Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 862

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 862



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOTI

Disposizioni concernenti la soppressione dei consorzi di bonifica e l'attribuzione delle relative funzioni alle province

Presentata il 23 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - È da tutti pacificamente accettato il principio secondo cui si debba procedere a un'adeguata «potatura» degli enti pubblici e parapubblici operanti in Italia, sia per razionalizzare la burocrazia sia per effettuare i dovuti risparmi. In tale prospettiva si rende opportuno rivedere istituti che avevano un tempo ragion d'essere, ma che, con il trascorrere dei decenni, non di rado si sono burocratizzati e sono divenuti fonte di spese autoperpetuantesi, talora senza nemmeno opportuni controlli.
      È il caso dei consorzi di bonifica, disciplinati a tutt'oggi dalla cosiddetta «legge Serpieri», regio decreto n. 215 del 1933, che hanno dato - in passato - prova di saper sviluppare opere d'indubbia utilità, contribuendo alla bonifica di vaste plaghe del territorio nazionale, ma che particolarmente negli ultimi anni sono stati al centro di pesanti critiche, soprattutto da parte dei proprietari costretti a versare un'immotivata - e crescente - contribuzione a favore di tali enti. Sono ben note le polemiche relative ad opere giudicate faraoniche, a spese effettuate senza alcun controllo da parte delle regioni o della Corte dei conti, alla presenza numericamente inconsistente di contribuenti alle elezioni per il rinnovo degli organi consortili, all'imposizione sempre più elevata nei confronti dei proprietari extragricoli, all'individuazione del tutto impropria di supposti «benefìci» - poi sottoposti a contribuzione - di natura indiretta, perfino identificata con la salubrità dell'aria, al punto che si può parlare di «tassa sull'aria».
      Nel contempo, sempre più ardua è risultata la collocazione di questi enti
 

Pag. 2

all'interno di un complesso meccanismo che - in tema di acque e di ambiente - vede fra gli altri agire comuni, aziende speciali, consorzi di comuni, comunità montane, province, aziende sanitarie locali, autorità di bacino, regioni, numerosi Ministeri, in uno scoordinato e talora, anzi, conflittuale intersecarsi di competenze e di burocrazia, di uffici e di centri decisionali, e anche di soggetti impositori, che richiede un disboscamento lucido, repentino, razionale. In caso contrario, si continuerà ad assistere al perverso fenomeno della burocrazia che inventa nuovi compiti ad un solo fine: mantenere se stessa a spese dei contribuenti.
      Si propone pertanto di addivenire, in termini di tempo tanto delimitati quanto ristretti, alla soppressione dei consorzi di bonifica, trattandosi di enti anacronistici che hanno ultimato il loro compito. Provvederanno le regioni a legiferare in materia, delegando alle province le competenze e le funzioni attualmente in capo ai consorzi di bonifica e armonizzando la loro legislazione sulla base del decreto legislativo n. 152 del 2006 (articolo 1).
      Il personale dei consorzi passerà alle dipendenze di regioni, province e comuni, sulla base di norme che le regioni emaneranno sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 2).
      Per quanto concerne i finanziamenti, appare equo ed opportuno sopprimere (articolo 3) la contribuzione a suo tempo introdotta a sostegno dei consorzi di bonifica.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a sopprimere i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.
      2. Le funzioni e i compiti attualmente svolti dai consorzi di bonifica sono attribuiti dalle regioni alle province. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo venga attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

Art. 2.

      1. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi di bonifica, soppressi ai sensi dell'articolo 1.
      2. Il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei contingenti numerici realmente rispondenti alle effettive necessità degli enti.

Art. 3.

      1. Con la soppressione dei consorzi di bonifica sono abrogate tutte le disposizioni regolanti la contribuzione dei consorziati.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su