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PDL 959

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 959


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SALERNO, CIRO ALFANO, ASCIERTO, BARBIERI, BONO, BRUSCO, CARLUCCI, CASTELLANI, CICCIOLI, CIRIELLI, GIULIO CONTI, DI VIRGILIO, FASOLINO, FERRIGNO, GALLI, HOLZMANN, LAMORTE, LENNA, LISI, MAZZARACCHIO, PONZO, PORCU, ROMAGNOLI, STUCCHI, ULIVI, ZACCHERA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vittime italiane della repressione comunista sovietica

Presentata il 1o giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Obiettivo della presente proposta di legge è fare luce sulla sorte di migliaia di italiani (comunisti e no) emigrati nell'Unione Sovietica negli anni del «comunismo reale» e dei quali non si è saputo più nulla.
      In un arco di tempo compreso tra la prima metà degli anni Venti e la fine degli anni Sessanta ci fu un «esodo» di migliaia di persone per le quali la rivoluzione d'ottobre costituì un forte richiamo ideologico. Si trattò di europei di varie nazionalità, comunisti e no, tra cui, appunto, molti italiani; migliaia di loro non tornarono più in Italia e solo negli anni compresi tra il 1991 e il 1993 si è saputo che molti di loro sono stati fucilati o sono morti nei gulag. Di migliaia di altri, appunto, non si è saputo più nulla.
      L'apertura degli archivi di Mosca, avvenuta dopo il dissolvimento dei regimi comunisti dell'Europa dell'Est e il conseguente collasso dell'ex Unione Sovietica, ha aperto scenari sino ad ora rimasti oscuri sulla sorte di migliaia di nostri connazionali.
      Sulla base dell'accesso a diversi documenti, alcuni lavori giornalistici riferiscono di oltre 1.000 italiani fucilati, e molti di più risulterebbero deportati nei
 

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gulag da dove, spesso, non hanno più fatto ritorno.
      Oltre a questi, è doveroso ricordare anche le decine di migliaia di prigionieri italiani della seconda guerra mondiale che furono avviati ai campi di lavoro e lì furono tenuti anche dopo la cessazione delle ostilità, fino alla loro morte.
      Questi dati emergono da vari libri scritti sull'argomento, che non lascerebbero dubbi sulla circostanza che il regime comunista sovietico di Stalin ha perpetrato un vero e proprio genocidio di italiani.
      La realtà, infatti, che emerge da verbali di internamenti, condanne e interrogatori conferma l'ampiezza e la dimensione impressionante della tragedia italiana vissuta sotto il regime stalinista e durata, per la fine delle condanne, fino agli anni più recenti. Quali delitti hanno commesso i nostri connazionali per subire queste e altre pesanti condanne?
      La storicizzazione del periodo comunista nell'ex Unione Sovietica permette di esaminare le vicende relative a quel periodo con serena obiettività e senza il rischio di cadere nell'equivoco di una discussione sull'attualità di tali ideologie, che non riguarda la presente proposta di inchiesta parlamentare.
      Il compito della Commissione parlamentare di inchiesta di cui si chiede l'istituzione non è - e non vuole essere - quello di esprimere valutazioni di ordine politico, bensì quello di compiere accertamenti sulla vita e la morte di migliaia di italiani migrati in terra sovietica che, in molti casi, ancora oggi risultano sconosciute.
      La Commissione di inchiesta avrà dunque la possibilità e il compito di richiedere e acquisire la documentazione contenuta negli archivi delle autorità di Mosca e anche di altri eventuali Paesi dell'Est, nonché di altri archivi italiani, verificarne l'autenticità e vagliarne il contenuto, al fine di chiarire date, nomi ed epiloghi.
      La Commissione, composta da quindici senatori e da quindici deputati, sarà chiamata a concludere i propri lavori entro due anni dalla sua istituzione, con la presentazione al Parlamento di una relazione sull'attività svolta.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di acquisire e verificare i documenti contenuti negli archivi delle autorità di sicurezza e negli archivi sociali dell'ex Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (URSS), nonché negli archivi di altri Paesi dell'Europa orientale e italiani, in merito a internamenti, detenzioni, arresti, processi e condanne comminate ed eseguite nei confronti di cittadini italiani presenti nell'ex URSS a partire dal 1930.
      2. La Commissione ha il compito di:

          a) svolgere indagini sulla veridicità dei documenti contenuti negli archivi di cui al comma 1;

          b) quantificare i procedimenti repressivi che hanno interessato cittadini italiani, stabilirne le cause e le ragioni e accertare, ove possibile, la sorte delle persone coinvolte;

          c) verificare la effettiva conoscenza, da parte dei familiari residenti in Italia, della sorte dei propri congiunti;

          d) acquisire informazioni sulle eventuali determinazioni assunte dai Governi dell'ex URSS in ordine alla revisione dei procedimenti repressivi di cui alla lettera b) e su eventuali indennizzi disposti in favore dei condannati o dei loro eredi.

Art. 2.

      1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo

 

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che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.
      2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.
      3. L'Ufficio di presidenza della Commissione, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione stessa tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessun candidato riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      4. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla sua costituzione, con la presentazione al Parlamento di una relazione finale sulle risultanze dell'attività svolta.

Art. 3.

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384-bis del codice penale.
      2. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e dei documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando le ragioni di natura istruttoria vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede

 

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senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato, d'ufficio e professionale. I documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo previo accordo tra il Governo e la Commissione. È sempre opponibile il segreto tra il difensore e il proprio assistito nell'ambito del mandato professionale.

Art. 4.

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, e può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti.

Art. 5.

      1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.
      2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti

 

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giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    


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