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PDL 944

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 944



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BENEDETTI VALENTINI

Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia

Presentata il 31 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende apportare una specifica, ma necessaria e importante modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
      La citata legge ha infatti dimostrato di essere caratterizzata da irrazionali pregiudizi aprioristicamente contrari all'esercizio dell'attività venatoria. In particolare, alcune disposizioni di tale normativa si sono rivelate del tutto vessatorie e non rispondenti alla verità, nei confronti di quanti esercitano l'attività venatoria, giacché completamente prive di corrispondenti forme di vantaggio per le esigenze connesse alla protezione dell'ambiente e della fauna.
      La normativa introdotta dal legislatore nel 1992 non ha neppure raggiunto i fini protezionistici di riduzione del quantitativo di fauna selvatica abbattuta in seguito ad attività venatoria. Infatti, la peculiare conformazione geografica del nostro Paese fa sì che le regioni italiane siano quasi esclusivamente territori di transito per la selvaggina migratoria.
      Pertanto, la decisione di ridurre drasticamente la libera circolazione dei cacciatori, particolarmente per la selvaggina migratoria, in tutto il territorio nazionale, anziché raggiungere l'obiettivo di proteggere le varie specie cacciabili, ha invece unicamente causato un fortissimo spostamento verso le regioni del Nord Africa (Egitto, Tunisia, Algeria), della Spagna, del Portogallo o dell'ex Jugoslavia e dell'Albania, di molti cacciatori italiani, con il conseguente effetto di notevole esodo di risorse economiche, e ha prodotto e continua a produrre un ulteriore duplice effetto negativo: l'aumento complessivo del numero della selvaggina abbattuta e il consistente decremento del turismo venatorio nelle nostre regioni, particolarmente in quelle meridionali. Infatti, privatamente o appoggiandosi ad agenzie turistiche che praticano prezzi molto contenuti, moltissimi cacciatori italiani si recano in questi
 

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Paesi dove l'esercizio venatorio risulta essere scarsamente regolamentato, e anche perché la particolare conformazione geografica dei luoghi, caratterizzati da vaste e spoglie distese, determina una maggiore concentrazione di selvaggina e quindi una maggiore facilità di abbattimento della stessa (mentre nelle regioni italiane, soprattutto quelle centro-meridionali, tale concentrazione, e pertanto l'abbattimento di selvaggina, sono sicuramente di più difficile realizzazione).
      Sul piano economico, la più gravosa delle conseguenze è senza dubbio quella sopportata da alcune regioni italiane del centro-sud, dove numerose attività turistico-commerciali (ristorazione, alberghi, iniziative agro-turistiche) hanno subìto successivamente al 1992 una notevole flessione dei propri guadagni. A tale riguardo, si può ricordare che il volume di affari prodotto dal fenomeno dei viaggi venatori è pari a cifre che si aggirano intorno ai 200 milioni di euro annui e che quello relativo alle aziende faunistico-venatorie è di poco inferiore.
      Altri aspetti economici importantissimi legati alla caccia sono quelli dei settori maggiormente legati per tradizioni e cultura all'attività venatoria e precisamente quello armiero e quello relativo alle munizioni. Il 65-70 per cento del fatturato dell'industria armiera italiana deriva dalla produzione di armi venatorie e sportive ed il settore delle munizioni in Italia è dipendente per circa il 90 per cento dall'attività venatoria.
      Il numero delle attività economiche legate alla caccia non comprende però soltanto l'industria armiera e delle munizioni. Come già parzialmente ricordato, attorno alla caccia gravitano infatti settori meno noti, ma comunque assai rilevanti dal punto di vista economico, quali i viaggi venatori, le aziende faunistico-venatorie, l'agriturismo, l'allevamento di selvaggina e di cani da caccia, senza dimenticare l'abbigliamento, l'editoria specializzata e le connesse forme di pubblicità.
      La modifica di seguito proposta tende perciò non solo a riaffermare e a tutelare il diritto di quanti amano l'attività venatoria, ma ad avvicinare ulteriormente l'Italia alle disposizioni europee.
      Con il proposito di liberalizzare la circolazione del cacciatore, in maniera regolamentata, sul territorio nazionale, la proposta di legge si traduce in un solo e chiaro articolo, che va a modificare però incisivamente l'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, sostituendo il comma 5 e introducendo il nuovo comma 5-bis.
      Con il comma 5 novellato, si stabilisce che il cacciatore di selvaggina stanziale, su domanda, può avere accesso venatorio sia prioritariamente, nell'ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino della propria regione di residenza, sia in qualsiasi altro ambito o comprensorio - anche di diversa regione - in presenza delle seguenti due, tanto semplici quanto indispensabili, condizioni: il conseguimento di un attestato di «accettazione» rilasciato dall'amministrazione competente, la quale mediante opportuno monitoraggio può governare l'afflusso e le sue corrette modalità, e il versamento di una quota in denaro, che non ha tanto funzione calmieratrice quanto compensatoria di un prelievo che ha per oggetto selvaggina radicata e cresciuta in quello specifico territorio.
      Il nuovo comma 5-bis abilita invece il cacciatore di selvaggina migratoria ad agire liberamente, senza il pagamento di alcuna tassa, su tutto il territorio nazionale. È parso, tuttavia, in questa sede necessario confermare o prevedere alcuni limiti: in particolare il rispetto del tipo di caccia scelto (vagante o da appostamento fisso), il rispetto di eventuali restrizioni in materia di selvaggina migratoria vigenti nella regione ospitante, l'obbligo di annotare nella stessa giornata sul proprio tesserino il numero e la specie di capi abbattuti.
      Con la presente proposta di legge, di cui si auspicano rapida trattazione e approvazione, si contemperano, quindi, le esigenze di una invocata e giusta liberalizzazione con quelle di una motivata differenziazione di disciplina tra caccia alla selvaggina stanziale o migratoria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dai seguenti:

      «5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore di selvaggina stanziale, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto di accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o comprensori, anche di una diversa regione, previo rilascio di un attestato di accettazione della regione medesima e previo pagamento di una somma determinata dall'autorità regionale per un importo annuo massimo pari a 52 euro, rivalutabile ogni quattro anni sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.
      5-bis. Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria, con esclusione della zona faunistica delle Alpi, ogni cacciatore che ha optato per la caccia vagante o da appostamento fisso ha diritto di libero accesso in tutto il territorio nazionale, nel rispetto del tipo di caccia scelto e delle eventuali restrizioni in materia di selvaggina migratoria osservate nella regione ospitante. Il cacciatore è tenuto ad annotare giornalmente sul proprio tesserino venatorio la data, il numero e le specie dei capi abbattuti».


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