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PDL 524

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 524



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUEMI

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura

Presentata l'8 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in oggetto prevede la modifica del sistema di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (CSM).
      L'innovazione principale introdotta dalla legge 28 marzo 2002, n. 44, consisteva nel prevedere un sistema maggioritario puro per l'elezione dei candidati nei tre collegi unici nazionali (per i magistrati con funzioni di legittimità, per i magistrati giudicanti e per quelli requirenti), e la ragione di ciò risiedeva nella volontà di ridurre il potere delle correnti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM) nella scelta dei futuri consiglieri, creando un sistema bipolare.
      Peraltro, il nuovo sistema elettorale e gli accorgimenti adottati dalle varie correnti dell'ANM per orientare comunque il voto hanno avuto come unico effetto quello di aumentare il potere delle citate correnti e di diminuire la rappresentatività dei magistrati eletti al CSM.
      Altre sperequazioni sono state determinate dagli apparentamenti a fini elettorali che il sistema maggioritario consente; anche in tale modo non è stato ottenuto il risultato di erodere l'influenza correntizia, ma soltanto quello di ulteriori sperequazioni e alterazioni rispetto a quelle che dovrebbero essere le giuste rappresentanze in virtù dell'effettiva forza elettorale.
      Tutto ciò rende evidente la necessità di intervenire, nuovamente, sul sistema elettorale al fine esclusivo di restaurare un sistema proporzionale che, nel rispetto dei collegi unici nazionali - unica innovazione da condividere considerata la necessità di evitare nella designazione dei candidati al CSM localismi che impedirebbero designazioni di alto profilo - permetterebbe il ritorno a un sistema pienamente rappresentativo.
      Ferma restando, dunque, la previsione di tre collegi unici nazionali, con l'articolo 2 della presente proposta di legge, che sostituisce l'articolo 23 della legge 24
 

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marzo 1958, n. 195, si prevede che all'elezione in ciascuno di essi possano partecipare le liste di magistrati presentate da almeno cento elettori; l'articolo 3, che sostituisce l'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, regola la nomina delle commissioni elettorali necessarie; l'articolo 4, che sostituisce l'articolo 26 della legge 195 del 1958, prevede il numero di preferenze possibili per ogni collegio; l'articolo 5, che sostituisce l'articolo 27 della legge n. 195 del 1958, regola lo scrutinio e l'assegnazione dei seggi; l'articolo 6, che sostituisce l'articolo 39 della legge 195 del 1958, riguarda le modalità di sostituzione eventuale dei componenti eletti.
      Nella proposta di legge è anche previsto, all'articolo 1, che apporta modifiche agli articoli 1, 4 e 5 della legge n. 195 del 1958, l'aumento del numero dei componenti del CSM che tornano ad essere venti togati e dieci laici eletti dal Parlamento, come era previsto prima dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 2002, n. 44, in modo da restituire efficienza al CSM il cui operato, contrassegnato da ritardi spesso cospicui nello svolgimento delle pratiche, è stato stigmatizzato anche dal Presidente della Repubblica.
      La proposta di legge, inoltre, all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2, eleva a sei il numero dei membri supplenti della sezione disciplinare, adeguando la disposizione a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 262 del 22 luglio 2003.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, primo comma, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

          b) all'articolo 4:

              1) al primo comma, le parole: «quattro supplenti» sono sostituite dalle seguenti: «sei supplenti»;

              2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); due componenti eletti dal Parlamento»;

          c) all'articolo 5, primo comma, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette».

Art. 2.

      1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 23. (Componenti eletti dai magistrati). - 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
      2. L'elezione di cui al comma 1 si effettua:

          a) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni

 

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di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

          b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia ovvero presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24;

          c) in un collegio unico nazionale, per undici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
      3. Concorrono alle elezioni nei tre collegi nazionali le liste di candidati presentate da almeno cento elettori.
      4. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di seggi assegnati al collegio.
      5. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
      6. Ciascun elettore non può presentare più di una lista.
      7. I presentatori delle liste non sono eleggibili.
      8. Le firme di presentazione delle liste sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni».

Art. 3.

      1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 25. (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede). - 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
      2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni,

 

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il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
      3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio centrale elettorale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
      4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio centrale elettorale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista; controlla altresì che siano state rispettate le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonché quelli presenti in più di una lista e quelli ineleggibili. Trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
      5. Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore della magistratura, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
      6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio
 

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superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
      7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subìto sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
      8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
      9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, votano nel seggio del tribunale di Roma.
      10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito.
      11. I magistrati di cui ai commi 8, 9 e 10 possono votare anche presso un seggio diverso da quello dell'ufficio di appartenenza, purché ne facciano contestualmente richiesta al presidente del seggio elettorale dove intendono esercitare il voto. Il presidente del seggio, accogliendo
 

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la richiesta, dispone la comunicazione della circostanza alla commissione centrale elettorale di cui al comma 6».

Art. 4.

      1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 26. (Votazioni). - 1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.
      2. Ciascun magistrato riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.
      3. Il voto si esprime sempre con un unico voto di lista per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, e con due preferenze per il collegio unico nazionale di cui al comma 2, lettera a), con al massimo tre preferenze per il collegio unico nazionale di cui al comma 2, lettera b), e con al massimo quattro preferenze per il collegio unico nazionale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo 23.
      4. Sono bianche le schede prive di voto di lista valido.
      5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.
      6. È nullo il voto di preferenza espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza. In questi casi rimane valido il voto di lista, se espresso regolarmente.
      7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.
      8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6».

 

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Art. 5.

      1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 27. (Scrutinio e assegnazione dei seggi). - 1. La commissione centrale elettorale provvede ad assegnare i seggi dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.
      2. Al fine di cui al comma 1, la commissione centrale elettorale, separatamente per ciascuno dei tre collegi unici nazionali:

          a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi per i numeri dei seggi del collegio;

          b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

          c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti assegnati ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

Art. 6.

      1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 39. (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura

 

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è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito della stessa lista nello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti».

Art. 7.

      1. Le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, come da ultimo modificate dalla presente legge, non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    
    


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