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PDL 896

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 896



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VITALI

Disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle province di Brindisi e di Taranto

Presentata il 24 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le province di Brindisi e di Taranto presentano entrambe un poco invidiabile primato; dal confronto con le altre province italiane risulta che esse sono contemporaneamente le aree con la maggior incidenza di tumori dovuti a fattori ambientali e con i tassi di disoccupazione più elevati. Anche la classifica della «vivibilità» delle due città, redatta nel 2003 a cura de Il Sole 24 Ore, le collocava in posizioni assai più basse di quelle in cui si trovavano anni fa (tra le ultime venti) e di quelle in cui, sulla base delle rispettive potenzialità, dovrebbero trovarsi e la situazione non è mutata nel corso di questi ultimi anni.
      I dati statistici rilevano un malessere sociale, ambientale ed economico. Nella provincia di Taranto il tasso di disoccupazione è più alto sia di quello nazionale, sia di quello della Puglia nel suo complesso. A Brindisi, invece, il tasso di disoccupazione si attesta attorno alla media pugliese.
      Le statistiche epidemiologiche indicano un'incidenza di tumori superiore di tre o quattro volte rispetto ai dati nazionali. Numerose sono state le denunzie di autorità cittadine e sindacali circa la «vivibilità» delle zone industriali e delle aree urbane limitrofe agli insediamenti industriali o a quelli di produzione energetica.
      Il declino dell'industria di Stato e le trasformazioni dell'economia mondiale hanno posto in crisi un modello che aveva consentito alla Puglia di primeggiare tra le regioni meridionali.
 

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      La scommessa che si tenta con la presente proposta di legge consiste nel contrastare il declino di questi sistemi proponendone di nuovi, più aderenti alla moderna, interconnessa, flessibile realtà economica mondiale. Pertanto la presente proposta di legge intende avviare una serie di interventi tali da facilitare il rilancio economico e da consentire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni interessate.
      In linea generale, si osserva che gli interventi proposti tentano di inserirsi, senza interferire con esso, in un quadro già programmato e in via di sviluppo. L'operato del precedente governo regionale di centrodestra aveva fatto confluire nella regione tutte le possibili risorse di fonte statale e comunitaria, proponendo anche soluzioni innovative, ad esempio, in materia di concessioni aeroportuali nelle quali, oltre alla lunga durata, erano state coinvolte anche le realtà produttive locali. Sono stati, altresì, segnali incoraggianti l'incremento dei traffici portuali e aeroportuali, la buona tenuta del comparto agricolo, la vitalità delle piccole e medie imprese, l'accordo con l'ILVA raggiunto dall'ex presidente della regione onorevole Fitto e finanche l'istituzione, primi in Italia, di un corso universitario in materia di moda e di abbigliamento. Tuttavia occorre tenere alta la guardia contro il degrado economico e civile. Conclusivamente, si osserva che gli interventi proposti dovranno essere concordati con le autorità regionali e coordinati con le loro attività, in ossequio al riformato titolo V della parte seconda della Costituzione.

L'articolato.

      Con l'articolo 1 si prevede la stipulazione di un accordo di programma quadro tra la regione Puglia e il Governo, finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonché allo sviluppo del tessuto economico locale sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 73 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003). Le norme vigenti sulle crisi del settore siderurgico (decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989) sono state estese anche ad altre aree in crisi. Tali risorse rappresentano l'apporto aggiuntivo dello Stato al piano di rilancio regionale. L'applicazione dei commi 3 e 4 del citato articolo 73 della legge n. 289 del 2002 comporta il monitoraggio e il controllo di Sviluppo Italia Spa sull'attività posta in essere.
      L'articolo 2 reca l'istituzione di due punti franchi nei porti di Brindisi e di Taranto. La delimitazione delle aree riveste grande importanza perché ove fossero comprese le aree industriali esse potrebbero costituire un forte volano di sviluppo e di richiamo di capitali. La delimitazione, pertanto, costituisce modifica ai piani regolatori generali dei comuni interessati. Le spese di istituzione sono poste a carico della regione Puglia.
      Il comma 3 prevede l'autorizzazione di limiti di impegno quindicennali per 6 milioni di euro, in grado di attivare fondi per circa 50-60 milioni di euro, a valere sui fondi già destinati alla portualità dalla legge n. 166 del 2002. Viene soddisfatta la richiesta dell'autorità portuale di Taranto di un potenziamento del terminal container, mentre per Brindisi si interviene in previsione di un incremento del traffico passeggeri e per la realizzazione di un terminal per idrocarburi. Va rammentato che Brindisi si trova, quale punto di snodo fondamentale, lungo il «Corridoio n. 8», sistema di collegamento che unisce le regioni adriatico-ioniche con l'area balcanica e i Paesi del Mar Nero.
      L'articolo 3 eleva la classificazione degli aeroporti di Brindisi e di Taranto, che la regione ha affidato in gestione, assieme a tutti gli altri scali pugliesi, alla società SEAP per quaranta anni. L'articolo 82 della legge n. 289 del 2002 estendeva la continuità territoriale (che in genere si sostanzia in agevolazioni tariffarie) alla provincia di Taranto; con la presente proposta di legge la si estende anche a Brindisi. Va rammentato che entrambi gli scali hanno avuto un incremento dei passeggeri

 

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e delle merci; in particolare Brindisi ha registrato un aumento di oltre il 18 per cento del traffico passeggeri, segno del-
la crescente valenza turistica della provincia.
      L'articolo 4 interviene nella crisi dell'arsenale militare di Taranto, fonte di tensione negli scorsi anni. In conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 137 del 2002, si autorizza il Ministero della difesa ad intervenire con l'accensione di mutui decennali per 2,5 milioni di euro, in grado di attivare fondi per circa 20-25 milioni di euro. Inoltre, viene proposta una deroga del blocco delle assunzioni del personale pubblico per gli specifici profili professionali degli ingegneri direttori, dei capi tecnici e degli assistenti tecnici destinati appunto agli arsenali, che si attiverebbero in gran parte a Taranto.
      L'articolo 5, infine, vincola ulteriori risorse alla bonifica dei siti inquinati nelle aree urbane e industriali delle due città, in sostanza almeno il 10 per cento del complessivo intervento annuale dello Stato. Com'è noto, con la legge n. 426 del 1998 Brindisi e Taranto erano state dichiarate siti inquinati di interesse nazionale; sulla base della normativa nazionale sono stati programmati diversi interventi. Ai fini della tutela ambientale degli abitati civili si prevede inoltre che i piani di intervento, ove necessario, stabiliscano anche interventi in questo senso.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Accordo di programma per la promozione industriale nelle province di Brindisi e di Taranto).

      1. Il programma speciale di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, successivamente esteso ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con la previsione di ulteriori interventi a sostegno delle attività industriali nel territorio delle province di Brindisi e di Taranto. Il programma, finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonché allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso ad attività sostitutive, è adottato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di un accordo di programma quadro stipulato tra la regione Puglia e i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 del citato articolo 73 della legge n. 289 del 2002. La quota a carico dello Stato per gli interventi previsti è di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 2.
(Istituzione di zone franche e interventi per le aree portuali di Brindisi e di Taranto).

      1. Nei porti di Brindisi e di Taranto è autorizzata l'istituzione di zone franche doganali in attuazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e successive modificazioni, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che reca disposizioni per l'applicazione del citato regolamento (CEE) n. 2913/92. La regione Puglia con proprio provvedimento, su proposta delle amministrazioni comunali interessate, individua i soggetti gestori delle zone franche doganali.
      2. Alla delimitazione delle aree delle zone franche doganali si provvede, in accordo con la regione Puglia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti. La delimitazione costituisce, a tutti gli effetti, modifica ai piani regolatori generali dei comuni interessati. Le spese per la costituzione e per la realizzazione delle zone franche doganali sono poste a carico della regione Puglia.
      3. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, di ammodernamento e di riqualificazione dei porti di Brindisi e di Taranto sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 a valere sulle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 36 della legge 1o agosto 2002, n. 166; si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413. In particolare la spesa è prioritariamente destinata:

          a) all'adeguamento del terminal container nel porto di Taranto;

          b) all'adeguamento del terminal passeggeri e alla realizzazione delle opere di supporto al terminal per idrocarburi nel porto di Brindisi.

 

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Art. 3.
(Interventi per gli aeroporti di Brindisi e di Taranto. Estensione alla città di Brindisi della continuità territoriale).

      1. Gli aeroporti di Brindisi e di Taranto sono dichiarati aeroporti di interesse nazionale. La regione Puglia, in accordo con le amministrazioni comunali interessate, su proposta dei soggetti gestori dei citati aeroporti, approva i piani di potenziamento e di ampliamento delle strutture. L'approvazione dei progetti equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere e costituisce modifica al piano regolatore.
      2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Taranto,» è inserita la seguente: «Brindisi,».
      3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il triennio 2006-2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Arsenale militare di Taranto).

      1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137, il Ministro della difesa è autorizzato a contrarre mutui decennali a carico del bilancio dello Stato destinati all'ammodernamento delle infrastrutture e all'adeguamento tecnologico dell'arsenale

 

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militare di Taranto. A tale fine è autorizzato il limite di impegno di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
      2. Al comma 4 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelle relative a concorsi in via di espletamento da parte del Ministero della difesa, entro il limite massimo di 150 unità».
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Ripristino ambientale).

      1. A valere sulle risorse destinate alla realizzazione di interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per gli anni 2006-2008, il CIPE destina una quota almeno pari al 10 per cento delle risorse disponibili al risanamento delle aree di Brindisi e di Taranto, già inserite tra le aree di interesse nazionale ai sensi del

 

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comma 4 del citato articolo 1 della legge n. 426 del 1998, e successive modificazioni.
      2. Ove necessario, i progetti di intervento deliberati ai sensi del comma 1 del presente articolo possono comprendere anche la bonifica delle aree abitate limitrofe ai siti inquinati di cui al medesimo comma 1.


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