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PDL 1012

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1012



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARIO PEPE

Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1983 al 1991

Presentata l'8 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende dare soluzione ad una situazione di evidente ingiustizia che si è venuta a creare nei confronti dei medici chirurghi iscrittisi a corsi di specializzazione durante gli anni dal 1983 al 1991, i quali non hanno percepito alcuna remunerazione per l'espletamento di tale attività né hanno ricevuto alcun corrispettivo a fronte delle correlate prestazioni mediche.
      L'elusione della legislazione comunitaria vigente in materia è palese ed è stata rilevata anche dagli organi competenti: in base alle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE (attualmente abrogate dalla direttiva 93/16/CEE, che ne ha recepito le norme, recepita dal decreto legislativo 17 aprile 1999, n. 368) le attività di formazione a tempo pieno e a tempo ridotto devono essere oggetto di «adeguata remunerazione». A tale disposto non è stata data corretta attuazione, come si potrà evincere dalla, seppure sommaria, ricostruzione dell'annosa vicenda.
      L'articolo 16 della direttiva 82/76/CEE aveva indicato, per gli Stati membri, quale termine ultimo di attuazione delle citate direttive del 1975, il 31 dicembre 1982, in attuazione del disposto di cui agli articoli 5 e 189, terzo paragrafo, dell'originario Trattato istitutivo della Comunità europea, reso esecutivo dalla legge n. 1203 del 1957.
      Il legislatore italiano, all'epoca, non si adeguò a tale obbligo, così che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 7 luglio 1987 (causa C-49/86, Commissione CEE contro Repubblica italiana), dichiarò lo Stato italiano inadempiente in relazione agli atti dovuti in forza del Trattato.
      Solo nel 1991, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (poi abrogato dal citato decreto legislativo n. 368 del 1999) il legislatore nazionale, disciplinando nuovamente l'accesso alle scuole di specializzazione e le modalità della formazione, dava attuazione alle citate direttive. Era pertanto prevista la concessione agli specializzandi
 

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di una borsa di studio annuale di lire 21.500.000 (articolo 6, comma 1) ma esclusivamente a favore dei medici ammessi alle relative scuole a decorrere dall'anno accademico 1991-1992.
      Nel corso degli stessi anni, per la ritardata e, comunque, non completa attuazione delle direttive, alcuni medici avevano avviato un lungo contenzioso terminato con la pronunzia di sentenze dei tribunali amministrativi regionali, in primo grado, e del Consiglio di Stato, in appello, che tutte annullavano i provvedimenti dell'amministrazione dichiarandoli in contrasto con la normativa comunitaria.
      A seguito di tali giudizi, con la legge 19 ottobre 1999, n. 370, era attribuita una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000 ai soli medici destinatari delle sentenze amministrative passate in giudicato (articolo 11). Ma anche questa soluzione era rigettata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee che con le sentenze 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e 3 ottobre 2000 (causa C-371/97) ribadiva che l'obbligo di retribuire in modo adeguato i periodi di formazione dei medici specialisti era da considerare incondizionato e sottolineava la necessità di una applicazione retroattiva e completa delle direttive al fine di garantire il legittimo risarcimento dei danni subìti dagli interessati a causa delle inadempienze dell'amministrazione e del legislatore nazionale.
      Il quadro normativo della annosa vicenda si chiude con tre atti, il citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della citata direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2000, che riapriva i termini per la presentazione delle domande ai fini della corresponsione delle borse di studio, e la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, all'articolo 1, comma 300, ha novellato il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sostituendo il contratto di formazione-lavoro con un contratto di formazione specialistica e ridefinendo il trattamento economico dei medici specializzandi, ma solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007.
      Ma nessuno degli atti citati sembra chiudere definitivamente la vicenda ed assicurare agli aventi causa il giusto risarcimento. Il decreto legislativo n. 368 del 1999 prevedeva l'inquadramento dell'attività svolta dal medico durante il periodo di formazione specialistica in un contratto di formazione-lavoro con un trattamento economico annuo, onnicomprensivo, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 37). Tali norme si sono applicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e, pertanto, non hanno sanato la situazione in oggetto.
      Il citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 14 febbraio 2000, pur recando disposizioni sulla specifica materia, non ha portato alla positiva conclusione di tutti i contenziosi in atto e, inoltre, stabiliva requisiti più ristrettivi ai fini del diritto alla corresponsione delle borse di studio rispetto a quanto previsto dalla normativa europea e dalle numerose citate sentenze degli organi di giustizia dell'Unione europea.
      Da ultimo, la citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, pur provvedendo al finanziamento della spesa per i contratti di formazione specialistica a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, nulla ha disposto per coloro che hanno frequentato le scuole di specializzazione iscrivendosi tra gli anni accademici 1982-1983 e 1990-1991.
      A conclusione di questo sommario excursus della vicenda, si ritiene pertanto necessario che il legislatore nazionale si faccia carico dell'obbligo morale e giuridico di dare pienamente attuazione alle citate direttive e di conformarsi alle decisioni più volte espresse dal supremo organo di giustizia comunitario, obbligo tanto maggiormente dovuto nel presente momento storico, nel quale l'Europa è finalmente avviata a completare il processo di unione politica, economica e legislativa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina, istituite presso le università degli studi, a decorrere dall'anno accademico 1982-1983 sino all'anno accademico 1990-1991, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato domanda per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a 7 mila euro. Non sono dovuti interessi legali né importi per rivalutazione monetaria.
      2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

          a) frequenza di un corso di specializzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso stesso;

          b) impegno di servizio a tempo pieno o a tempo ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o dalla relativa autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

      3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere presentata l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, lo

 

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scaglionamento dei relativi pagamenti, le modalità di inoltro delle istanze nonché dei controlli da effettuare sulle stesse, prevedendo, comunque, controlli a campione non inferiori al 10 per cento del totale delle istanze pervenute.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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