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PDL 189

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 189



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOATO

Modifica all'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di candidatura in più circoscrizioni

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La riforma della legge elettorale, che sarà fra i punti essenziali della XV legislatura, appare indispensabile e ineludibile. Per ragioni di ordine politico, di rappresentatività delle Camere, per motivazioni istituzionali e costituzionali. Ragioni e motivazioni che l'applicazione della legge elettorale - approvata dalla Casa delle libertà in modo unilaterale nell'ultima parte della precedente legislatura (legge 21 dicembre 2005, n. 270) - nelle recenti elezioni politiche ha confermato e aggravato.
      Ciò richiederà, contrariamente a quanto avvenuto nella XIV legislatura, la ricerca di un confronto privo di pregiudiziali e logiche unilaterali, con valutazioni che potrebbero anche essere condivise al di là delle contrapposizioni di schieramenti. Pensiamo, ad esempio, alla valutazione secondo cui il nuovo sistema elettorale anziché essere proporzionale, come prevalentemente è stato sostenuto, ad eccezione di alcuni costituzionalisti e osservatori politici, è in realtà un sistema che ha abolito i collegi uninominali senza determinare meccanismi elettorali per una piena rappresentanza proporzionale. In altri termini, una sintesi dei difetti e delle rigidità del proporzionale e del maggioritario. Al punto che esponenti di primo piano delle due coalizioni elettorali hanno esposto, all'indomani del risultato elettorale del 9 e 10 aprile 2006, obiezioni e rilievi sui caratteri sostanziali, e i loro effetti sul sistema politico, della legge elettorale vigente. È responsabilità delle attuali opposizioni, che a maggioranza vollero stravolgere il sistema elettorale, riflettere - D'Alema, Il Corriere della Sera
 

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14 aprile 2006 - «sull'assurdità e pericolosità di questa legge elettorale. Si tratta di un finto proporzionale che in realtà è il più brutale dei sistemi maggioritari». E l'allora Ministro dell'economia e delle finanze del Governo di centro-destra Tremonti, nel commentare la riforma elettorale all'indomani del voto, ebbe a dire (La Repubblica, 16 aprile 2006): «è una legge che si sviluppa in una logica opposta a quella del proporzionale. È una legge maggioritaria non adatta per il governo della complessità (...) questa legge elettorale è formalmente proporzionale ma sostanzialmente maggioritaria».
      Non crediamo, in realtà, che i limiti dell'attuale sistema elettorale siano esclusivamente, e in questi termini, nel trasferire - come aggiunse in quella intervista Tremonti - «l'effetto maggioritario dalla piccola dimensione circoscrizionale alla grande dimensione nazionale». Tuttavia, al di là dei diversi profili e delle differenti visioni relative ai sistemi elettorali (del tutto priva di fondamento ogni polemica sulla legittimità e correttezza del voto elettorale), con la presente proposta di legge si intende correggere una delle distorsioni più evidenti della legge elettorale vigente, reintroducendo il limite di tre circoscrizioni per la presentazione di un candidato in liste con il medesimo contrassegno, abolito con la riforma della legge elettorale, alla fine della precedente legislatura.
      Quanto avvenuto all'insediamento delle Camere crediamo non abbia precedenti nella storia parlamentare e nei sistemi elettorali degli altri Paesi europei o a democrazia avanzata. Il fatto che 221 membri della Camera dei deputati, infatti, siano stati proclamati a seguito delle opzioni esercitate dai deputati eletti direttamente in più circoscrizioni elettorali - e in alcuni casi nella totalità delle ventisei circoscrizioni elettorali - è stata obiettivamente una condizione formalmente legittima, ma che ha posto in grave sofferenza il rapporto fra rappresentanza parlamentare e potere decisionale degli elettori. Tanto più se tale rapporto è apparso condizionato anche dall'assenza, in questo sistema elettorale, di ogni potere da parte dell'elettore di scegliere il candidato. Ieri tutelato con la possibilità di scelta almeno di uno dei candidati presenti nei collegi uninominali, l'elettore si è poi trovato di fronte ad una scelta oggi inesistente e anzitutto vanificata dalla dimensione abnorme di molte circoscrizioni elettorali.
      L'approvazione della presente proposta di legge è tuttavia finalizzata esclusivamente a impedire in radice il fenomeno delle candidature multiple in tutte le circoscrizioni, ripristinando il pre-esistente limite della candidatura possibile nel massimo di tre circoscrizioni elettorali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 7, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione».


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