Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 1080

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1080



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato GIBELLI

Modifica all'articolo 133 della Costituzione in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di istituzione di nuove province

Presentata il 12 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il dibattito svoltosi sia nella XIII che nella scorsa legislatura in ordine all'istituzione di nuove province non ha condotto a risultati apprezzabili e ha evidenziato l'inadeguatezza della disciplina vigente. Si è infatti assistito allo scontro tra veti incrociati o a tentativi di mediazione tra diversi interessi territoriali secondo logiche che spesso prescindono dalla conoscenza delle diverse realtà territoriali che aspirano a costituirsi come nuove province. L'attuale previsione della necessità di una legge statale per l'istituzione di nuove province ha mostrato di essere inadeguata a corrispondere alle reali volontà degli enti e delle popolazioni che intendono costituire una nuova realtà amministrativa.
      La presente proposta di legge costituzionale modifica l'attuale meccanismo previsto dalla Costituzione per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali, prevedendo che non sia più necessaria la legge statale, bensì quella regionale. L'iniziativa dei comuni è sostituita con l'approvazione popolare espressa mediante referendum, analogamente a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per il distacco di province e di comuni da una regione e la loro aggregazione ad un'altra.
      In questo modo si pone nella disponibilità delle regioni la propria articolazione interna secondo la volontà delle stesse popolazioni, in piena coerenza con il processo di federalizzazione in atto nel nostro ordinamento. Il Parlamento non è tuttavia completamente estromesso da queste decisioni essendo coinvolto mediante
 

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la consultazione di una sede qualificata e unitaria quale la Commissione parlamentare per le questioni regionali nella sua composizione integrata prevista dall'articolo 11, comma 1, della citata legge costituzionale n. 3 del 2001. La presente proposta di legge costituzionale appare, infine, pienamente coerente con il vigente articolo 114 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale pone su un piano di sostanziale parità i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con legge della Regione, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali».


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