|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 517 |
1) censimento dei volumi esistenti da demolire, con il supporto dei rilevamenti aerofotogrammetrici. È obbligatorio censire i volumi abusivamente realizzati ed è facoltà dei proprietari conferire nel censimento i volumi muniti di regolare autorizzazione per la edificazione;
2) certificazione del volume censito e costituzione di un fondo di volume edificabile;
3) assegnazione delle quote volume ai relativi detentori in funzione del volume certificato;
4) costituzione da parte dei detentori delle quote volume di apposite società di capitale aventi come scopo sociale il recupero e la valorizzazione del territorio, con particolare attenzione alla tutela dei beni paesaggistici rispettivamente tramite la demolizione degli edifici abusivi e la realizzazione di edifici regolarmente assentiti;
5) diritto a intervenire (azionariato diffuso) per i cittadini che non disponono di quote volume, tramite la acquisizione di buoni ordinari comunali che i comuni emetteranno per raccogliere i capitali necessari alla realizzazione del programma di riordino del territorio;
6) individuazione dei siti vocati all'ubicazione delle nuove strutture nell'ambito di appositi piani urbanistici redatti a cura dei comuni (alberghi, ristoranti, attività per la ricezione turistica, alloggi, opifici, eccetera);
7) demolizione dei volumi esistenti a cura e a spese delle citate società di capitale;
8) edificazione, a cura delle stesse società di capitale, nei luoghi individuati dagli strumenti urbanistici;
9) adesione al regime delle quote volume: è gratuita per i volumi regolarmente assentiti e può essere incentivata con la sospensione del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per cinque anni; per i volumi abusivi sanabili l'oblazione è ridotta del 90 per cento; per i volumi abusivi non sanabili, quindi per gli edifici da demolire, l'oblazione è versata nella misura del 50 per cento.
Con l'introduzione delle quote volume si conferisce al sistema normativo quel grado di flessibilità necessario per uscire dalla rigida contrapposizione tradizionale tra demolizione (mai realizzata) e mantenimento (mai legalizzato) dell'edilizia abusiva in aree di pregio.
Questo atteggiamento del legislatore appare necessario al cospetto di una opinione pubblica sempre più sensibile nei confronti della complessità dei fenomeni sociali, economici e culturali che stanno determinando trasformazioni profonde sul territorio e sull'ambiente.
A tale proposito è utile osservare cosa è stato fatto nei maggiori Paesi europei. Nelle culture più evolute si tende a gestire il problema con continui aggiustamenti, senza cercare astratte formule risolutive. Le differenze tra il nostro e gli altri sistemi risiedono in fattori che potremmo definire di secondo livello rispetto al quadro normativo.
Tuttavia per ciò che riguarda il contenuto delle leggi, l'Europa riserva maggiore attenzione verso le «procedure attuative», piuttosto che nei confronti della ricerca di nuovi princìpi o istituti amministrativi. Nei vari sistemi è stata posta particolare attenzione nel chiarire esattamente i limiti e le funzioni della pianificazione generale rispetto a quelli della pianificazione attuativa. In tale senso il sistema italiano risulta molto arretrato. Ad esempio il piano regolatore generale è oggi un istituto indefinito in molti suoi connotati essenziali. A seconda delle scelte dell'amministrazione esso diventa strumento di indirizzo o documento di dettaglio.
La differenza tra noi e le migliori realtà europee non è costituita dunque da leggi risolutive o da meccanismi tecnicamente perfetti quanto, piuttosto, da una attenzione costante a quelli che abbiamo chiamato problemi amministrativi di secondo livello: cura nel pensare i passaggi procedurali, organizzazione e «pulizia» dei testi di legge, funzionalità degli uffici, attenzione verso una equa tassazione per garantire la necessaria disponibilità finanziaria. Tutto ciò determina la costante presenza dell'amministrazione nella vita sociale. Senza questa presenza della pubblica amministrazione non è pensabile attendersi risultati di rilievo dalla pianificazione, quale che ne sia il livello tecnico di elaborazione.
Fra l'altro, se le regioni vogliono cogliere l'obiettivo di investire le risorse del
1. I comuni provvedono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al censimento dei fabbricati esistenti realizzati abusivamente al fine di procedere alla loro demolizione. Entro tale termine è fatto obbligo al responsabile dell'abuso, o a un suo rappresentante legale, di procedere, a mezzo di autocertificazione con le modalità previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, alla autodenuncia dei fabbricati da demolire e della relativa quantità di volume.
2. L'autodenuncia di cui al comma 1 determina la immediata depenalizzazione del reato e il contestuale avvio della procedura per la concessione, in regime di diritto di quota volume ai sensi dell'articolo 2, della stessa quantità di volume denunciato.
3. È facoltà dei proprietari conferire nel censimento gli edifici legittimamente costruiti o muniti di autorizzazione in sanatoria.
4. Per i controlli e le verifiche i comuni si avvalgono della cartografia e di tutti i rilevamenti disponibili presso i loro uffici tecnici e presso gli uffici provinciali e regionali competenti del territorio.
1. Entro due mesi dalla data di autodenuncia o dal conferimento volontario di cui all'articolo 1, i comuni procedono alla certificazione del volume dei fabbricati censiti, alla costituzione di un fondo di
1. Entro tre mesi dalla data di definizione del censimento di cui all'articolo 1, i comuni promuovono la costituzione da parte dei concessionari delle quote volume di apposite società di capitale aventi come scopo sociale il recupero ambientale e paesaggistico nonché la valorizzazione degli investimenti impegnati negli immobili in oggetto rispettivamente tramite la demolizione degli edifici censiti e la realizzazione di altri edifici nei luoghi legittimamente individuati.
1. I cittadini che non dispongono di quote volume hanno diritto a partecipare alle società di capitale cui all'articolo 3 tramite l'acquisizione di buoni ordinari comunali che i comuni, entro il termine di cui al medesimo articolo 3, devono emettere per raccogliere i capitali necessari alla realizzazione del programma di riordino del territorio.
|