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PDL 751

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 751



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disciplina della professione di optometrista

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'ampliamento e la diversificazione delle attività lavorative, scolastiche, professionali e sociali hanno determinato un notevole incremento nell'applicazione dell'attività visiva, così, sin dall'inizio del secolo, molti Paesi ad avanzata evoluzione sociale e industriale avvertirono l'esigenza di istituire una nuova professione a tutela della capacità visiva del cittadino: l'optometrista.
      Anche se può apparire superfluo, è utile riassumere quali sono gli operatori italiani che si occupano dell'apparato visivo:

          a) medico oculista, professione sanitaria indipendente. È da notare che è sufficiente essere medici generici, anche non specializzati, per effettuare misurazioni della vista e altre attività inerenti all'apparato visivo. Sono sufficienti sei anni di corso universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia, con esami teorici e pratica clinica, una tesi di laurea e il superamento di un esame di Stato per diventare dottori in medicina e chirurgia (l'apparato visivo è trattato superficialmente come parte delle materie di anatomia generale e di patologia generale). Per la specializzazione in oculistica sono necessari quattro anni di specializzazione. L'indirizzo di studio è prettamente patologico e chirurgico, mentre la parte refrattiva è trattata superficialmente, con un solo esame teorico e con pratica clinica non specifica;

          b) assistente di oftalmologia, professione sanitaria: assiste l'oculista e agisce su sua indicazione. Nasce dalla scuola a fini speciali di ortottica. Per il diploma sono attualmente necessari tre anni di corsi teorici e pratici e la discussione della tesi. Il titolo di studio è quello di diploma universitario di primo livello;

          c) ottico, artiere, figura merceologico-commerciale, imprenditore indipendente, artigiano. La sua attività è regolata dal testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in particolare, degli articoli 99 e 140. Attualmente

 

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il corso di studi è di cinque anni di scuola media secondaria di secondo grado, oppure di due anni in scuole sperimentali, dopo aver conseguito la maturità.

      Si constata, quindi, la mancanza di una figura professionale che si occupi in maniera specifica, approfondita, personalizzata ed esaustiva della soluzione dei vizi refrattari di ergonomia ed efficienza visive, quale, appunto l'optometrista, il cui profilo professionale è stabilito all'articolo 1 della presente proposta di legge.
      Già nel 1910 gli Stati Uniti crearono e regolamentarono la figura professionale dell'optometrista; da decadi essa è presente in Inghilterra, Irlanda, India, Canada, Cina, Australia, Sudafrica, Spagna, Olanda, Filippine, Portogallo, Russia, Lettonia, Israele, Egitto, Norvegia eccetera.
      La figura dell'optometrista è una realtà sociale operativa sia nei Paesi avanzati che in quelli in via di sviluppo.
      Il nostro Paese sente la doverosa necessità di colmare tale lacuna con la presentazione di questa proposta di legge. In Italia la figura dell'optometrista è già stata inserita nella «classificazione professionale» elaborata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e inquadrata nella categoria dei «liberi professionisti ed assimilati» (codificazione 00.1403). Le professioni incluse nella suddetta categoria sono state denominate «libere» perché caratterizzate dai seguenti requisiti:

          prestazione di tipo intellettuale o, almeno, prevalenza del carattere intellettuale;

          assenza di vincoli di subordinazione nei riguardi di chiunque e, comunque, del cliente;

          esistenza di una disciplina giuridica della professione per la quale è istituito un ente con le funzioni di formazione e di custodia dell'albo degli iscritti e per la quale è prevista la protezione legale del titolo professionale.

      Inoltre la figura professionale dell'optometrista è stata anche classificata presso l'allora Ministero delle finanze con il relativo codice.
      Attualmente in Italia gli optometristi svolgono la loro attività avvalendosi delle leggi della fisica e con una progettazione e una realizzazione individualizzate realizzano dei dispositivi ottici che corrispondano alle necessità visive di una popolazione studentesca e lavorativa che ha il proprio apparato visivo sempre più impegnato dai computer, dalle banche dati, dalle reti telematiche e da strumentazioni a tecnologia avanzata.
      In Italia le associazioni degli optometristi da oltre un venticinquennio operano nel settore privato e hanno autofinanziato la loro cultura e la loro didattica prodigandosi in molti campi quali l'ipovisione e la contattologia, con grandi benefìci per gli utenti, specialmente per i disabili. Le esigenze evolutive della nostra società richiedono al potere legislativo di intervenire per una regolamentazione oggi più che mai necessaria e, soprattutto, per istituire quello ordinamento di studi di cui si sente la forte mancanza.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Con la presente legge è istituita e riconosciuta la libera professione intellettuale di optometrista, la quale consiste nell'attività di colui che, tramite metodologie e procedure matematiche, fisiche, ottiche e psicologiche, elabora interventi idonei alle carenze refrattive, accomodative, muscolari e retiniche dell'occhio umano, dando ad esse soluzione tramite l'ideazione, la realizzazione, il collaudo, il controllo e lafornitura di dispositivi visivi o di ausili procedurali, che garantiscono l'appropriato sviluppo e coordinamento del processo funzionale visivo.
      2. Nella scienza dell'optometria sono comprese le tecniche di contattologia, illuminologia, ortottica, ipovisione, contattologia protesica, pleottica, rieducazione visiva, ocularistica e cromotecnica.

Art. 2.

      1. L'esercizio della professione di optometrista è subordinato all'iscrizione all'albo professionale nazionale, istituito presso la Federazione nazionale degli optometristi di cui all'articolo 7 e articolato a livello regionale. Possono iscriversi all'albo nazionale gli optometristi in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria;

          b) diploma di laurea in optometria rilasciato da un istituto universitario di scienze della visione delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o di fisica o di facoltà similari;

 

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          c) abilitazione alla professione tramite il superamento degli esami di Stato di cui all'articolo 5;

          d) residenza o domicilio nella regione di appartenenza.

      2. Possono, altresì, iscriversi all'albo professionale di cui al comma 1 e alla Federazione nazionale degli optometristi, gli optometristi di Stati anche extracomunitari in possesso di diploma di laurea in optometria rilasciato da istituti o università riconosciuti dallo Stato di appartenenza.
      3. Possono, inoltre, essere iscritti nell'albo professionale e usufruire del titolo di optometrista coloro che sono riconosciuti, tramite apposito certificato, dalla Federazione nazionale degli optometristi e che, in ogni caso, possono dimostrare, con adeguata documentazione, di avere svolto l'attività professionale per un periodo minimo di cinque anni.

Art. 3.

      1. In conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno, è istituito il corso di laurea in optometria.
      2. Il diploma di laurea di cui al comma 1 costituisce requisito necessario per l'esercizio delle funzioni di dirigenza nonché per lo svolgimento di funzioni di docenza.

Art. 4.

      1. Con decreto del Ministro della giustizia, in conformità a quanto disposto dalla presente legge ed entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, sono definite le competenze della professione di optometrista, conformemente al profilo professionale definito all'articolo 1.

 

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Art. 5.

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, dispone annualmente gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di optometrista.
      2. Possono accedere all'esame di cui al comma 1 i soggetti in possesso del diploma di laurea in optometria che hanno svolto per un minimo di dodici mesi pratica professionale presso lo studio di un ottico optometrista.
      3. La commissione di esame, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il decreto di cui al comma 1, è composta da un professore universitario di scienze della visione, che ne è il presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da quattro optometristi iscritti all'albo di cui all'articolo 2. La commissione procede alla valutazione delle richieste di ammissione all'esame di Stato e formula il proprio parere in merito.
      4. Contro i provvedimenti di negata iscrizione all'albo professionale è ammessa impugnazione avanti l'autorità giudiziaria ordinaria.
      5. Gli esami di abilitazione alla professione di optometrista sono svolti presso la Federazione nazionale degli optometristi, con sede in Roma, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 7.

Art. 6.

      1. La professione di optometrista non è compatibile con alcuna altra libera professione.
      2. Chiunque esercita la professione di optometrista senza essere iscritto alla Federazione nazionale degli optometristi ed ai relativi albi regionali, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da 258 euiro a 2.582 euro.

 

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Art. 7.

      1. È istituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale degli optometristi, la quale cura la tenuta dell'albo professionale.
      2. Il regolamento di cui all'articolo 8 stabilisce le norme relative al consiglio dell'ordine, alle tariffe, alla deontologia professionale e al funzionamento dell'albo professionale e della Federazione nazionale degli optometristi, nonché le norme per la prima formazione dell'albo, al quale hanno diritto di iscrizione coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 3.

Art. 8.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, è adottato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      2. Il Ministro della giustizia esercita la vigilanza sulla Federazione nazionale degli optometristi e sulla tenuta del relativo albo professionale.

Art. 9.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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