Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 894

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 894



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VITALI

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di artigianato

Presentata il 24 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'instabilità dei governi e delle maggioranze parlamentari il complicato sistema di formazione delle leggi in regime bicamerale hanno attribuito al nostro Paese un triste primato sotto il profilo di una legislazione sempre più simile a un groviglio inestricabile. A fronte di tale situazione, appare necessario e ineludibile provvedere in tempi brevi all'emanazione di testi unici delle leggi vigenti, con particolare riferimento ai settori nei quali la produzione legislativa è stata più consistente sotto il profilo quantitativo e meno congrua sotto quello dell'organicità.
      La presente proposta di legge, che si inserisce nel contesto di una serie di analoghe iniziative riguardanti settori diversi della nostra legislazione, è finalizzata, in particolare, a delegare il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di artigianato. Ciò con l'obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento un forte segnale nella direzione di un'indispensabile razionalizzazione normativa che consenta a tutti i soggetti giuridici interessati di avvalersi di uno strumento conoscitivo fondamentale ad assicurare efficienza e capacità di gestione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di artigianato, apportando alle disposizioni stesse le modifiche necessarie per il loro coordinamento.

Art. 2.

      1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.
      2. Il Governo, nei trenta giorni successivi all'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1, trasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo alle medesime Commissioni per il parere definitivo, che deve essere reso entro venti giorni. Decorsi i termini indicati dal presente comma, il decreto legislativo è emanato anche in assenza dei citati pareri.

Art. 3.

      1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro due mesi dalla data di trasmissione del relativo schema.

 

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Art. 4.

      1. Ai fini della predisposizione del testo unico il Governo può avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, e di esperti particolarmente qualificati nel settore, da scegliere anche tra professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


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