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PDL 816

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 816



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONSOLO

Nuove disposizioni in materia di giudici popolari

Presentata il 19 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende modificare le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 10 aprile 1951, n. 287, relative alla presenza dei giudici popolari nelle corti di assise.
      Giova evidenziare che, a norma dell'articolo 102, secondo comma, della Costituzione, i cittadini idonei estranei alla magistratura sono chiamati a integrare la composizione degli organi giudiziari specializzati; essi non si limitano ad assistere i giudici togati nella decisione, ma entrano a far parte del collegio giudicante con pienezza di poteri, distinguendosi dai giudici togati soltanto per status.
      La legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, recante «Riordinamento dei giudizi di assise», all'articolo 5 stabilisce che magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio a tutti gli effetti.
      Inoltre, l'articolo 40 della stessa legge dispone per le corti di assise che la compilazione della sentenza compete al presidente del collegio o all'altro magistrato soltanto «di regola», lasciando intendere che essa può essere affidata anche a uno dei giudici popolari.
      A tal fine è di esempio il sistema statunitense, che prevede una larga partecipazione dei cittadini alla gestione della giustizia e concede agli stessi l'opportunità di essere giudicati da una giuria popolare, quindi secondo il senso comune, garantendo la presenza di un giudice togato chiamato a vigilare solo sulla correttezza e sulla legittimità della decisione finale. Il compito del giudice è, in definitiva, quello di assecondare la discrezionalità della giuria, mantenendosi assolutamente neutrale.
      La presente proposta di legge ha lo scopo di promuovere, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 102 della Costituzione, per i reati di maggiore allarme sociale, una maggiore partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 525, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

      «Nei giudizi davanti alla corte di assise, alla deliberazione concorrono solo i giudici popolari che hanno partecipato al dibattimento»;

          b) all'articolo 527, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

      «Nei giudizi davanti alla corte di assise, i giudici popolari votano cominciando dal meno anziano per età»;

          c) l'articolo 528 è sostituito dal seguente:

      «Art. 528. - (Lettura del verbale in camera di consiglio). - 1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e, in camera di consiglio, si procede alle operazioni necessarie, con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.
      2. Nei giudizi davanti alla corte di assise e alla corte di assise d'appello, il giudice sospende la deliberazione su indicazione dei giudici popolari e gli stessi procedono in camera di consiglio alle operazioni necessarie secondo quanto disposto al comma 1».

Art. 2.

      1. Alla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Composizione delle Corti di assise). - 1. La Corte di assise è composta:

          a) da un magistrato del distretto scelto tra quelli aventi funzioni di appello

 

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o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello che, prima della decisione finale alla quale non partecipa, la presiede;

          b) a otto giudici popolari, il più anziano dei quali svolge le funzioni di presidente per la decisione finale»;

          b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Composizione delle Corti di assise di appello). - 1. La Corte di assise di appello è composta:

          a) da un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, che, prima della decisione finale alla quale non partecipa, la presiede;

          b) da otto giudici popolari, il più anziano dei quali svolge le funzioni di presidente per la decisione finale»;

          c) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al terzo comma, le parole: «la delegazione può farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato» sono sostituite dalle seguenti: «la delegazione può farsi al giudice popolare che svolge le funzioni di presidente»;

          2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

              «La sentenza è compilata dai giudici popolari».


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