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PDL 392

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 392



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

AIRAGHI, CIALENTE, ARMANI, TOCCI, COSSIGA, STUCCHI, LULLI, ATTILI, CRISCI, D'AGRÒ, FOTI, MELONI, MENIA, RUGGERI, SAGLIA

Riordino delle competenze relative
alle politiche spaziali e aerospaziali

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di attribuire una specifica competenza al Presidente del Consiglio dei ministri in tema di politiche spaziali e aerospaziali, che consenta di portare in un'unica sede tutti i processi decisionali relativi alle delicate problematiche ad esse correlate, al fine di operare con maggiore incisività e competenza anche all'interno del sistema europeo.
      Soprattutto con riferimento ai programmi satellitari va rilevato che si tratta di un settore in grande evoluzione, dalle enormi potenzialità e, per questo, bisognoso di una corretta e appropriata gestione, data la strategicità delle informazioni acquisibili. Appare ormai evidente, infatti, come la messa in orbita dei satelliti artificiali abbia comportato un radicale cambiamento nella gran parte dei servizi che utilizziamo quotidianamente e permetta un utilizzo strategico - militare e civile - delle tecnologie satellitari. In un mondo in cui gli sviluppi del digitale consentono lo scambio di enormi quantità di dati e di informazioni in tempo reale, la possibilità o meno di disporre di satelliti, sia per comunicazioni, sia adibiti all'osservazione della terra, sia per localizzazione, costituisce un fattore di discrimine tra grandi potenze globali e Paesi condannati ad uno sviluppo limitato.
      I satelliti artificiali sono impiegati nelle telecomunicazioni, permettendo di effettuare telefonate intercontinentali, di trasmettere programmi televisivi da continenti diversi, di usare telefoni portatili e la rete INTERNET. I satelliti assicurano la
 

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copertura dell'intero territorio, rendendo di fatto possibile il collegamento con luoghi altrimenti irraggiungibili. La trasmissione satellitare di immagini, suoni e dati permette così di offrire pari opportunità di sviluppo all'intero pianeta.
      L'occhio del satellite permette inoltre di osservare il nostro pianeta da un punto di vista totalmente diverso: l'attuale generazione di satelliti trasmette in tempo reale immagini della Terra ad un elevatissimo grado di precisione e dettaglio.
      I molteplici settori di applicazione dell'osservazione dallo spazio vanno da agricoltura e foreste ad ambiente e territorio, protezione civile, viabilità, attività militari e di sicurezza. Nel settore agricolo è possibile sia controllare, sia prevedere, non solo i raccolti, ma anche i danni provocati da parassiti, siccità e altre calamità naturali; si possono tracciare carte che indicano le zone più ricche e fertili. Lo stesso genere di dati viene utilizzato anche da chi svolge attività di pesca, per individuare le zone più ricche di plancton e di fauna ittica.
      Per la realizzazione di mappe ed immagini, la possibilità offertaci dai satelliti consente di riprodurre nel dettaglio anche aree inaccessibili a causa della conformazione del terreno. L'estrema precisione delle immagini trasmesse consente la realizzazione e il continuo aggiornamento di cartografia - con precisione praticamente assoluta - come strumento urbanistico per i diversi enti locali. I satelliti possono monitorare l'intera gamma delle infrastrutture sia urbane e residenziali, sia extraurbane. Può essere realizzato un programma di verifica per documentare il puntuale rispetto dei vincoli di carattere urbanistico/ambientale, garantendo il rigoroso rispetto dei termini previsti dalla legge e assicurando la tutela del patrimonio culturale e ambientale del Paese, nonché il perseguimento degli autori degli abusi commessi.
      Per l'attività di protezione dagli eventi naturali più catastrofici, l'utilizzo dei satelliti è molto vantaggioso in caso di alluvioni, terremoti o eruzioni vulcaniche. Nel caso degli incendi boschivi, l'attività di monitoraggio delle emergenze ha sia funzione preventiva che di controllo, per tracciare le mappe della vegetazione che potrebbe alimentare incendi ed evidenziarne la vicinanza con i centri abitati, individuare le possibili cause, i potenziali combustibili nonché l'estensione dei danni sia materiali che finanziari. Le immagini satellitari possono delineare accuratamente le perdite forestali dovute ad abbattimenti illegali, ed eventualmente il progresso di rimboschimento.
      Per una sempre più efficace tutela ambientale anche sotto il profilo dell'inquinamento, le immagini satellitari sono in grado di individuare le contaminazioni dei terreni causate dalla rottura di serbatoi contenenti agenti chimici pericolosi, valutare i danni e controllare le operazioni di recupero e di bonifica dell'area inquinata. Lo stesso vale per i problemi provocati dall'inquinamento dell'aria o dallo sversamento di inquinanti nei corsi d'acqua; indispensabile supporto per le operazioni di contenimento della marea nera, nei casi purtroppo non infrequenti di gravi incidenti a petroliere. I satelliti possono anche essere utilizzati per il monitoraggio del territorio ai fini della localizzazione delle discariche autorizzate, ma soprattutto per individuare quelle abusive.
      Un ulteriore settore di grandissima importanza strategica è quello della sicurezza, sia civile che militare. Le alte tecnologie attualmente utilizzate sui costosissimi e sofisticati satelliti militari, consentono di ottenere immagini della Terra con un grado di definizione tale da rendere verosimile l'affermazione secondo cui si possono distinguere i titoli dei quotidiani letti dai cittadini. È evidente perciò quale importanza possano avere queste osservazioni per il controllo del territorio, nella lotta alla criminalità, per il mantenimento dell'ordine pubblico e nelle operazioni legate alla difesa.
      Infine, i satelliti artificiali vengono utilizzati quotidianamente per il controllo della viabilità e della navigazione. In questo campo è possibile non solo monitorare il traffico di terra, aria e mare, ma anche localizzare qualsiasi veicolo mediante i
 

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sistemi di posizionamento globale grazie ai quali, interfacciandosi da terra con una rete di satelliti, si può determinare la posizione sulla Terra con grande accuratezza.
      Questi sistemi - fondamentali e altamente strategici, sia per usi civili che per impieghi militari - che sono stati fino ad oggi esclusiva degli USA per mezzo del sistema Global Positioning System-GPS, saranno presto anche autonomamente gestiti dal nostro continente. L'Europa infatti, con il programma comune Galileo, si avvia a realizzare un proprio sistema di posizionamento globale. La strategica importanza di questo programma è del tutto evidente, rendendo il nostro continente autonomo per un servizio che - utile per usi civili - rappresenta un indispensabile supporto all'azione militare, fondamentale quindi per consentire realmente al nostro continente la capacità autonoma di difesa.
      Si impone oggi infatti come priorità l'autosufficienza europea nelle attività satellitari e di accesso indipendente allo Spazio, come chiaramente tracciato nel Libro Bianco sullo Spazio che la Comunità europea ha emesso. Nello stesso documento si considera il settore tanto strategico da ritenere ormai irrinunciabile una politica spaziale continentale pienamente integrata, così da prefigurare l'istituzione di un Commissario europeo espressamente delegato allo Spazio. L'Agenzia spaziale europea (ESA) assumerà perciò ancor maggiore centralità, a scapito delle agenzie nazionali, il cui autonomo spazio di manovra dovrà necessariamente contrarsi: è condivisibile la rinuncia di parte dell'autonomia nazionale in un settore dove la competizione internazionale si gioca su progetti di dimensioni e costi tali da richiedere finanziamenti così ingenti da non lasciare spazio ad una gestione autarchica.
      Fino ad allora rimarrà fondamentale l'attività dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), da anni protagonista dello sviluppo delle tecnologie spaziali nel nostro Paese. L'ASI è sostegno indispensabile ad un settore che in tutti i Paesi del mondo necessita dell'intervento statale, in attesa che l'auspicabile sviluppo della domanda pubblica o privata dei servizi possa in futuro consentirne l'autonoma sostenibilità.
      L'ASI - che non è solo un fondamentale motore per la ricerca e l'innovazione del settore - è soggetto gestore di grandi programmi nazionali e internazionali, ed è supporto alle aziende nazionali mediante l'assegnazione di contributi statali per nuovi progetti. La riforma degli enti di ricerca ha di fatto posto l'Agenzia sotto il controllo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tuttavia, la descritta molteplicità dei settori di applicazione e l'importanza delle potenzialità connesse, richiederebbero una regia di livello superiore, come già avviene nelle nazioni ad alta tradizione spaziale, ad esempio negli Stati Uniti, dove le politiche spaziali sono delegate al Vicepresidente.
      Inoltre, in questo momento di grave crisi della nostra industria nazionale - che necessita anche di una coraggiosa ristrutturazione - è auspicabile che il Governo dedichi a questo settore una particolare attenzione, che consenta un'azione sinergica di tutti i Ministeri competenti.
      In questo quadro, la presente proposta di legge intende quindi attribuire - come previsto dall'articolo 1 - al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha facoltà di delegare questa competenza al Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali.
      L'articolo 2 prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri - o per sua delega dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri - e composto dai Ministri dell'interno, delle attività produttive, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio, degli affari esteri, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per l'innovazione e le tecnologie, per le politiche comunitarie, nonché dal presidente della Conferenza dei Presidenti delle
 

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regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato, che nell'espletamento della sua attività si potrà avvalere di un nucleo di esperti, fornirà al Presidente del Consiglio dei ministri il supporto tecnico e politico necessario alla più compiuta gestione e attività decisionale in tema di politiche spaziali. Il Comitato avrà, tra l'altro, la responsabilità della gestione e della certificazione dei dati acquisiti tramite le riprese da satellite.
      L'articolo 3 istituisce il Comitato parlamentare per lo spazio, organo composto da otto senatori e da otto deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari e assicurando la rappresentanza proporzionale dei gruppi stessi. Il Comitato esprime pareri sui progetti di legge che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività in ambito spaziale.
      In ultimo, l'articolo 4 reca le modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante il riordino dell'ASI, necessarie a rendere effettivo l'indirizzo dell'attività dell'ente stesso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
      Il testo qui presentato riprende il testo unificato di tre differenti proposte di legge elaborato, durante la XIV legislatura, dalla X Commissione Attività produttive della Camera, che ha proceduto sulla materia con una efficace e proficua collaborazione tra tutte le componenti politiche. Il testo allora predisposto non è potuto giungere all'approvazione a causa del termine della legislatura, nonostante il parere unanimemente favorevole di tutti i gruppi parlamentari.
      Con queste premesse si auspica un rapidissimo iter per l'approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche spaziali e aerospaziali).

      1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive, definisce gli obiettivi ed emana le disposizioni necessarie per la organizzazione e il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma 1.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare l'esercizio delle attività di cui al comma 1 al Vicepresidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.
(Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri dell'interno, delle attività produttive, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio, degli affari esteri, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per l'innovazione e le tecnologie e per le politiche comunitarie, nonché dal presidente

 

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della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I citati Ministri possono delegare la loro rappresentanza al Comitato ad un Viceministro o Sottosegretario di Stato del proprio dicastero.
      3. Il Comitato, in armonia con gli indirizzi della politica europea del settore:

          a) approva le linee strategiche delle attività spaziali nazionali;

          b) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle relazioni internazionali con riferimento alle collaborazioni per attività spaziali e all'utilizzo dello spazio extra-atmosferico;

          c) definisce gli indirizzi per la verifica del corretto espletamento delle funzioni di vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività nello spazio extra-atmosferico sotto la responsabilità internazionale dell'Italia;

          d) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e coordina gli investimenti pubblici del settore, promuovendo le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati;

          e) definisce gli indirizzi di partecipazione ai programmi europei di sviluppo e di realizzazione di infrastrutture spaziali, con particolare riferimento ai programmi di osservazione della Terra, di navigazione satellitare, di telecomunicazione satellitare e di accesso allo spazio;

          f) definisce le modalità per la gestione, il trattamento, la valutazione, la registrazione e la omologazione dei dati acquisiti tramite ripresa da satellite, nel rispetto delle norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nell'interesse dei cittadini e dello Stato;

          g) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, anche in accordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;

          h) sentito il Comitato parlamentare per lo spazio di cui all'articolo 3, esprime

 

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il parere sul Piano aerospaziale nazionale elaborato dall'Agenzia spaziale italiana (ASI);

          i) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici;

          l) elabora le linee governative in materia di politica industriale del settore, promuovendo i processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali;

          m) coordina i ruoli e le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati alle applicazioni spaziali, favorendo sinergie e collaborazioni;

          n) promuove e coordina le iniziative legislative e normative del Governo in materia spaziale;

          o) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle politiche spaziali.

      4. Il Comitato adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 3 si avvale di esperti del settore, di gruppi di lavoro e del supporto di una segreteria tecnica.

Art. 3.
(Comitato parlamentare per lo spazio).

      1. È istituito il Comitato parlamentare per lo spazio, di seguito denominato «Comitato parlamentare», composto da otto senatori e da otto deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari e assicurando la rappresentanza proporzionale dei gruppi stessi. Alle spese necessarie per il funzionamento del Comitato parlamentare si provvede, in parti

 

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uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
      2. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      3. Il Comitato parlamentare:

          a) esprime pareri sul Piano aerospaziale nazionale predisposto dall'ASI ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

          b) esprime pareri alle Camere sulla relazione presentata dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera o);

          c) verifica periodicamente lo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce con cadenza annuale alle Camere;

          d) riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sulle iniziative che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività in ambito spaziale, anche in considerazione dell'evoluzione della politica europea nel settore spaziale;

          e) chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte in ambito spaziale dal Governo, dal Comitato di cui all'articolo 2, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, dall'ASI e da altri organismi;

          f) partecipa alla Conferenza interparlamentare europea sullo spazio (EISC); interviene altresì presso ogni altra sede istituzionale internazionale, di carattere interparlamentare.

Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, e al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204).

      1. Al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 2, le parole: «, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e

 

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successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al» sono sostituite dalle seguenti: «e alle norme del»;

          b) all'articolo 2 il comma 3 è abrogato;

          c) all'articolo 3, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

          «h-bis) promuove e coordina la domanda pubblica di dati satellitari di osservazione della Terra»;

          d) all'articolo 6, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta». Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: «, dell'ASI» sono soppresse;

          e) all'articolo 7, comma 2, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto» e dopo le parole: «di cui due designati» sono inserite le seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno designato»;

          f) all'articolo 7, comma 3, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;

          g) all'articolo 9, comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;

          h) all'articolo 10, comma 1, le parole: «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri»;

 

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          i) all'articolo 10, comma 2, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;

          l) all'articolo 13, comma 4, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;

          m) all'articolo 13, comma 6, le parole: «su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono soppresse;

          n) all'articolo 14, comma 2, al primo periodo, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»; al secondo periodo, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»; al terzo periodo, dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «, dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

          o) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;

          p) all'articolo 17, comma 1, primo periodo, le parole da: «in coerenza con» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento»;

          q) all'articolo 18, comma 1, le parole: «al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri»;

          r) all'articolo 20, comma 1, le parole da: «dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» fino alla fine del

 

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comma sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri»;

          s) all'articolo 21, comma 1, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri», dopo le parole: «i Ministeri» sono inserite le seguenti: «dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» e le parole: «, dei quali può avvalersi la commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono soppresse;

          t) all'articolo 21, comma 2, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri».

      2. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: «svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dall'ASI» sono sostituite dalle seguenti: «svolte dagli enti di ricerca e dalle istituzioni scientifiche e di ricerca».


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