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PDL 643

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 643


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Norme in materia di incentivi per la copertura degli organici della magistratura negli uffici giudiziari della Calabria e della Sicilia

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Una delle cause della insoddisfacente risposta dello Stato all'aggressione criminale è la carenza di magistrati nelle zone più «a rischio» del territorio nazionale. Rappresenta un tragico paradosso che proprio lì dove la presenza delle istituzioni, e in particolare dei giudici, è più necessaria, gli uffici giudiziari presentano i maggiori indici di mancata copertura. La «fuga» da tali uffici di magistrati e ausiliari dipende, oltre che dalla particolare condizione ambientale e dal clima di frequente intimidazione, dalla impossibilità di svolgere le funzioni in condizioni prossime alla normalità; in taluni casi non si può neanche parlare di «fuga», dal momento che - come è accaduto - il magistrato appena entrato in servizio e destinato a una sede particolarmente disagiata ha preferito dimettersi dal corpo giudiziario piuttosto che andare a lavorare per almeno due anni in quella sede.
      Pur nella consapevolezza che l'intervento dello Stato debba avere carattere organico e d'insieme, con frequenza gli addetti ai lavori suggeriscono l'introduzione di incentivi per incoraggiare il trasferimento a domanda, ovvero per scoraggiare il volontario allontanamento, rispetto agli uffici giudiziari che restano scoperti. Questa proposta di legge si muove in tale ottica, limitando la fruizione degli «incentivi» alle sedi rientranti negli uffici giudiziari della Calabria e della Sicilia.
      L'individuazione delle sedi è stata operata in modo obiettivo, facendo riferimento agli indici di mancata copertura negli ultimi anni elaborati dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore
 

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della magistratura, nonché alla presenza nei distretti calabresi e siciliani di organizzazioni malavitose. Si è ritenuto di non estendere la fruizione degli incentivi a tutte le sedi ove è più impegnativo il contrasto alla delinquenza di tipo mafioso, come quelle della Campania o della Puglia, perché in tali regioni gli indici di mancata copertura sono prossimi, salve rare eccezioni, ai limiti fisiologici.
      Gli incentivi si articolano su tre livelli: economico, di benefìci, di preferenza per il successivo trasferimento su domanda. Agli incentivi economici in senso stretto sono dedicati i primi due articoli della proposta di legge, che prevedono l'estensione dell'indennità di missione (oggi liquidata agli uditori giudiziari con funzioni) ai magistrati destinati su domanda agli uffici giudiziari posti nei distretti prima elencati, nonché ai magistrati ivi destinati quali uditori giudiziari con funzioni dopo il primo biennio di permanenza; a tale indennità non si applicano ovviamente i limiti temporali previsti dalla legislazione in vigore. Il rischio di sperequazione economica rispetto ai magistrati che lavorano in sedi diverse è allontanato dalla considerazione delle spese maggiori che gravano su chi decide di operare in una sede disagiata, ma anche del maggiore oggettivo pericolo e dall'altrettanto oggettivo disagio, documentati dalla cronica difficoltà di coprire quelle sedi vacanti: poiché il tramutamento è a domanda e attiene a una dislocazione geografica, e non all'esercizio di determinate funzioni, nulla vieta a chi desideri fruire dei maggiori vantaggi economici di chiedere di recarsi nella sede disagiata. In altri termini, il principio di eguaglianza è del tutto rispettato, poiché situazioni di fatto diseguali - l'esercizio della giurisdizione in sedi «a rischio» ovvero in sedi più tranquille - vengono trattate in modo diseguale.
      I benefìci, cui è dedicato l'articolo 3, consistono, sia per gli uditori giudiziari con funzioni sia per gli altri magistrati destinati su domanda ai predetti uffici giudiziari, nel rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno tra la sede di servizio e una località posta sul territorio nazionale, scelta dall'interessato, per un massimo di una volta al mese. Il fine evidente è quello di non accentuare la lontananza dalla famiglia, o comunque dall'ambiente di provenienza, che rappresenta una delle ragioni del frequente volontario allontanamento dalle sedi disagiate.
      L'ultimo tipo di incentivi attiene alla valutazione preferenziale ai fini della assegnazione su domanda a sedi esterne al distretto disagiato nel quale si è lavorato; esso riguarda sia i magistrati destinati a domanda agli uffici giudiziari posti nei predetti distretti, sia i magistrati ivi destinati quali uditori giudiziari con funzioni, per ogni biennio successivo a quello iniziale di permanenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «L'indennità di cui al primo comma è corrisposta anche agli altri magistrati che sono destinati a domanda ad uffici giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo, e ai magistrati che sono stati destinati ai medesimi uffici quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza».

Art. 2.

      1. All'indennità di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ove corrisposta a magistrati destinati a uffici giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo, non si applica la disposizione del comma 36 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 3.

      1. Agli uditori giudiziari destinati a esercitare le funzioni giudiziarie in uffici giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo, e a tutti gli altri magistrati che sono destinati a domanda a uffici giudiziari posti nei medesimi distretti, spetta, per una volta al mese, il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno tra la sede di servizio e una località posta sul territorio nazionale, scelta dall'interessato.
      2. Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo compete nei limiti pre

 

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visti dagli articoli 12 e 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Non sono richieste le autorizzazioni per l'uso del mezzo marittimo o aereo previste dal primo comma del citato articolo 13 della legge n. 836 del 1973.

Art. 4.

      1. Dopo l'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

      «Art. 192-bis. - (Valutazione preferenziale). - 1. Per i magistrati che sono destinati a domanda a uffici giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo e per i magistrati che sono stati destinati ai medesimi uffici quali uditori giudiziari con funzioni, con riferimento a ogni biennio successivo a quello iniziale di permanenza, il servizio ivi svolto, ai fini della successiva assegnazione a domanda a sedi esterne al distretto, è considerato, in ordine immediatamente successivo a quello previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in modo preferenziale per la valutazione di merito ai sensi dell'articolo 192.
      2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica per il conferimento degli uffici direttivi».


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