilita all'esercizio della professione sanitaria di ottico-optometrista.
      L'ordinamento didattico del corso universitario dovrà, quindi, prevedere forme specifiche di collaborazione e di integrazione fra la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, pervenendo ad una sostanziale cogestione dei corsi di formazione universitaria.
      L'articolo 4 reca abrogazione di norme, garantendo, comunque, il completamento degli studi per gli allievi che siano già iscritti a corsi istituiti ai sensi della normativa della quale si dispone l'abrogazione. Sono, altresì, abrogate le disposizioni concernenti le mansioni degli ottici e le determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali relative all'esercizio della loro attività.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della professione).

      1. È istituita la professione sanitaria di ottico-optometrista, con il seguente profilo professionale: l'ottico-optometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale l'esame, soggettivo e oggettivo, delle deficienze puramente ottiche della vista mediante attività dirette all'individuazione, prevenzione ed educazione, correzione e compensazione dei difetti ottico-refrattivi della vista, prescrivendo occhiali, lenti a contatto, correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché ulteriori ausili ottici.

Art. 2.
(Ambiti operativi).

      1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, l'ottico-optometrista realizza, appronta, fornisce, applica e, comunque, adatta all'utente occhiali, lenti a contatto, correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti nonché ulteriori ausili ottici, utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione dei processi tecnologici di competenza medico-chirurgica.
      2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie competenze, provvede, altresì, alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione o alla sostituzione di lenti e di occhiali, o parti di essi, quando richiesto dall'utente.
      3. L'ottico-optometrista, in nessun caso, svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e alla elaborazione ed esecuzione di terapie in caso di condizioni patologiche.

 

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      4. L'ottico-optometrista svolge la sua attività autonomamente o in collaborazione con professionisti di altre aree sanitarie.
      5. L'ottico-optometrista esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza o libero-professionale sia presso strutture sanitarie pubbliche, private o convenzionate, sia presso altre strutture imprenditoriali.

Art. 3.
(Abilitazione).

      1. Il diploma di laurea di ottico-optometrista conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
      2. Le facoltà di medicina e chirurgia, d'intesa con le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, possono istituire corsi di laurea finalizzati alla formazione del profilo professionale sanitario dell'ottico-optometrista, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano altresì le relative modalità di attuazione.

Art. 4.
(Abrogazioni).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico previsti dal decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, e dal decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992, sono soppressi, fatto salvo il diritto al completamento degli studi per gli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.

 

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      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allegato B annesso al decreto del Ministro della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994, è abrogato.


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