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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 259 |
1. Lo Stato riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo circense e ne sostiene l'attività con le modalità previste dall'articolo 2.
1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre o le esposizioni itineranti di cani e di altri animali, nonché alle imprese straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione anche a soli fini espositivi, l'addestramento e l'utilizzo di animali a scopo di lucro e per l'esposizione o lo svolgimento di attività di intrattenimento.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 comunicano alla Direzione per la conservazione della natura del Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i seguenti dati: numero, sesso, età e possibilità di nuova collocazione nel territorio nazionale degli animali posseduti.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, ivi compresa quella derivante da riproduzione dei soggetti detenuti.
4. Il divieto di cui al comma 1, con la sola eccezione delle mostre itineranti o delle esposizioni di cani e di altri animali, si applica entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione della licenza per sei mesi e, in caso di recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la Commissione per la gestione degli animali dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, di seguito denominata «Commissione», per l'applicazione della presente legge con particolare riguardo alla collocazione degli animali dismessi.
2. La Commissione è composta:
a) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, che la presiede;
b) dal direttore della Direzione per la conservazione della natura del Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato;
c) dal direttore del Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali del Ministero della salute o da un suo delegato;
d) dal direttore del Servizio Cites del Corpo forestale dello Stato o da un suo delegato;
e) dal direttore del Corpo forestale dello Stato o da un suo delegato;
f) dal presidente della Commissione scientifica Cites istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato;
g) da due rappresentanti di associazioni per la protezione degli animali e della natura riconosciute come enti morali;
h) da due rappresentanti delle associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante, di cui uno designato dell'Ente nazionale circhi.
3. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro e non oltre il termine di cui al comma 1, e rimane in carica due anni e fino alla totale dismissione degli animali.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio adotta, con proprio decreto, il regolamento per il funzionamento della Commissione e per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 5.
5. La Commissione è convocata dal presidente almeno sei volte l'anno. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un ufficio della Direzione per la conservazione della natura del Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
6. La Commissione si può avvalere della consulenza di esperti delle materie di volta in volta ritenute opportune in base alle finalità della presente legge.
1. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, i comuni, con proprio provvedimento, possono disporre sul loro territorio il divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli viaggianti che fanno uso di animali.
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il biennio successivo alla
1. Per la totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, è autorizzata a carico del Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a quanto già previsto dal Fondo unico per lo spettacolo, la spesa straordinaria di 10 milioni di euro a sostegno delle imprese circensi.
2. Per la totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, lo Stato destina una quota del Fondo unico per lo spettacolo ai circhi e allo spettacolo viaggiante, individuando forme di credito agevolato per l'acquisto e la ristrutturazione delle attrezzature, contributi per attività di spettacolo finalizzati alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi, nonché contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti ad eventi fortuiti.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione «circo equestre» utilizzata in ogni norma di legge e di regolamento vigente deve intendersi sostituita dalla seguente: «circo».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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