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PDL 638

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 638



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RAISI

Agevolazioni fiscali per le donazioni di beni non alimentari

Presentata il 10 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira ad agevolare il recupero dei prodotti non alimentari e, nello specifico, ad estendere le agevolazioni fiscali vigenti per i beni alimentari alle donazioni di beni non alimentari.
      È opportuno rilevare che, qualora la presente proposta di legge fosse approvata, essa non comporterebbe alcun aggravio per il bilancio dello Stato.
      Difatti, lo scopo della presente proposta di legge è quello, essenzialmente, di incentivare le attività delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) svolte nel campo del recupero dei prodotti alimentari invenduti nella grande distribuzione per cederli ai più bisognosi, per fare sì che tali attività si estendano anche ai beni non alimentari. In altre parole, la presente iniziativa legislativa cerca di trasformare lo spreco in risorsa a favore delle categorie sociali più disagiate. Ciò già avviene recuperando i prodotti alimentari invenduti nel settore distributivo mediante l'applicazione di un modello logistico-gestionale-organizzativo sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico e capace di autofinanziare l'attività stessa creando anche nuova accupazione.
      Ogni giorno presso i punti vendita della grande distribuzione organizzata, a causa della veloce deperibilità dei prodotti commercializzati (o per difetti della confezione derivanti dalle normali operazioni di movimentazione della merce e dalla manipolazione della stessa da parte dei clienti), viene eliminata una certa quantità di prodotti alimentari e non alimentari dal circuito commerciale.
      Per evitare un enorme spreco di prodotti, soprattutto quelli di prima necessità, quali sono i prodotti alimentari, i soggetti operanti nel settore - mediante l'applicazione di un nuovo modello logistico-gestionale-organizzativo -
 

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potrebbero riceverli gratuitamente dalle imprese e a loro volta cederli gratuitamente ad ONLUS affinché le derrate alimentari siano destinate a persone disagiate o animali abbandonati.
      I prodotti alimentari che si intende recuperare, per poi cederli gratuitamente sono da considerare per il 90-95 per cento facilmente deperibili essendo prodotti che hanno vita commerciale a scadenza di pochi giorni: ortofrutticoli, latticini, macelleria e pane-pasticceria. Una percentuale residua è costituita, comunque, da prodotti in scatola che, pur se non prossimi alla scadenza, non possono più essere venduti per difetti di confezionamento provocati, come già detto, dalle operazioni di movimentazione e dalla manipolazione degli stessi da parte dei clienti. Il recupero e la successiva cessione gratuita, considerando l'alto grado di deperibilità dei prodotti, avvengono con frequenza giornaliera.
      Per offrire un servizio a 360 gradi, in quanto le esigenze delle fasce deboli della società non si limitano solo all'approvvigionamento di beni alimentari, ma anche di vestiario, prodotti per l'igiene personale, prodotti per la casa, fino ad arrivare alle biciclette eccetera (si noti che in una grande struttura distributiva come un ipermercato sono presenti 50 mila referenze, delle quali 35 mila sono beni non alimentari) si sta studiando un percorso che porti al recupero anche di queste categorie merceologiche.
      In effetti proprio negli stessi luoghi dove oggi si recuperano e si distribuiscono i prodotti alimentari si accumulano anche, e in modo consistente, i prodotti no-food. Tale attività di recupero a tutt'oggi, però, risulta fortemente limitata e bloccata dalla vigente normativa fiscale.
      Per potere implementare l'attività di recupero dei prodotti all'interno dei punti vendita si deve equiparare la normativa dei beni no-food a quella dei beni alimentari e farmaceutici. In tale modo si andrebbe a garantire il recupero dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e la deducibilità dalle imposte dirette sui beni non alimentari donati, al pari di quanto già accade per quelli alimentari e farmaceutici. Peraltro già tuttora né l'IVA né le imposte indirette vengono versate nel caso in cui il prodotto venga smaltito come rifiuto distrutto. Attualmente, l'attività descritta non riesce a recuperare questa tipologia di beni in quanto i punti vendita in caso di donazione dovrebbero versare l'IVA, rendendo la donazione onerosa e quindi non più appetibile. La soluzione a questa problematica è racchiusa nella presente proposta di legge che all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sopprime la parola: «alimentari» e all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, inserisce i beni non alimentari tra quelli che non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
      Inoltre, è importante sottolineare che non vi sarebbe alcun aggravio a carico delle casse dello Stato sia per quanto riguarda l'IVA sia per le imposte dirette, in quanto, come già evidenziato, entrambe le imposte non pervengono alle casse nel caso in cui il prodotto venga smaltito come rifiuto e distrutto. Per tali ragioni prevedere agevolazioni fiscali anche per le donazioni di prodotti non alimentari implicherebbe esclusivamente un incentivo alla donazione in quanto non risulterebbe un costo aggiuntivo per l'impresa cedente (cosa che succede ora se si desidera donare un bene non alimentare, dovendo versare entrambe le imposte) e nessun aggravio per le casse dello Stato. Si tratta solo di inserire un canale alternativo (socialmente e ambientalmente vantaggioso) alla distruzione.
      A ciò si aggiunga che i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, (cioè le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici), qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
 

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22 dicembre 1986, n. 917. Inoltre, la cessione gratuita di tali beni (per importo corrispondente al costo specifico complessivo non superiore a 2 milioni delle vecchie lire) e il costo sostenuto per la produzione o l'acquisto si considerano erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 100, comma 2, lettera h), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460). Tenendo inoltre presente che tale importo concorre con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità (fino a 2.065,85 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato) previsto dalla citata lettera h).
      Anche per tale problematica la presente proposta di legge trova una soluzione, così sostituendo la citata lettera h) del comma 2 dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con la seguente: «h) le donazioni in denaro o in natura, per importo o di valore venale complessivo sino a 10.000 euro o non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133).

      1. All'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la parola: «alimentari» è soppressa.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460).

      1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: «Le derrate alimentari» sono inserite le seguenti: «, i beni non alimentari».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986).

      1. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

          «h) le donazioni in denaro o in natura, per importo o di valore venale complessivo sino a 10.000 euro o non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE».


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