Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 505

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 505



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANTONIO PEPE e LEONE

Istituzione in Foggia di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Puglia

Presentata il 4 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Istituire in Foggia una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Puglia è una necessità che si impone con la massima urgenza.
      La giustizia amministrativa regionale pone infatti problemi con riferimento sia alla ubicazione dei tribunali amministrativi regionali, sia ai tempi delle decisioni.
      L'aumento dei ricorsi amministrativi in sede giudiziaria, quale effetto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ha evidenziato l'esigenza di una giustizia amministrativa efficace ed ha imposto riflessioni sulla inadeguatezza delle strutture.
      L'istituzione di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale nella città di Foggia risponde poi ad esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari e di soddisfacimento dell'interesse della collettività ad una giustizia rapida ed accessibile.
      La popolazione del territorio provinciale (circa 700 mila abitanti) e gli affari pendenti presso il tribunale amministrativo regionale della Puglia evidenziano la fondatezza della richiesta.
      La presente proposta di legge, che riproduce analoghe iniziative promosse dal proponente nella XIII e nella XIV legislatura, si compone di 5 articoli e della tabella A riferita all'articolo 2: articoli riguardanti l'istituzione della sezione staccata, la determinazione degli organici, le modalità di trattazione delle cause.
      Sono certo che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nella regione Puglia è istituita una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale con sede in Foggia e con circoscrizione comprendente la provincia di Foggia.

Art. 2.

      1. Gli organici dei magistrati destinati alla sezione staccata di cui all'articolo 1 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato.
      2. Gli organici del personale di segreteria e del personale ausiliario della sede staccata di Foggia sono altresì determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo, i posti in organico dei magistrati amministrativi, del personale direttivo, del personale di concetto e del personale di dattilografia, di cui, rispettivamente, alle tabelle A, C, D e F allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono incrementati dei posti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 3.

      1. La data di inizio del funzionamento della sezione staccata di Foggia è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

      1. I ricorsi afferenti la circoscrizione della provincia di Foggia, pendenti presso il tribunale amministrativo regionale della Puglia, sono trasferiti alla sezione staccata

 

Pag. 3

entro due mesi dall'insediamento della sezione stessa.
      2. I ricorsi, proposti dopo la data di entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata in funzione della sede staccata di Foggia, sono depositati presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale della Puglia, che li trasmette alla segreteria della sezione staccata di Foggia non appena essa sia entrata in funzione.
      3. I ricorsi di competenza della sezione staccata di Foggia, fissati per la discussione innanzi al tribunale amministrativo regionale della Puglia con provvedimento anteriore all'insediamento della sezione staccata, sono decisi dal tribunale amministrativo regionale della Puglia.
      4. Gli adempimenti successivi al deposito delle sentenze sono eseguiti dalla segreteria della sezione staccata di Foggia.
      5. I ricorsi di competenza della sezione staccata di Foggia, fissati per la discussione della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato innanzi al tribunale amministrativo regionale della Puglia con provvedimento anteriore all'insediamento della sezione staccata, sono decisi, limitatamente alla domanda di sospensione, dal tribunale medesimo e sono quindi trasferiti alla sezione staccata.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Pag. 4

torna su

TABELLA A
(v. articolo 2)

Integrazioni alle Tabelle A, C, D e F
allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186

Ruoli del personale
Posti in
aumento
Tabella A
Ruolo del personale di magistratura.  
Consiglieri di tribunale amministrativo regionale - Primi referendari - Referendari
5
Tabella C
Ruolo del personale direttivo.  
Profilo professionale:  
Direttore di segreteria
1
Tabella D
Ruolo del personale di concetto.  
Profilo professionale:  
Segretario
2
Tabella F
Ruolo del personale di dattilografia.  
Profilo professionale:  
Coadiutore dattilografo
3


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
torna su