Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 914

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 914



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUGGHIA

Legge quadro per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche
e degli antichi mestieri

Presentata il 26 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si occupa della tutela e della valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri, una ricchezza da conservare e valorizzare perché rappresenta il nostro passato, ma potrebbe rappresentare anche il futuro per i giovani che volessero accedere, nel caso degli antichi mestieri, ad attività professionali di alta qualità.
      Alcune amministrazioni comunali come Roma e Bologna e alcune regioni hanno già provveduto con delibere o provvedimenti legislativi a disciplinare la materia, affinché queste attività non solo non scompaiano, ma assumano sempre di più il valore di patrimonio storico e culturale che loro compete.
      Nonostante l'impegno degli enti locali appare indispensabile disciplinare a livello nazionale questa delicata materia dando in primo luogo collocazione a tali attività nell'ambito dei beni culturali, per garantire la loro tutela, l'eventuale imposizione di vincoli, la previsione di sostegni economici per favorire la continuità della gestione, per abbattere imposte locali, per avviare progetti formativi finalizzati all'introduzione di giovani leve in mestieri che, diversamente, sono a rischio di scomparsa.
      Per quanto riguarda le botteghe storiche, le città italiane di piccole, medie e grandi dimensioni sono ricche di testimonianze demo-etno-antropologiche, storiche e culturali, che sono rappresentate anche dalle attività commerciali esistenti da oltre cinquant'anni, in alcuni casi anche da più di cento anni.
      Tali attività sono state ormai in larga parte sostituite da esercizi commerciali moderni. Questo processo ha già mutato radicalmente il volto di centri storici piccoli e grandi e ha cancellato un tessuto di imprese commerciali che avrebbe potuto costituire una ricchezza, non solo come testimonianza storico-culturale, ma anche come strumento di tutela di elementi morfologici, architettonici e sociali delle nostre
 

Pag. 2

città. È quindi evidente che quanto ancora rimane di questo patrimonio, ormai largamente disperso, deve essere assolutamente tutelato.
      Gli antichi mestieri in Italia sono esercitati, in prevalenza, utilizzando la forma propria dell'impresa artigiana, generalmente di piccole e medie dimensioni. La presente proposta di legge intende affidare ai comuni lo sviluppo di politiche idonee a favorire la tutela e la valorizzazione degli antichi mestieri a rischio di scomparsa, in armonia con l'ambiente economico e culturale in cui hanno il proprio naturale radicamento.
      I più significativi tra gli antichi mestieri spaziano dalle lavorazioni dei metalli preziosi alla gioielleria, dalla liuteria alla ceramica d'arte e di tradizione, dall'artigianato che si esprime attraverso gli elementi materiali identificativi delle diverse culture locali, ai mestieri della conservazione e del restauro del patrimonio. Obiettivo della proposta di legge è quello di conseguire presso le istituzioni l'attenzione dovuta per attività che rischiano di scomparire, nonostante il ruolo economico, sociale e antropologico di quanto è prodotto e classificato in Italia come antico mestiere, un ambito di grande significatività e complessità.
      Dall'impresa alla promozione e valorizzazione dei prodotti, dalla qualificazione alla tutela dei mestieri in via di estinzione, dalla formazione a un apprendistato riqualificato all'interno della scuola e delle botteghe, l'impegno è diretto a promuovere il riconoscimento e lo sviluppo delle imprese artigiane che hanno come comune denominatore la sapienza artigianale e artistica, coniugata con la creatività e l'innovazione.
      Nel corso della XIV legislatura, sempre a prima firma del proponente, fu già presentata un'apposita proposta di legge (atto Camera n. 3232) volta a tutelare il patrimonio delle botteghe storiche che, abbinata con altre, è stata discussa e ha prodotto la redazione di un testo unificato (atto Camera n. 3226 e abbinati). Testo unificato che ora è mia intenzione riproporre all'attenzione della Camera dei deputati, augurandomi che il suo iter possa risultare facilitato dal lavoro già svolto nella legislatura scorsa.
      L'articolo 1 delinea le finalità della proposta di legge impegnando la Repubblica a tutelare e a valorizzare le botteghe storiche e gli antichi mestieri, quali beni culturali, provvedendo, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e nel rispetto delle competenze regionali, a disciplinarne e a sostenerne le attività.
      L'articolo 2 indica le definizioni di antichi mestieri e botteghe storiche, prevedendo che le botteghe storiche siano escluse dalla disciplina recata dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con lo scopo di evitare che il passaggio di proprietà di una bottega storica possa consentire al subentrante di cambiare l'attività merceologica originaria.
      L'articolo 3 stabilisce, al comma 1, che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali siano disciplinati le modalità e i criteri per l'individuazione delle botteghe storiche, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri. Conseguentemente, il comma 2 prevede che i comuni redigano un piano comunale per tali locali e attività, trasmettendone la relativa documentazione alla regione competente. Queste ultime, ai sensi del comma 3, provvedono al censimento e all'istituzione di un apposito elenco regionale di tali locali e attività. L'iscrizione nel citato elenco comporta, ai sensi di quanto disposto dal comma 4, l'attribuzione della qualifica di locale storico.
      L'articolo 4 stabilisce i requisiti che caratterizzano la bottega storica, prevedendo altresì i vincoli della continuità merceologica e del mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio, degli arredi e delle apparecchiature originari ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi regionali.
      L'articolo 5 si occupa di istituire il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi
 

Pag. 3

mestieri, presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      Si prevede altresì che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisca, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. Le regioni hanno il compito di ripartire i finanziamenti derivanti dal Fondo tra i comuni che ne fanno richiesta secondo criteri relativi al numero di botteghe storiche e di antichi mestieri riconosciuti e inseriti nei rispettivi piani comunali.
      Si prevede inoltre che le regioni, in accordo con i comuni, finanzino progetti formativi, presentati dagli esercenti degli antichi mestieri ai medesimi comuni, finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi da concordare con le istituzioni scolastiche locali.
      I comuni possono inoltre accedere al Fondo di cui all'articolo 5 per prevedere agevolazioni a favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività disciplinate dalla proposta di legge, volte, in particolare, alla riduzione di imposte locali, nonché all'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro dei locali medesimi.
      L'articolo 6 dispone i vincoli cui devono sottoporsi i beneficiari dei finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 5.
      Infine, l'articolo 7 si occupa della copertura finanziaria delle norme di cui alla presente proposta di legge.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica tutela le botteghe e i locali storici, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri in attuazione del secondo comma, lettera s), e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge sono individuati come beni culturali, meritevoli di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni:

          a) le botteghe e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale;

          b) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;

          c) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.

 

Pag. 5

      2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) agli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale ovvero testimonianza storico-culturale ed etnoantropologica;».

Art. 3.
(Censimento dei locali).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro dei beni e delle attività culturali definisce, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l'individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.
      2. I comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, redigono un apposito piano comunale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri di cui all'articolo 2 presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.
      3. La regione, tenuto conto della documentazione trasmessa dai comuni ai sensi del comma 2, provvede:

          a) al censimento delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri della regione, sulla base dei criteri e della metodologia individuati con il decreto di cui al comma 1, anche avvalendosi, in funzione consultiva, delle associazioni italiane di tutela e di promozione delle botteghe e dei locali storici;

          b) all'istituzione dell'elenco regionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

 

Pag. 6

      4. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 3, lettera b), comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.
      5. Copia della documentazione di cui al comma 3 è trasmessa dalla regione al Ministero dei beni e delle attività culturali, presso il quale è istituito l'elenco nazionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

Art. 4.
(Requisiti).

      1. Per l'attuazione della presente legge lo Stato, le regioni e gli enti locali, sulla base del principio di sussidiarietà, adottano provvedimenti per la tutela di unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico e ambientale, che sono sede di botteghe e locali storici o di botteghe d'arte.
      2. Sono requisiti che caratterizzano le botteghe e i locali storici, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri:

          a) lo svolgimento dell'attività nella medesima sede per un periodo non inferiore a trenta anni;

          b) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio;

          c) l'esercizio di una attività commerciale storica o tradizionale, ovvero lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.

      3. Ai fini dell'individuazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai fini della concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, sono considerati elementi di prioritaria valutazione:

          a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;

          b) la presenza di una architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;

 

Pag. 7

          c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare;

          d) il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico e ambientale di botteghe e locali da parte delle associazioni italiane di tutela e di promozione delle botteghe e dei locali storici.

      4. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno della bottega storica, pena l'esclusione dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b). Lo stesso vincolo si applica alle apparecchiature d'epoca e agli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

Art. 5.
(Istituzione del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri).

      1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. A valere sul Fondo possono essere finanziati progetti dello Stato finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle attività artistiche e alla tutela delle botteghe storiche che abbiano rilevante interesse artistico.

 

Pag. 8


      2. Una quota delle risorse del Fondo è destinata ai comuni che ne fanno richiesta in relazione al numero di botteghe e locali storici e di botteghe d'arte e al grado di presenza di antichi mestieri riconosciuti ai sensi dei piani comunali di cui all'articolo 3, comma 2, e tenuto conto anche della popolazione residente.
      3. Una quota delle risorse del Fondo è destinata ai comuni che prevedono misure agevolative in favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività di cui alla presente legge. In particolare, i comuni interessati possono prevedere l'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro delle botteghe e dei locali storici, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
      4. Nell'ambito delle forme di intesa e di coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, una quota delle risorse del Fondo è destinata al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri e finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi sulla base di apposite intese tra enti territoriali e istituzioni scolastiche locali.
      5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti).

      1. La concessione di finanziamenti alle botteghe e ai locali storici, alle botteghe d'arte e gli antichi mestieri prevista dalla presente legge è subordinata alla stipula, tra gli enti locali, i proprietari delle mura e i gestori delle relative attività, di un'apposita

 

Pag. 9

convenzione che stabilisce tra l'altro, vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui all'articolo 3.
      2. La convenzione di cui al comma 1 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi, qualora i vincoli in essa previsti non siano stati rispettati.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su