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PDL 997

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 997



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Modifica dell'articolo 661 del codice penale concernente l'abuso della credulità popolare e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale concernente l'abuso della buona fede con intimidazione

Presentata il 7 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Alla luce dei ripetuti fatti di cronaca che nel corso degli ultimi anni hanno destato sdegno e allarme nell'opinione pubblica, ho ritenuto di non poter esimermi dal presentare questa proposta di legge, che cerca di scoraggiare il comportamento di persone le quali, facendo leva sui sentimenti del popolo, provocano gravi danni materiali e psicologici allo stesso.
      Mi riferisco all'incalcolabile «esercito» di maghi, streghe, fattucchieri, indovini e venditori di prodotti miracolosi che ogni giorno appaiono in pubblico specialmente tramite il mezzo televisivo, e che inducono a pagare grosse cifre di danaro coloro che sono facilmente suggestionabili e inclini alle superstizioni e li raggirano facendo leva sui sentimenti personali e religiosi.
      Inoltre, aumenta il numero di coloro i quali approfittano dei mass media per vendere, dietro lauti compensi, dei prodotti che non hanno i requisiti pubblicizzati, come ad esempio pietre preziose, amuleti, prodotti magici.
      La pena prevista dall'articolo 661 del codice penale è attualmente l'unica sanzione applicabile a tali comportamenti illeciti. Però, non essendo sufficientemente repressiva, risulta inefficace.
      È necessario, quindi, affrontare in modo adeguato la gravità di tali comportamenti. Le pene devono essere inasprite, al fine di scoraggiare tali fenomeni e facendo in modo che chiunque sia condannato per tali reati non possa nuocere in futuro, in quanto interdetto dall'esercizio di qualsiasi attività commerciale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 661 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 661. (Abuso della credulità popolare). - Chiunque pubblicamente cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare turbamento dell'ordine pubblico, con l'ammenda da cinquantamila euro a duecentocinquantamila euro. Nel caso di abuso della credulità del sentimento religioso si applica un'ammenda fino a cinquecentomila euro».

Art. 2.

      1. Al titolo V del libro II del codice penale, dopo l'articolo 421 è aggiunto il seguente:

      «Art. 421-bis. (Abuso della buona fede con intimidazione). - Chiunque approfitta di uno stato di necessità o di disagio altrui attraverso l'intimidazione con l'utilizzo del mezzo televisivo o, comunque, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
      La condanna inflitta ai sensi dell'articolo 661 o del presente articolo comporta l'interdizione a vita dall'esercizio di attività commerciale e promozionale, pubblica e privata, e da qualsiasi tipo di compartecipazione societaria».


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