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PDL 220

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 220



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FABRIS

Nuove norme in materia di abuso di bevande alcoliche e per contrastare l'alcolismo fra i giovani e l'incidentalità stradale

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Lo stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcol rappresenta un elevato fattore di rischio per il verificarsi di incidenti stradali, a causa degli effetti indotti sul conducente di un veicolo, come la difficoltà di percepire i riferimenti e gli stimoli esterni, l'allungamento dei tempi di reazione e la difficoltà di coordinazione dei movimenti.
      La presente proposta di legge intende dare un contributo alla soluzione di questo problema e si muove proprio nel solco dell'esperienza tracciata dagli altri Paesi europei.
      Con l'articolo 1 si apportano modifiche al codice della strada relative alla guida in stato di ebbrezza (articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Tali modifiche riguardano in particolare le sanzioni, che sono decisamente inasprite: per la guida in stato di ebbrezza si propone il passaggio da una pena consistente nell'arresto fino ad un mese e nella sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, a quella dell'arresto da sei mesi a un anno e della sospensione della patente da tre a sei mesi.
      Con l'articolo 2 si propone la modifica degli articoli 589, 590 e 593 del codice penale relativi rispettivamente all'omicidio, alle lesioni colpose e all'omissione di soccorso, introducendo un consistente aggravamento delle pene quando il fatto è commesso in violazione degli articoli 186 e 187 del codice della strada anche nel caso in cui il reo si dimostri recidivo.
      L'articolo 3 propone invece, coerentemente con l'indirizzo adottato da molti Paesi comunitari, il divieto, non solo di somministrazione, ma anche di vendita per asporto di bevande alcoliche ai minori di sedici anni, proponendo una modifica dell'articolo 689 del codice penale.
      L'articolo 4 propone di reintrodurre il divieto di vendita e somministrazione di
 

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bevande alcoliche su aree pubbliche ed in forma ambulante.
      L'articolo 5 propone di introdurre il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche nei locali situati sulle autostrade e sulle strade statali.
      L'articolo 6 propone l'introduzione del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediante l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico.
      Infine, l'articolo 7 propone di introdurre nuove norme, finalizzate a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica, che impongono ai titolari dei locali dove si svolgono trattenimenti danzanti, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, di esporre dei cartelli che riproducano i sintomi specifici in base alla concentrazione alcoolemica nell'aria alveolare espirata, nonché le quantità delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

      «Art. 186. - (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
      2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da euro 500 a euro 1.500. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente tre a sei mesi, ovvero da cinque a otto mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
      3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
      4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 5, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,

 

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commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
      5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
      6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
      7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
      8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica
 

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ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
      9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8».

Art. 2.
(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso).

      1. All'articolo 589 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma».

      2. All'articolo 590 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

      «Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

      3. All'articolo 593 del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

      «Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena

 

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è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma».

Art. 3.
(Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche a minori di sedici anni).

      1. All'articolo 689 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, il quale somministra o vende per asporto, in un luogo pubblico o aperto a pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona, che appaia affetta da malattia mentale, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno»;

          b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

      «È fatto obbligo per l'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di bevande alcoliche di esporre nei propri locali cartelli che recano in modo evidente la norma di cui al primo comma».

Art. 4.
(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche ed in forma ambulante).

      1. Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.

Art. 5.
(Divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche nei locali situati sulle autostrade e sulle strade statali).

      1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A, B e C di cui

 

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all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 6.
(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediate l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico).

      1. È vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediante l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico.

Art. 7.
(Nuove norme finalizzate a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica).

      1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, trattenimenti danzanti, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre, all'entrata o all'uscita dei locali, cartelli che riproducono la descrizione della sintomatologia relativa alla concentrazione alcolemica espirata nell'aria alveolare espirata di cui alla tabella A, allegata alla presente legge.
      2. Tutti i titolari di locali di cui al comma 1 devono altresì esporre, all'entrata o all'uscita dei locali, cartelli che riproducono le quantità riprodotte in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (0,5 grammi/litro) di cui alle tabelle B, C e D allegate alla presente legge.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Tabella A
(articolo 7, comma 1)

Alcolemia gr/l
Sintomo
Descrizione
<0,3 Sobrietà Nessun sintomo evidente anche se il soggetto può essere più loquace e provare un senso di benessere
0,3/0,80 Euforia Aumento della sicurezza, diminuzione delle inibizioni, perdita di concentrazione, difficoltà ad eseguire movimenti coordinati e precisi, affievolimento dei processi psicomotori, diminuzione della capacità di guida, vertigini, diminuzione della acuità visiva, riduzione dell'olfatto e del gusto
0,90/1,20 Eccitazione Instabilità emotiva e perdita di giudizio, calo di coordinazione e percezione sensoriale, mancanza di equilibrio, nausea, desiderio di sdraiarsi, allungamento dei tempi di reazione
1,00/2,00 Frastornamento Andamento oscillante, allungamento ulteriore dei tempi di reazione, marcata inabilità alla guida, mani e lingua scosse da tremori
1,60/2,70 Confusione Disorientamento marcato, confusione mentale e vertigini, paura esagerata, rabbia, tristezza, perdita della percezione dei colori, forme e dimensioni, calo della percezione del dolore, equilibrio instabile, possibilità di coma.
2,50/3,70 Stordimento Apatia, amnesia, inerzia generale, quasi paralisi, netta mancanza di risposta agli stimoli, incapacità di stare in piedi, di camminare, vomito, incontinenza, coma o sonno profondo.
3,50/4,50 Incapacità di parlare Coma e perdita di conoscenza, riflessi quasi nulli o inesistenti, abbassamento della temperatura corporea, circolazione sanguigna e respirazione difficoltosa, possibile decesso
>5,00 Morte Conseguenze letali. Decesso per paralisi respiratoria
 

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Tabella B
(articolo 7, comma 2)

MASCHI

Tipo di bevanda
Gradazione
alcolica
della bevanda
Peso corporeo espresso in Kg.
60
65 70 75 80 85 90
Quantità in cm3 di bevanda che determina
il superamento del tasso alcoolemico minimo di 0,5 g/l
Birra normale 4% 683 739 796 853 910 967 1024
Birra doppio malto
7% 390 423 455 488 520 553   585
Vino da tavola
10% 273 296 319 341 364 387   410
Vino forte
13% 210 228 245 263 280 298   315
Aperitivi
18% 152 164 177 190 202 215   228
Liquori
25% 109 118 127 137 146 155   164
Superalcolici
40%   68   74   80   85   91   97   102


Tabella C
(articolo 7, comma 2)

Tipo di bevanda
Gradazione
alcolica
della bevanda
Peso corporeo espresso in Kg.
50
55 60 65 70 75 80
Quantità in cm3 di bevanda che determina
il superamento del tasso alcoolemico minimo di 0,5 g/l
Birra normale 4% 488 536 585 634 683 731 780
Birra doppio malto 7% 279 306 334 362 390 418 446
Vino da tavola 10% 195 215 234 254 273 293 312
Vino forte 13% 150 165 180 195 210 225 240
Aperitivi 18% 108 119 130 141 152 163 173
Liquori 25%   78   86   94 101 109 117 125
Superalcolici 40%   49   54   59   63   68   73   78
 

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Tabella D
(articolo 7, comma 2)

Tabella litri/cm3

         1 litro =  1000 cm3;
      3/4 litro =    750 cm3;
      1/2 litro =   500 cm3;
      1/8 litro =   125 cm3.    


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