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PDL 824

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 824



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

IANNUZZI, BENVENUTO, BIANCHI, BOCCI, BURTONE, CESARIO, CHIANALE, COLASIO, FRIGATO, GIACOMELLI, MANTINI, MARGIOTTA, MARIANI, GIORGIO MERLO, OLIVERIO, REALACCI, RUGGERI, STRIZZOLO, TANONI, ZACCARIA

Norme per la riqualificazione, il recupero e la tutela
dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia

Presentata il 22 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce integralmente - salvo che per le necessarie modifiche relative alla copertura finanziaria e alla denominazione dei Ministeri - il testo unificato delle proposte di legge nn. 5470 e abbinate, approvato nella seduta del 21 luglio 2005 dalla Camera dei deputati all'unanimità, recante disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici. Tale testo in larga misura recepiva il contenuto della proposta di legge n. 5470, presentata il 1o dicembre 2004 su iniziativa del primo firmatario della presente proposta e di altri deputati, cui erano state successivamente abbinate le proposte di legge - convergenti nello spirito di fondo e nelle finalità ispiratrici - nn. 5638 e 5891, a prima firma, rispettivamente, dell'onorevole Foti e dell'onorevole Coluccini. L'approvazione da parte della Camera dei deputati era stata preceduta da un intenso e approfondito lavoro istruttorio svolto presso la VIII Commissione Ambiente e il Comitato ristretto all'uopo nominato.
      Il testo approvato dalla Camera, di grande snellezza e semplicità, risultando
 

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composto da due soli articoli, è stato trasmesso al Senato della Repubblica il 25 luglio 2005 ed ha assunto il numero 3566.
      Purtroppo, la conclusione della XIV legislatura non ne ha consentito l'approvazione definitiva da parte del Senato. Lo si ripresenta all'inizio della nuova legislatura, auspicandone la rapida approvazione.
      La proposta di legge prevede in primo luogo (articolo 1) interventi integrati pubblico-privati di riqualificazione urbana dei centri storici: questi interventi mirano al risanamento e al recupero del patrimonio edilizio da parte dei privati, alla realizzazione di opere pubbliche, al miglioramento e all'adeguamento dei servizi pubblici. Il relativo finanziamento vede la compartecipazione dei privati e dello Stato. Le risorse statali vengono destinate, fino a un terzo dell'ammontare complessivo, ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, con esclusione dei comuni capoluogo delle città metropolitane.
      È inoltre stabilita (articolo 2) l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riqualificazione urbana dei centri storici).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi per la riqualificazione urbana dei centri storici, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
      2. I comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 4, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.
      3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione in base alle vigenti leggi regionali, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.
      4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». A tale fine, il Ministero delle infrastrutture, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, definisce i

 

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relativi parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica. L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2.
(Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

      1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per i comuni capoluogo delle città metropolitane di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1. Le risorse sono destinate, fino ad un terzo del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui all'articolo 1, comma 4.
      3. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2009, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per ciascuno

 

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degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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