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PDL 610

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 610



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCCHESE

Disposizioni per l'inquadramento nel Servizio sanitario nazionale degli operatori tecnici autisti di ambulanza

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli operatori tecnici autisti di ambulanza non di ruolo in servizio presso le aree di emergenza degli ospedali e delle aziende sanitarie locali, a causa del susseguirsi di vari interventi legislativi, si sono ritrovati, dopo tanti anni di servizio, nella impossibilità di accedere ai posti di lavoro definitivi.
      Infatti, per poter essere assunto, il personale in questione doveva essere in possesso di certificato di abilitazione professionale di tipo KE, previsto dall'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dagli articoli 310 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
      La legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 17, comma 26, ha soppresso tale condizione, estendendo a dismisura il numero dei partecipanti alle graduatorie per i concorsi per la qualifica di operatore tecnico autista, vanificando così il requisito precedente di cui soltanto pochi erano in possesso, ottenuto con innumerevoli sacrifici, in particolar modo di natura economica.
      Inoltre, l'articolo 26, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, ha previsto la possibilità di inserimento nelle graduatorie annuali di soggetti non qualificati professionalmente nel settore ospedaliero.
      Allo stato attuale, il personale tecnico autista di ambulanza, precedentemente in possesso del certificato di abilitazione professionale di tipo KE, dopo tanti anni di servizio si ritrova nelle condizioni di non avere garanzia di assunzione a tempo sia determinato che indeterminato.
      Ratio della presente proposta di legge è dunque quella di sanare una situazione di
 

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«discriminazione» e di estrema precarietà, salvaguardando la professionalità acquisita negli anni dai lavoratori in oggetto.
      Si intende pertanto intervenire integrando la normativa che regola le modalità di assunzione del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, stabilendo l'obbligo per le aziende sanitarie locali e per le aziende ospedaliere di bandire concorsi riservati al personale tecnico autista di ambulanza che ha prestato servizio, complessivamente, per almeno cinque anni anche se discontinuamente.
      Si specifica inoltre che i lavoratori in questione devono essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dagli articoli 310 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale non dissestate e non strutturalmente deficitarie sono tenute, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti, a bandire concorsi riservati al personale tecnico autista di ambulanza che ha prestato servizio, complessivamente, per almeno cinque anni anche se non continuativamente.
      2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dagli articoli 310 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.


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