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PDL 881

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 881



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARTELLA

Modifiche all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, in materia di deduzioni per oneri di famiglia a carico dei cittadini extracomunitari

Presentata il 23 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 21, comma 6-bis, ha inserito una nuova procedura di controllo per i lavoratori dipendenti cittadini extracomunitari che hanno diritto alle «deduzioni» fiscali spettanti per i figli a carico. Il comma citato recita: «Ai fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extracomunitari è in ogni caso certificato nei confronti del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato nel Paese di origine».
      Va evidenziato che tale normativa:

          1) è stata inserita, senza alcun coordinamento con le norme fiscali in vigore e all'interno di un provvedimento legislativo che ha un altro oggetto, e più precisamente «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», nel capo IV del titolo I, recante «Società civile, famiglia e solidarietà», con effetti palesemente paradossali;

          2) è discriminante perché introduce controlli nei confronti dei soli lavoratori dipendenti cittadini extracomunitari anche per i figli a carico residenti in Italia regolarmente iscritti all'anagrafe del comune;

          3) è vessatoria in quanto stabilisce l'obbligatorietà, per l'accesso al diritto fiscale delle deduzioni, di adempimenti

 

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complessi e dai tempi lunghi nonché onerosi, a carico dei contribuenti che sono lavoratori dipendenti cittadini extracomunitari con figli a carico nei Paesi di origine.

      Va anche rilevato che l'obbligo di presentare al sostituto di imposta la documentazione validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata dai nostri consolati, riguarda, in base a stime effettuate dalle associazioni degli immigrati e dalle organizzazioni sindacali, almeno 400.000 lavoratori immigrati; ne consegue che il carico di lavoro burocratico che già pesa sui nostri consolati è notevolmente aggravato dalla quantità delle pratiche da svolgere sia nell'immediato sia nel futuro. Inoltre, per molte famiglie di questi lavoratori rimaste in patria il rispetto di tali adempimenti comporta disagi e problemi che non sono stati previsti dal legislatore e che possono risultare difficilmente comprensibili se si pone attenzione alle condizioni di vita sociali e civili di molti Paesi di origine degli immigrati.
      A queste considerazioni va aggiunto il fatto che in diverse regioni è stato segnalato che alcuni, ma non pochi, sostituti di imposta hanno dato immediata applicazione alla normativa, già nel 2003, anno della sua entrata in vigore, con un conseguente pesante taglio, se non azzeramento, dell'importo della retribuzione spettante ai lavoratori interessati.
      Per questi motivi si propone:

          a) l'abrogazione del comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

          b) il conseguente ripristino delle procedure previste dalla normativa fiscale precedentemente in vigore in materia di diritto alle deduzioni per i figli a carico residenti in Italia (autodichiarazione);

          c) l'introduzione nell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di nuovi commi che prevedono il mantenimento, nei casi di figli a carico rimasti nel Paese di origine, della prerogativa all'accertamento del diritto in oggetto da parte della pubblica amministrazione, specificatamente dell'Agenzia delle entrate, ma con procedure e obblighi a carico del contribuente coerenti con gli indirizzi di semplificazione fiscale e con i princìpi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e dalla normativa fiscale generale vigente, e infine, non lesivi, nella prassi, dell'accesso al diritto in oggetto.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di deduzioni per oneri di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «4-quater. I cittadini extracomunitari che intendono avvalersi delle deduzioni di cui ai commi 1 e 2 per figli residenti all'estero, sia attraverso il sostituto di imposta sia in sede di dichiarazione dei redditi, devono essere in possesso dello stato di famiglia o di un documento equivalente ovvero, nel caso in cui nel Paese di origine non sia possibile avere tale documento, dei certificati di nascita dei figli dai quali si possano ricavare il cognome e il nome dei genitori e di un documento di identità dei figli dal quale si evinca la loro residenza.
      4-quinquies. La documentazione di cui al comma 4-quater può essere formata da:

          a) documentazione originale con traduzione in lingua italiana asseverata da un tribunale italiano;

          b) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

          c) documentazione validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese di origine.

      4-sexies. L'Agenzia delle entrate, ai fini del controllo, può chiedere ai soggetti

 

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interessati di produrre la documentazione prevista dai commi 4-quater e 4-quinquies».

      2. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.


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