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PDL 576

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 576



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI

Disposizioni per lo sviluppo del settore turistico e disciplina degli «alloggi vacanze»

Presentata il 9 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Lo sviluppo di alcune aree turistiche, nel nostro caso il territorio montano che ha ospitato le recenti Olimpiadi invernali di Torino 2006, non trova concreta rispondenza nell'aumento della disponibilità di alloggi e di posti letto.
      Nelle zone montane non si riscontrano importanti opere finalizzate alla costruzione di alberghi mentre sul territorio, da tempo, esistono unità immobiliari libere per buona parte dell'anno, anche in periodi di maggiore affluenza turistica.
      La regione Piemonte, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», ha da tempo prodotto e pubblicato norme propedeutiche allo sviluppo del settore extra alberghiero al fine di sopperire alla suddetta carenza; fra tutte, si ricordano quelle relative alla disciplina delle cosiddette «seconde case» (legge regionale 30 settembre 2002, n. 22).
      Le aziende del turismo locale (ATL), soggetti giuridici costituiti per effetto dalla legge regionale del Piemonte 22 ottobre 1996, n. 75, sono state riconosciute quali enti preposti allo sviluppo e al controllo del settore extralberghiero. Nell'ottica di tale adempimento le ATL sono state, tra l'altro, individuate quali soggetti idonei a svolgere funzioni di sostituto di imposta, in ottemperanza, ovviamente, a eventuali norme di carattere tributario nazionale.
      Lo sviluppo del settore cosiddetto «delle seconde case» prescinde anche dall'applicazione di una agevole norma tributaria a carico del proprietario degli immobili da destinare a tale titolo in aggiunta a una contenuta imposizione diretta sui redditi derivanti dall'uso predetto.
 

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      Per tale motivo è stata presentata la proposta di legge che ha lo scopo di:

          a) favorire con norme specifiche il predetto settore extralberghiero;

          b) incentivare il proprietario di beni immobili da destinare ad attività ricettiva al fine di affidare agli organismi preposti i predetti beni usufruendo di regole e di adempimenti tributari semplici e agevolati.

      Il tutto nel rispetto degli obblighi e dei diritti costituzionali in materia di tributi e di sviluppo delle economie nazionali.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione degli «alloggi vacanze»).

      1. Sono definiti «alloggi vacanze» le unità abitative di tipo residenziale, accatastate come tali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite per la locazione ai turisti.
      2. Gli «alloggi vacanze» sono dotati dei requisiti di sicurezza, tecnici e igienico-sanitari previsti dalla legislazione vigente per le abitazioni civili. Nella gestione degli «alloggi vacanze» è assicurata la fornitura dei servizi, delle attrezzature e degli utensili per la casa ritenuti necessari.
      3. Gli «alloggi vacanze» possono essere di proprietà o nella disponibilità di privati, di imprese turistiche o di imprese di altro tipo, nonché di enti privati e pubblici, compresi gli enti locali.

Art. 2.
(Gestione degli «alloggi vacanze»).

      1. Ai fini del razionale sviluppo dell'offerta turistico-abitativa, il collocamento in comodato o in altre forme di utilizzo turistico degli «alloggi vacanze» è affidato alle aziende turistiche locali (ATL), istituite ai sensi dell'articolo 5, commi 4-bis e 4-ter, della legge 29 marzo 2001, n. 135, introdotti dall'articolo 3 della presente legge, in conformità a procedure stabilite dalla regione, secondo criteri che garantiscono la trasparenza, la correttezza della gestione e la verifica dei risultati, nel rispetto della Carta dei diritti del turista, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 135 del 2001.
      2. All'affidamento previsto dal comma 1 si provvede mediante libera sottoscrizione di un'apposita convenzione, approvata

 

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dalla regione. La convenzione deve prevedere:

          a) la possibilità per l'ATL di classificare la qualità dell'«alloggio vacanze» e di stabilirne la redditivtà sulla base di criteri oggettivi stabiliti in sede regionale;

          b) la possibilità di affidamento anche per brevi periodi, nonché di sollecita uscita dal regime convenzionale, sia degli affidanti che degli affidatari, salvi i diritti già acquisiti da terzi;

          c) il diritto da parte degli affidatari alla piena conoscenza di tutto quello che riguarda la gestione dell'«alloggio vacanze» affidato;

          d) i criteri per la suddivisione dei ricavi e degli oneri e per la fornitura di ulteriori servizi al turista.

      3. I redditi prodotti dalle ATL nell'ambito del servizio di affidamento degli «alloggi vacanze» sono sottoposti al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente per le imprese alberghiere. Le norme regionali stabiliscono l'utilizzo dei relativi utili.
      4. Se gli affidanti dell'«alloggio vacanze» sono persone fisiche, i relativi proventi sono esclusi dal reddito complessivo e sono soggetti ad un'unica imposizione pari all'aliquota più bassa dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 3.
(Aziende turistiche locali).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sono inseriti i seguenti:

      «4-bis. Per la gestione pianificata di uno o più sistemi turistici locali, su iniziativa delle province e previo riconoscimento della regione, sono istituite le aziende turistiche locali (ATL). Le ATL adottano la forma giuridica delle società miste pubblico-private, con prevalenza di soggetti pubblici. Possono fare parte delle ATL le camere di commercio, industria,

 

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artigianato e agricoltura, gli enti locali, le associazioni pro-loco, gli imprenditori e gli operatori economico-turistici, anche consorziati, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore del turismo.
      4-ter. Le ATL, oltre alle finalità di cui al comma 4, perseguono i seguenti scopi:

          a) nell'ambito di competenza raccolgono, elaborano e trasmettono alla provincia e alla regione, nonché ai comuni interessati, i dati e le informazioni di interesse turistico, comprese le disponibilità ricettive, classificano la qualità delle strutture turistiche, favoriscono la formazione di proposte di offerte turistiche, coordinano gli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti;

          b) forniscono ai turisti servizi ricettivi ovvero provvedono alla prenotazione di servizi alberghieri, turistici, di intrattenimento e di svago e, in tale ambito, svolgono le funzioni di sostituto d'imposta ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».


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