Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 893

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 893



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VITALI

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti il settore degli albi professionali

Presentata il 24 maggio 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - L'instabilità dei governi e delle maggioranze parlamentari e il complicato sistema di formazione delle leggi in regime bicamerale hanno attribuito al nostro Paese un triste primato sotto il profilo di una legislazione sempre più simile a un groviglio inestricabile. A fronte di tale situazione, appare necessario e ineludibile provvedere in tempi brevi all'emanazione di testi unici delle leggi vigenti, con particolare riferimento ai settori nei quali la produzione legislativa è stata più consistente sotto il profilo quantitativo e meno congrua sotto quello dell'organicità. profilo quantitativo e meno congrua sotto quello dell'organicità.
      La presente proposta di legge, che si inserisce nel contesto di una serie di analoghe iniziative riguardanti settori diversi della nostra legislazione, è finalizzata, in particolare, a delegare il Governo all'emanazione di un testo unico delle leggi istitutive o aventi comunque attinenza agli albi professionali. Ciò con l'obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento, con riferimento a questo specifico settore, un forte segnale nella direzione di una indispensabile razionalizzazione normativa che consenta agli amministratori e a tutti i soggetti giuridici interessati di avvalersi di uno strumento conoscitivo fondamentale ad assicurare efficienza e capacità di gestione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di albi professionali, apportando alle disposizioni stesse le modifiche necessarie per il loro coordinamento.

Art. 2.

      1. Il Governo trasmette lo schema di testo unico di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 3.

      1. Sullo schema di testo unico, prima della sua trasmissione alle Camere ai sensi dell'articolo 2, è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro due mesi dalla trasmissione.

Art. 4.

      1. Ai fini della predisposizione del testo unico, il Governo può avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari e di esperti particolarmente qualificati nel settore, da scegliere anche tra professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio.

 

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Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 4, valutato in 250 mila euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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