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PDL 910

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 910



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FORMISANO

Istituzione della provincia di Cassino-Formia-Sora

Presentata il 25 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni il dibattito relativo all'opportunità di istituire una nuova provincia nell'area meridionale del Lazio, con capoluogo Cassino-Formia-Sora, è stato alimentato da una serie di concrete proposte legislative che purtroppo non hanno dato i risultati sperati. Ciò nonostante, non si sono indebolite le speranze e la volontà delle popolazioni interessate a intraprendere nuove iniziative in merito.
      Da un punto di vista generale, l'opportunità di pervenire all'istituzione di una nuova provincia si pone in linea con il processo di decentramento delle funzioni e delle risorse «verso il basso» e con i princìpi che ne governano la allocazione (sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione), cui le leggi di revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione hanno conferito rango costituzionale.
      Il rinnovato scenario costituzionale, determinato dalla entrata in vigore della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», rappresenta, quindi, un ulteriore fattore che giustifica l'iniziativa di istituire una nuova provincia nel Lazio, anche alla luce della prossima istituzione della città metropolitana di Roma o di Roma Capitale (articolo 114, terzo comma, della Costituzione), che potrebbe determinare un riassetto degli attuali confini delle circoscrizioni provinciali della regione Lazio.
      D'altronde, i comuni che dovrebbero essere ricompresi nel territorio del nuovo ente, che comprende le tre grandi aree di Cassino, di Formia-Gaeta e di Sora, sono storicamente legati, oltre che da una spiccata omogeneità culturale e geografica, dalla precedente organizzazione amministrativa: quella risalente al periodo delle antiche Terre di San Benedetto e, successivamente, al Regno delle Due Sicilie, che
 

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era tesa a valorizzare le peculiarità derivanti dalla collaborazione mediana tra le due grandi macro aree di Roma e di Napoli.
      Dopo l'Unità d'Italia, i comuni del Lazio meridionale furono inclusi - coerentemente - nella vasta provincia di Terra di Lavoro, fino a quando, nel 1927, venne disposta la loro annessione alle neo istituite province di Latina (allora denominata Littoria) e di Frosinone.
      La configurazione territoriale «longitudinale» di queste ultime, e la posizione dei relativi capoluoghi a una distanza considerevole (talora superiore ai 100 chilometri) dalla maggior parte dei comuni del Lazio meridionale, hanno determinato scelte politico-amministrative troppo spesso sbilanciate in favore delle aree settentrionali della provincia, anche per effetto della forza centrifuga esercitata dal grande polo romano.
      Non è infatti un caso che le tre aree citate evidenzino una evidente marginalità nella ripartizione degli investimenti, nella realizzazione delle infrastrutture e nella localizzazione dei servizi, marginalità che è la principale causa della loro attuale arretratezza economica.
      L'istituenda provincia sarebbe certamente in grado di ricondurre ad unità e di valorizzare adeguatamente i suddetti fattori di omogeneità.
      Il Lazio meridionale è infatti dotato di strutture socio-economiche che esercitano una forza di attrazione nei confronti dei territori limitrofi: basti pensare, per quel che riguarda in particolare la città di Cassino, alla presenza dell'Abbazia di Montecassino, dell'università, del tribunale, dello stabilimento FIAT, degli uffici finanziari, dell'ufficio del registro, dell'ufficio dell'area territoriale polifunzionale della regione Lazio (ex genio civile), della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei consorzio di sviluppo industriale del Lazio meridionale e di numerosi istituti scolastici superiori.
      La presenza, oltre che a Cassino, anche a Formia e a Sora di pubblici uffici, di servizi sanitari, scolastici e universitari, commerciali e culturali rende necessario un coordinamento amministrativo, inteso sia come raccordo tra comuni e la regione, sia come diretta promozione di interventi sul territorio, al fine di rendere possibile un'attività di programmazione volta a favorire lo sviluppo economico e in particolare quello turistico, una delle molte potenzialità inespresse della nostra terra. In tale modo si potrà intervenire adeguatamente anche nel settore strategico della viabilità, dando luogo a quella rete di infrastrutture assolutamente necessarie per favorire un organico sviluppo in tutti i settori dell'economia locale, come il turismo, l'industria e l'agricoltura. A questo riguardo sono da tenere in forte considerazione l'asse Formia-Cassino-Sora-Avezzano e quello Gaeta-Cassino-Termoli, che conferiscono al Lazio meridionale una posizione strategica di snodo del centro Italia.
      Infine, le considerazioni di carattere storico, culturale, geografico ed economico a sostegno della presente iniziativa legislativa e le attuali favorevoli condizioni istituzionali sono sostenute dalla volontà delle amministrazioni territoriali interessate, che hanno ottenuto il più ampio consenso dei loro cittadini. In particolare, risultano acquisite le deliberazioni di 41 dei 63 comuni ricompresi nell'area dell'istituenda provincia, che rappresentano la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa (circa 205.000 abitanti su 310.000 complessivi; tra i comuni favorevoli si possono ricordare Acquafondata, Aquino, Arce, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Formia, Gallinaro, Picinisco, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Santi Cosma e Damiano, Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Settefrati, Sora, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nell'ambito della regione Lazio è istituita la provincia di Cassino-Formia-Sora, con capoluogo Cassino, Formia e Sora.
      2. La circoscrizione territoriale della provincia di Cassino-Formia-Sora è costituita dai seguenti comuni: Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Broccostella, Campodimele, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelforte, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Fontana Liri, Fontechiari, Formia, Gaeta, Gallinaro, Isola del Liri, Itri, Minturno, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Ponza, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santi Cosma e Damiano, Santopadre, San Vittore del Lazio, Settefrati, Sora, Spigno Saturnia, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Ventotene, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso.

Art. 2.

      1. Le province di Frosinone e di Latina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia di Cassino-Formia-Sora.

 

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      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati di intesa con un commissario, nominato dal Ministro dell'interno con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
      3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Cassino-Formia-Sora hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato dei consigli provinciali di Frosinone e di Latina.
      4. Fino alla data dell'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Cassino-Formia-Sora disposta ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 3.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento dello degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Cassino-Formia-Sora degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge, tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali e, in particolare, della struttura multipolare della provincia.
      2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione, da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

 

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      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
      4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito delle città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.
      5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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