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PDL 895

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 895



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VITALI

Disposizioni in materia di detrazione fiscale dei costi sostenuti per beni e servizi di rilevanza culturale

Presentata il 24 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in oggetto (già presentata nella XIV legislatura, atto Camera n. 1641) riproduce una condivisibile iniziativa promossa e sviluppata da cittadini comuni, i quali hanno colto l'importanza della definizione di un regime fiscale agevolato al fine di favorire lo sviluppo dell'attività culturale, artistica ed editoriale nel nostro Paese.
      L'auspicio è che sulla proposta di legge possa finalmente convergere un ampio consenso, tale da determinarne la sollecita approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. A tutte le transazioni commerciali aventi ad oggetto beni e servizi di natura e con finalità educative e culturali, compiute dai cittadini residenti in Italia, è applicata la detrazione fiscale stabilita dall'articolo 2.

Art. 2.
(Detrazione fiscale).

      1. I cittadini residenti in Italia, di qualunque età, che acquistano i beni e i servizi individuati ai sensi dell'articolo 3 possono detrarre i relativi costi sostenuti e documentati dalla base imponibile determinata ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 3.
(Definizioni).

      1. Sono definiti transazioni ovvero acquisti di beni e di servizi di rilevanza culturale tutti gli acquisti finalizzati alla formazione e allo sviluppo della coscienza civica e della cultura personale di ciascun cittadino.
      2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1 gli acquisti di: libri; computer; riproduttori videomusicali; biglietti di musei e gallerie e di spettacoli teatrali e cinematografici; cartine e atlanti storico-geografici, abbonamenti a giornali, periodici e riviste; opere dell'arte e dell'intelletto. Rientrano altresì nella definizione di cui al comma 1 le spese sostenute per lezioni o corsi formativi e di lingua straniera forniti dai soggetti di cui all'articolo 4.

 

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Art. 4.
(Domanda per il riconoscimento del valore culturale del servizio formativo e autorità competente al rilascio della relativa attestazione).

      1. Le imprese, i singoli e le associazioni che erogano servizi di tipo culturale o educativo, al fine di consentire ai propri utenti di beneficiare della detrazione fiscale di cui all'articolo 2, devono inoltrare apposita domanda di attestazione della rilevanza formativa e culturale del servizio fornito, diretta al competente assessorato regionale alla cultura, corredata da una relazione dettagliata delle loro offerte formative ovvero dei titoli specifici individualmente posseduti inerenti l'attività in oggetto.
      2. L'assessorato regionale alla cultura di cui al comma 1 territorialmente competente, effettuate le opportune verifiche formali e sostanziali sulla idoneità delle strutture e dei mezzi utilizzati nonché dei titoli posseduti dai soggetti di cui al medesimo comma per lo svolgimento del servizio formativo, provvede, entro tre mesi dalla ricezione della domanda presentata ai sensi del medesimo comma 1, ad attestare, con apposita certificazione, la idoneità e la valenza culturale del servizio ai fini della fruizione del beneficio fiscale di cui all'articolo 2.

Art. 5.
(Esclusione).

      1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le transazioni compiute da o con imprese e istituzioni scolastiche private, legalmente riconosciute o non riconosciute, che gestiscono corsi finalizzati alla preparazione di candidati privatisti agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo dell'istruzione.


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