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PDL 499

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 499



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RONCONI

Disposizioni in materia di esenzione delle pensioni
privilegiate ordinarie dall'imposta sul reddito

Presentata il 4 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Attualmente gli ex militari di carriera che rimasero infermi o mutilati prima di aver maturato il diritto alla pensione, cioè ancor prima di aver prestato 15 anni di servizio come previsto dall'articolo 52 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ricevono la corresponsione di un trattamento economico commisurato all'entità delle lesioni o all'infermità riportata in base a quanto disposto dall'articolo 67, comma 2, del citato testo unico.
      Orbene, tale trattamento economico non è determinato sulla base della valutazione dell'entità del servizio prestato, che tra l'altro risulterebbe insufficiente per aver diritto alla pensione, bensì in base alla valutazione dell'infermità subita.
      Questa circostanza pertanto indica inconfutabilmente che il trattamento economico privilegiato ha un carattere prettamente «risarcitorio» e non quello tipico di reddito.
      Ciò comporta che l'imposizione fiscale ai titolari di pensione privilegiata ordinaria risulta assolutamente ingiustificata ed iniqua.
      In effetti, il legislatore ha voluto riconoscere semplicemente un risarcimento dei danni fisici a chi per «causa di ser vizio» nell'adempimento del dovere ha subito infermità e lesioni irreversibili.
      Allo stato attuale, a causa dell'iniquità legislativa non pochi ex carabinieri, agenti di polizia, finanzieri, guardie forestali, agenti di custodia, ufficiali, sottufficiali e militari delle Forze armate sono vittime non soltanto dei danni derivanti dalla loro infermità, ma anche di questa più volte lamentata ingiustizia.
      La presente proposta di legge, quindi, vuole intervenire per reintrodurre equità nel vigente sistema giuridico, mediante la totale defiscalizzazione delle pensioni privilegiate ordinarie in quanto pensioni con esclusiva funzione risarcitoria e non reddituale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le pensioni privilegiate ordinarie concesse al personale militare e di tutte le Forze di polizia ai sensi dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, attribuite a coloro che non hanno maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento di una pensione ordinaria, hanno carattere risarcitorio, poiché costituiscono reintegrazioni patrimoniali di una diminuita efficienza fisica per causa di servizio.
      2. Le pensioni di cui al comma 1 non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), né ad alcun altro tributo.

Art. 2.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, ai fini fiscali, ai trattamenti pensionistici liquidati e a quelli da liquidare a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Art. 3.

      1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che provvedano a separare, all'interno della pensione privilegiata ordinaria attribuita a coloro che hanno maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento di una pensione normale, il trattamento previdenziale, che rimane soggetto alle norme in vigore, ed il trattamento meramente risarcitorio di lesioni subite dall'invalido per servizio, rapportato alla perdita parziale o totale dell'integrità, sensoriale e materiale.

 

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      2. Il trattamento meramente risarcitorio di cui al comma 1 non è soggetto all'IRPEF, né ad alcun altro tributo, a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.329.138 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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