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PDL 826

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 826



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIRO ALFANO

Modifica all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, in materia di progressione di carriera dei dirigenti dei ruoli ordinari e tecnico-professionali della Polizia di Stato

Presentata il 22 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende eliminare una iniqua disparità di trattamento, attualmente esistente fra i dirigenti della Polizia di Stato del ruolo ad esaurimento, rispetto ai colleghi dei restanti ruoli, ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
      I primi, infatti, al momento della cessazione dal servizio vengono promossi alla qualifica superiore, con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età o per fisica inabilità o per decesso. Ai dirigenti del ruolo ad esaurimento, in tali circostanze, viene attualmente riconosciuta l'automatica promozione al grado superiore rispetto a quello ricoperto in servizio; ciò in forza di quanto stabilito all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, recante «Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia» che così recita: «I dirigenti superiori del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 20, sono valutati al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica, considerando utile anche il servizio prestato prima dell'inquadramento e, se dichiarati idonei, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello della data di cessazione dal servizio per limiti di età o per fisica inabilità o per decesso».
      Poiché ai colleghi dei restanti ruoli, ordinari e tecnico-professionali, è invece preclusa la possibilità di godere di tale beneficio, si intende estendere lo stesso ai
 

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richiamati restanti ruoli della Polizia di Stato, considerato, fra l'altro, che tali benefìci sono riconosciuti anche al personale ufficiale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
      Al riguardo va sottolineato, fra l'altro, che anche a tali categorie di dirigenti della Polizia di Stato, appartenenti a specifici ruoli, in possesso di elevate professionalità e capacità, che dimostrano costantemente nell'espletamento delle delicate funzioni loro affidate per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, fanno capo tutta una serie di delicate responsabilità che espletano, con alto senso del dovere e dello Stato, al servizio dei cittadini e delle istituzioni, tanto da fare ritenere che sia impensabile una tale disparità di trattamento.
      Va, peraltro, sottolineato che dall'estensione di tali benefìci non scaturiranno aggravi alle spese di bilancio dello Stato, in forza di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, recante «Rideterminazione dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, nella misura stabilita dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89», che così recita: «Le indennità di posizione e perequativa, da erogare, per quanto concerne la rideterminazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, sono pensionabili ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, dopo le parole: «I dirigenti superiori del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 20,» sono inserite le seguenti: «nonché i dirigenti superiori della Polizia di Stato appartenenti ai restanti ruoli ordinari e tecnico-professionali».


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