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PDL

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 786


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONTENTO

Nuove disposizioni in materia di accesso alla professione forense

Presentata il 18 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni nell'ambito forense si è sviluppato un acceso dibattito in relazione alle proposte di riforma dell'accesso alla professione forense.
      La «Commissione Mirone» ha elaborato una proposta che, rendendo assai più rigorose le regole per lo svolgimento dell'esame di Stato, ha sollevato le proteste dei praticanti avvocati.
      Se da un lato pare ormai imprescindibile una sostanziale revisione delle norme che disciplinano l'avvocatura, dall'altro è necessario far sì che, coloro i quali hanno iniziato la pratica nella prospettiva di sostenere un determinato tipo di esame, non vengano penalizzati da una riforma affrettata, volta unicamente a limitare l'incremento degli iscritti all'albo.
      Al fine di contemperare tali esigenze è essenziale prevedere una normativa transitoria, che consenta un graduale passaggio alla nuova disciplina.
      Una soluzione al problema può essere così concepita: coloro i quali hanno iniziato la pratica secondo le norme attualmente in vigore hanno diritto a sostenere l'esame secondo la legge oggi vigente. Ciò dovrà essere consentito sino al momento in cui i praticanti che si siano iscritti al registro dopo la data di entrata in vigore della legge di riforma abbiano maturato il periodo di pratica necessario per sostenere l'esame.
      Vista nei suoi punti essenziali, la riforma può essere così concepita:

          a) accesso con selezione ad una scuola forense;

          b) colloquio finale per l'accesso alla pratica vera e propria, di durata biennale, presso avvocati che abbiano dato la propria

 

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disponibilità e che siano stati inseriti in apposito elenco presso il consiglio dell'ordine;

          c) verifiche costanti ed effettive dello svolgimento della pratica da parte degli iscritti al registro, a cura del consiglio dell'ordine;

          d) facoltà, dopo il compimento del primo anno di iscrizione alla pratica, di iscriversi al registro speciale dei praticanti abilitati al patrocinio avanti ai tribunali, con la possibilità di fungere da sostituti processuali del proprio dominus in udienza;

          e) esame da sostenere presso la corte d'appello nel cui distretto si è svolta la pratica, consistente in:

              1) tre prove scritte (parere di diritto civile, parere di diritto penale, atto di diritto civile, penale o amministrativo);

              2) prova orale su sei materie (obbligatoriamente: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, deontologia; a scelta del candidato: diritto amministrativo, diritto tributario, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto internazionale privato, diritto comunitario).

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 7 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è inserito il seguente:

      «Art. 7-bis. - 1. I laureati in giurisprudenza, che intendono svolgere la pratica forense, devono fare domanda di iscrizione alla scuola forense istituita presso il luogo in cui ha sede il tribunale nella cui circoscrizione essi risiedono.
      2. Al termine del corso, di durata annuale, gli iscritti sostengono, previa verifica dell'effettiva frequenza ai corsi, un colloquio per l'ammissione alla pratica forense.
      3. Il colloquio di cui al comma 2 verte sull'esposizione e sul commento del lavoro svolto durante l'anno. La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio espresso in decimi e rilascia, a coloro che abbiano ottenuto il voto minimo di sei decimi, l'attestazione di aver con profitto frequentato la scuola forense, necessaria per l'iscrizione alla pratica».

Art. 2.

      1. L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - 1. Coloro che abbiano ottenuto l'attestazione di cui all'articolo 7-bis sono iscritti, a domanda e previa certificazione dell'avvocato di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza e sono sottoposti

 

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al potere disciplinare del consiglio stesso.
      2. I praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al comma 1, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai giudici di pace ed ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto.
      3. L'ammissione al patrocinio consente ai praticanti avvocati di esercitare per lo stesso periodo anche la funzione di sostituto processuale dell'avvocato presso il quale svolgono la pratica davanti ai tribunali del medesimo distretto.
      4. È condizione per l'esercizio del patrocinio aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondariato in cui il praticante avvocato è iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia"».

Art. 3.

      1. Il secondo comma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è abrogato.

Art. 4.

      1. Il comma 3 dell'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «3. Le prove orali consistono:

          a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative alle materie del diritto civile, del diritto processuale civile, del diritto penale, del diritto processuale penale e a una quinta materia scelta preventivamente dal candidato tra le

 

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seguenti: diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto internazionale privato e diritto comunitario;

          b) nella dimostrazione della conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato».

Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è inserito il seguente:

      «Art. 30-bis. - 1. L'esame per la professione di avvocato non è ripetibile per più di tre volte».

Art. 6.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano soltanto a coloro i quali non abbiano già iniziato la pratica alla data della sua entrata in vigore.
      2. L'esame di abilitazione si svolge secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al momento in cui i praticanti avvocati che si siano iscritti al registro dopo la data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato il periodo di frequenza annuale e di pratica biennale previsti per l'ammissione all'esame.


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