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PDL 830

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 830



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIRO ALFANO

Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato iscritti nel ruolo d'onore

Presentata il 22 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con l'iniziativa legislativa proposta ci si prefigge di riconoscere agli ufficiali del ruolo d'onore delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato, provenienti dalla categoria del complemento, dalla riserva di complemento e dal servizio permanente ruoli speciali e ad esaurimento, cessati dal servizio a seguito di invalidità o per mutilazioni riportate in servizio e per causa di servizio, la possibilità di conseguire tutte le promozioni previste dalla legge in vigore sul ruolo d'onore degli ufficiali delle Forze armate e della Polizia di Stato.
      Per tali ufficiali del ruolo d'onore attualmente la previsione di legge non può essere attuata integralmente in quanto la legge sancisce l'impossibilità del superamento del grado massimo previsto dal ruolo al quale gli stessi appartenevano prima di essere iscritti nel ruolo d'onore.
      Si fa rilevare al riguardo che per altre categorie, non solo di ufficiali, in attività di servizio e no, con specifici incarichi, ma anche per militari, graduati di truppa e sottufficiali, iscritti nel ruolo d'onore, il conferimento di promozioni, anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, prevede addirittura il superamento della posizione di stato di provenienza consentendo anche al graduato di truppa di diventare sottufficiale e al sottufficiale di diventare ufficiale.
      Poiché il suddetto sbarramento determina una ingiustificata disparità di trattamento, è da ritenere quindi pienamente giustificato e doveroso che possa essere estesa anche alla meritoria categoria degli ufficiali del ruolo d'onore, con invalidità contratte in servizio e per causa di servizio,
 

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pur se provenienti dalle categorie del congedo e dal servizio permanente ruoli speciali e ad esaurimento, la possibilità di conseguire le promozioni, nei limiti di quelle già stabilite dalla legge in vigore per il ruolo d'onore, anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di provenienza.
      Ciò consentirebbe di sanare una ingiusta discriminazione e, soprattutto, potrà rappresentare un lodevole riconoscimento ed attestato morale per il meritorio contributo apportato da questi ufficiali alla Patria e allo Stato; essi, infatti, hanno sempre dimostrato grande attaccamento alla propria missione al servizio del Paese, senso del dovere, abnegazione, spirito di corpo e di sacrificio oltre ogni limite.
      Tale riconoscimento, anche se meramente simbolico, costituirebbe quindi un doveroso attestato di riconoscenza nei confronti di coloro che sono stati costretti, loro malgrado, a lasciare l'Arma o il Corpo di appartenenza per giustificati motivi di servizio e contribuirebbe ad alleviare il loro disagio e la loro solitudine facendo sentire loro che le istituzioni non hanno dimenticato i loro meriti e sacrifici e nutrono nei loro confronti grande stima e gratitudine.
      La presente proposta di legge non prevede alcun beneficio economico a favore dei destinatari, pertanto non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore provenienti dal servizio permanente ruoli speciali e ad esaurimento nonché dalle categorie del complemento e della riserva di complemento, delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato, possono conseguire, a domanda, in deroga all'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e al sesto comma dell'articolo unico della legge 16 ottobre 1964, n. 1148, e ferme restando le modalità previste dalle medesime leggi, tutte le promozioni previste, anche oltre il grado massimo del ruolo di provenienza, purché non superino il grado massimo stabilito per il corrispondente ruolo normale, del servizio permanente effettivo.

Art. 2.

      1. Le promozioni di cui all'articolo 1 hanno carattere meramente onorifico e non producono alcun effetto ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento economico-retributivo.


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