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PDL 776

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 776



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZACCHERA

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso nel territorio dello Stato e di assunzione di lavoratori stranieri

Presentata il 17 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Non vi è dubbio che la comunità nazionale sia stata profondamente interessata in questi ultimi anni dai problemi legati all'immigrazione e in particolare a quella clandestina.
      Più volte, nel passato, si è proceduto a determinare e a normare modi e metodi di controllo per questo fenomeno che interessa centinaia di migliaia di persone ogni anno.
      Anche nella XIV legislatura si è provveduto ad integrare e modificare il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che reca la disciplina dell'immigrazione, oltre a dettare norme sulla condizione degli stranieri in Italia.
      I provvedimenti in questione - meglio noti come provvedimenti «Fini-Bossi» - sono intervenuti principalmente con l'obiettivo di collegare direttamente l'immigrato a un posto di lavoro, dandogli diritti e doveri e tendendo a farlo inserire il più presto possibile nella nostra società.
      Nell'applicazione di queste norme sono peraltro emersi alcuni problemi specifici che si vogliono affrontare con la presente proposta di legge, al fine di rendere le normative in vigore il più possibile aderenti alle effettive necessità sia degli immigrati che della comunità nazionale.
      In particolare, viene affrontato il problema delle «quote» ovvero del numero delle persone autorizzate ogni anno a intraprendere in Italia una attività lavorativa.
      Negli anni scorsi le richieste di lavoro sono risultate sempre molto superiori ai posti disponibili ed è nato il problema di determinare criteri per la scelta di chi debba essere ammesso al permesso di soggiorno.
 

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      Fino ad ora si è optato per il criterio dell'ordine di presentazione delle richieste presso gli uffici postali, presentazione ammessa dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento che fissa le quote annuali.
      Davanti al grande numero di domande presentate, però, si verificano sempre più spesso grosse difficoltà di applicazione.
      Innanzitutto, nella prima giornata utile moltissime aziende presentano le proprie richieste e vengono esauriti tutti i posti disponibili, spesso nelle prime ore e addirittura - in molti casi - in pochissimi minuti.
      Poiché fanno fede la data e l'orario di partenza della raccomandata postale, si scatenano facilmente situazioni di massa tese alla «conquista» del posto in coda, che creano non solo problemi di ordine pubblico, ma anche vere e proprie ingiustizie.
      Basti pensare che il destino di intere famiglie finisce per dipendere dalla solerzia degli impiegati postali che - a seconda di quanto tempo impiegano per spedire lettere raccomandate - riescono a permettere a più o meno persone di presentare la propria domanda nei primissimi minuti di apertura degli sportelli. Si pensi a due uffici postali nella stessa provincia: chi era in coda da ore può aver avuto la fortuna di spedire la domanda prima di un'altra persona, magari in fila da più tempo, ma in un ufficio postale dove si procede più lentamente. Questa seconda persona sarà infatti esclusa perché - a livello provinciale - avrà presentato la propria istanza «dopo» l'altra.
      Ciò sta costituendo una situazione assurda, dove non contano più le qualità delle persone che chiedono di lavorare in Italia, ma solo l'attimo di presentazione rispetto a migliaia di altre persone che magari «timbrano», appunto, pochi minuti dopo.
      L'articolo 1 del testo qui proposto detta invece regole diverse: viene previsto un periodo di tempo di diversi giorni - e comunque già precedentemente fissato e conosciuto - durante il quale tutti pos- sono presentare le domande e cui fa seguito un esame «per titoli» dei candidati, nel quale sono considerati altri elementi oltre al momento temporale della presentazione dei moduli.
      Abbiamo tutti da guadagnare affinché in Italia giungano persone che - ad esempio - vi siano già state o vi abbiano lavorato e non solo in campo agricolo, oppure - aspetto ancora più importante - che parlino italiano o che abbiano frequentato scuole professionali propedeutiche al posto di lavoro che viene offerto.
      Ecco perché, all'articolo 2, per l'esame delle domande sono indicati criteri di merito che permetterebbero l'arrivo in Italia di persone più qualificate o già in contatto con le nostre realtà, consentendo così una scelta anche qualitativa dei candidati.
      Un altro aspetto particolare è quello delle cosiddette «badanti» ovvero di quelle persone (di solito di sesso femminile e provenienti da aree ben determinate) che assistono anziani o malati a domicilio, inserendosi in famiglia e in gran parte fornendo un aiuto insostituibile a persone in difficoltà.
      È questa una vera e propria «emergenza sociale», tenuto conto degli aspetti sociali e delle difficoltà di ricovero di anziani e di malati in strutture di cura. Anche la qualità della vita di queste persone è importante e il rimanere al proprio domicilio anziché essere ospitati in ospizi e in ricoveri comporta una grande risparmio economico.
      La necessità di una assistenza è una situazione che spesso si sviluppa in modo improvviso e non predeterminabile, ma a quel punto la ricerca di una «badante» è difficile perché è impossibile chiedere l'arrivo in Italia di una persona comunque conosciuta o di gradimento alla famiglia ospite.
      Si sviluppa così un mercato clandestino (molto diffuso e peraltro a volte anche tollerato, davanti alle obiettive necessità) che invece non avrebbe motivo di essere se per tutto l'anno - a determinate
 

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condizioni - fosse possibile instaurare un rapporto di lavoro dipendente con queste persone.
      Quello che conta è piuttosto il controllo su queste tematiche al fine di evitare l'ingresso in Italia di persone per motivi che poi si dimostrano ben diversi (si pensi al mondo della prostituzione). Questo può avvenire solo (come normato all'articolo 3) con un coinvolgimento dei datori di lavoro e previa dimostrazione di titoli professionali adeguati.
      Ecco perché le norme proposte appaiono significative e importanti per una migliore applicazione delle disposizioni in vigore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 8 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «8-bis. Al fine di permettere una corretta e tempestiva presentazione delle richieste di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per rientrare nelle quote di ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20, l'istanza presentata presso i competenti uffici di cui al comma 1 per ottenere il nulla osta ai fini dell'ammissione dello straniero nel territorio dello Stato deve essere consegnata nel periodo di tempo che intercorre tra il quarantacinquesimo e il sessantesimo giorno successivi alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, allo scopo di consentire agli uffici preposti un'adeguata organizzazione dell'attività nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati dallo stesso articolo 3, comma 4, e dall'articolo 21».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 2 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 21-bis. (Richiesta di autorizzazione al lavoro). - 1. Il datore di lavoro che intende effettuare l'assunzione del

 

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lavoratore di Stati comunitari o extracomunitari è tenuto a presentare preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro.
      2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata in carta da bollo allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di svolgimento della prestazione lavorativa e deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alla ragione sociale, se trattasi di azienda, i seguenti elementi:

          a) le complete generalità del richiedente, accompagnate dalla fotocopia di un valido documento di identità ovvero del passaporto se non si tratta di cittadino italiano e, nel caso di cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia, anche dalla fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;

          b) le complete generalità del lavoratore per il quale si richiede l'autorizzazione, accompagnate dalla fotocopia del passaporto dello stesso in corso di validità;

          c) le condizioni lavorative offerte: contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di lavoro che non deve essere inferiore a venti ore settimanali nel caso di tempo parziale, località di impiego, tipologia contrattuale specificando se a tempo indeterminato, a tempo determinato o stagionale;

          d) se il lavoratore straniero è a conoscenza della lingua italiana e quale è la sua lingua di appartenenza, con eventuale documentazione attestante il livello di conoscenza della lingua italiana e di altre lingue ufficiali dell'Unione europea;

          e) il titolo di studio del lavoratore straniero eventualmente conseguito all'estero e la qualifica professionale, con particolare riguardo a una attinenza tra tale titolo di studio o professionale e la mansione per la quale viene richiesta l'autorizzazione al lavoro in Italia;

          f) la documentazione attestante precedenti soggiorni in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea;

 

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          g) l'indicazione relativa ai membri del nucleo familiare del lavoratore straniero già regolarmente residenti in Italia.

      3. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2 costituisce titolo preferenziale per l'accoglimento della richiesta di autorizzazione al lavoro. Il richiedente può altresì allegare ulteriore documentazione al fine di dimostrare l'attinenza tra la richiesta e la necessità del soggiorno in Italia del lavoratore straniero».

Art. 3.

      1. All'articolo 27, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine la seguente lettera:

          «r-ter) collaboratori domestici o familiari qualora la richiesta di collaborazione venga inoltrata da un datore di lavoro italiano per rapporto di lavoro domestico avente natura di assistenza continuativa e diretta di persone anziane, di minori o di disabili. In tale caso all'atto dell'assunzione il lavoratore straniero deve consegnare al datore di lavoro un documento di identità personale in corso di validità ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici, oltre a copia dei documenti prescritti dal presente testo unico per ottenere il visto di ingresso o di soggiorno, nonché adeguata documentazione nella quale si attesta la conoscenza della lingua italiana e le eventuali precedenti esperienze professionali come collaboratore domestico o familiare, con allegata lettera di presentazione e referenze del precedente datore di lavoro. Il contratto di lavoro tra le parti si intende stipulato, nel rispetto della normativa vigente e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, a tempo determinato. In ogni caso, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 11, il lavoratore straniero è tenuto a lasciare l'Italia quando i compiti o le mansioni di cura e di assistenza sono terminati. Il datore di

 

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lavoro deve dare comunicazione ai competenti sportelli unici per l'immigrazione della cessazione o di ogni variazione del rapporto di lavoro. È altresì a cura del datore di lavoro lo svolgimento delle pratiche per la regolarizzazione dei documenti necessari, in conformità alla normativa vigente in materia, relativamente agli aspetti assicurativi e previdenziali, alla tessera sanitaria, nonché ad ogni altro documento sanitario prescritto».

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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