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PDL 565

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 565



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato PANIZ

Attribuzione alla provincia di Belluno dello statuto di autonomia provinciale

Presentata l'8 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Una forte coscienza della propria identità, pure nel quadro della comunità veneta, la difficoltà di raggiungere consolidati equilibri tra popolazione e risorse, nonché il manifestarsi di situazioni di difficoltà economica pongono il problema di un assetto istituzionale che garantisca al «sistema montagna» della provincia di Belluno larghi margini di autonomia e allo stesso tempo strumenti efficaci di ripresa economica e di inversione dei processi ormai affermati di contrazione.
      Le aspirazioni a una decisiva inversione di tendenza si traducono in una forte richiesta di autonomia dei territori del Bellunese dai centri decisionali esterni all'area.
      L'area della provincia di Belluno, pari al 20 per cento dell'intero territorio veneto, peraltro con il solo 5 per cento della popolazione, si estende nella parte settentrionale del Veneto, costituendo un ampio cuneo che si protende all'interno di due regioni a statuto speciale (Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia), dotate di ampia e riconosciuta autonomia da decenni, con tutte le comprensibili differenze rispetto a territori omologhi.
      La provincia è composta da 69 comuni (tutti montani) e ha una popolazione pari a circa 210.000 abitanti.
      È terra di confine con l'Austria, caratterizzata da una rilevantissima presenza montana, solcata dal fiume Piave, che nasce tra le cime più settentrionali, nel monte Peralba.
      È consuetudine distinguere nell'ambito del territorio provinciale alcune aree, aventi caratteristiche storiche, morfologiche ed economiche distinte: il Comelico (collocato nella parte nord, al confine con
 

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l'Austria), il Cadore (caratterizzato dalla forte crisi attuale del già diffuso settore dell'occhialeria), l'Ampezzano (attorno a Cortina, la perla delle Dolomiti), l'Alpago (che si specchia nel lago di Santa Croce), l'Agordino e il Feltrino (peculiarmente caratterizzati, come peraltro tutta la provincia, da una lunga storia di emigrazione e, recentemente, da spinte secessionistiche verso il contiguo Trentino).
      Il percorso di sviluppo del territorio è stato alquanto disomogeneo e caratterizzato dalle peculiarità specifiche di ognuna delle varie aree della provincia, oltre che influenzato dalla loro morfologia e orografia. È altresì evidente una polarizzazione attorno alla città capoluogo (Belluno), alla seconda per popolazione (Feltre) e all'intera Val Belluna, meno disagiata.
      L'economia della provincia si caratterizza per la prevalenza, salvo rare seppure importanti eccezioni, della piccola impresa, con un particolare rilievo oggi rivestito dal settore turistico.
      Già da queste premesse si può agevolmente intuire come la provincia di Belluno sia notevolmente avulsa dal contesto della «regione Veneto», anzitutto per il carattere prettamente montano, essendo l'unica provincia a essere totalmente e tipicamente tale nell'ambito di una regione geograficamente caratterizzata in prevalenza dalla pianura; inoltre, perché questa provincia è situata all'interno di una regione a statuto ordinario, mentre il resto del territorio alpino nazionale contiguo, con caratteristiche analoghe, è compreso in regioni a statuto speciale ovvero nella provincia autonoma di Trento; ancora, perché confina con il territorio austriaco. Tutta l'area circostante, insomma, è dotata di maggiore autonomia amministrativa, tanto che il Bellunese si trova a competere con realtà economicamente più forti perché sostenute finanziariamente da decenni al punto da rendere sempre più evidenti sperequazioni assolutamente ingiustificate. L'assenza o la carenza di strumenti adeguati sul piano del sostegno finanziario pubblico ne limita la capacità operativa e la crescita, oltretutto condizionata dalla particolarità della sua collocazione orografica.
      A tutto ciò si aggiungano la consapevolezza «storica» della situazione e il disagio che ne deriva per la popolazione che vive da sempre il proprio territorio come una vera e propria «regione nella regione», percependo quindi come una sorta d'ingiustizia il fatto che da ciò non derivi, in primis, un'autonoma gestione delle proprie risorse (si tenga in considerazione che, inoltre, una piccola ma significativa parte di questa popolazione è formata da gruppi etnici di tradizione secolare con proprie culture e propri costumi: i ladini).
      Appare, quindi, evidente la necessità di attribuire un'autonomia statutaria speciale alla provincia di Belluno, così da consentire di sviluppare e di migliorare sensibilmente la viabilità, la formazione, i servizi alle persone e la qualità della vita per tutti i suoi abitanti.
      Un'autonomia provinciale effettiva, infatti, comporterebbe l'attribuzione di congrue quote del gettito fiscale prodotto nel territorio, mentre è altresì innegabile che il decentramento può aumentare le opportunità di partecipazione e può avvicinare le istituzioni rappresentative alla popolazione: problemi quali, ad esempio, quelli legati ai trasporti pubblici locali o ai servizi sociali sono sicuramente più familiari che complicate questioni di politica estera o di politica economica.
      Arene decisionali più vicine e un'agenda politica centrata su questioni meno complicate faciliterebbero, inoltre, una partecipazione più consapevole da parte della popolazione e, con essa, la diffusione di una coscienza civica che, a sua volta, contribuirebbe a legittimare ed a stabilizzare le istituzioni democratiche, evitando spinte secessionistiche, rischiose per la compattezza del territorio.
      Questa funzione pedagogica del decentramento è, del resto, particolarmente importante in quelle zone di incerta collocazione, nelle quali sono in corso profondi cambiamenti socio-economici e culturali.
      Coinvolgendo i cittadini nel governo locale e permettendo loro di diventare
 

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maggiormente consapevoli dei problemi della società, si eviterebbe inoltre la disaffezione verso le istituzioni che molti iniziano sempre più a palesare e si riuscirebbe a fare funzionare meglio il sistema politico locale, responsabilizzando e incentivando gli amministratori locali e aumentando la loro capacità di rappresentare gli interessi locali.
      Con questa proposta di legge costituzionale si vuole quindi attribuire una forma di autonomia normativa, amministrativa, finanziaria e organizzativa adeguata alle caratteristiche della popolazione e del luogo, alla loro cultura, alla loro storia, nonché alle qualità produttive ed economico-sociali della provincia di Belluno, secondo il tradizionale significato attribuito all'espressione «autonomia», che rimanda alla capacità riconosciuta a un ente di darsi proprie regole, di organizzarsi secondo le proprie esigenze e necessità con adeguate risorse finanziarie.
      Tale principio di autonomia trova la sua affermazione nell'articolo 5 della Costituzione laddove si afferma che «La Repubblica (...) riconosce e promuove le autonomie locali» per cui «(...) adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».
      La specificità propria di questo territorio, come precedentemente evidenziato, sia sotto il profilo dell'identità storico-culturale, sia sotto quello orografico, sia sotto quello economico-produttivo, sorregge la richiesta di un'autonomia speciale anche perché il sistema finanziario provinciale deve ritenersi strategico per accompagnare i processi di sviluppo e di modernizzazione dell'economia del Bellunese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. I commi primo e secondo dell'articolo 116 della Costituzione sono sostituiti dal seguente:

      «Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, costituito dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, e la Provincia autonoma di Belluno dispongono di condizioni di autonomia regionale o provinciale secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale».

Art. 2.

      1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al quinto comma, le parole: «di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

          b) al sesto comma, dopo le parole: «alle Regioni» , ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e alle Province autonome».

Art. 3.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Per consentire alle Province con statuto di autonomia di svolgere adeguatamente le competenze di legislazione e di amministrazione nelle materie attribuite dallo statuto di autonomia, una quota, non inferiore al 60 per cento, del gettito fiscale complessivamente prodotto nel territorio provinciale, con esclusione delle imposte destinate al finanziamento dell'Unione europea, è attribuita alla Provincia stessa».

 

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Art. 4.

      1. Lo statuto di autonomia della Provincia autonoma di Belluno è adottato con legge costituzionale previa intesa con la Regione Veneto sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego della proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione del Consiglio regionale adottata a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.
      2. Ai fini dell'adozione dello statuto di autonomia, il consiglio della Provincia autonoma di Belluno approva un apposito progetto di legge costituzionale, redatto in articoli, ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione. Il progetto di legge costituzionale deve essere corredato da una relazione che illustri le caratteristiche comunitarie e territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché relative allo sviluppo economico e alla capacità contributiva globale della Provincia per la quale viene chiesta l'attribuzione dello statuto di autonomia. Il progetto di legge costituzionale può essere presentato anche sotto forma di iniziativa popolare a condizione che sia sottoscritto da almeno 10.000 elettori iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei deputati, residenti nella Provincia medesima.


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