Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 627

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 627



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZONI

Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

Presentata il 10 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'ordinamento professionale dei geometri è stato approvato con il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante il regolamento per la professione. Le disposizioni di tale regolamento, nella parte essenziale, non hanno subito aggiornamenti, pertanto le lacune già esistenti all'origine, con lo sviluppo della tecnica, sono oggi ancora più evidenti.
      Tale normativa individua nel concetto di «modesta costruzione civile» il limite di competenza in materia edilizia di geometri e di periti industriali, ma, ad oggi, manca una definizione esaustiva del concetto di «modesta costruzione».
      Le molte pronunzie giurisprudenziali sul tema non hanno contribuito a fornire chiarimenti, elaborando anzi una serie di interpretazioni difformi, che hanno portato ad una conclusione: è necessario ripristinare la certezza del diritto ed evitare che di fatto il lavoro dei geometri, degli ingegneri e degli architetti continui a intrecciarsi e a sovrapporsi.
      La stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato ha evidenziato in merito la necessità di un chiarimento a livello normativo, sottolineando che è competenza del Parlamento determinare l'ambito delle competenze dei geometri rispetto all'utilizzo del cemento armato nelle costruzioni civili.
      Fin dall'VIII legislatura il Parlamento italiano si è proposto, senza successo, di affrontare tale problematica, giungendo nella XIII legislatura alla approvazione, con consenso trasversale a tutte le forze politiche (atto Camera n. 7566, XIII legislatura), del testo che qui si riproduce.
      Il perpetuarsi dell'incertezza oggi regnante rischia seriamente di danneggiare gli interessi delle categorie professionali dei geometri e dei periti industriali e, con particolare riferimento alla specializzazione edilizia, si riflette negativamente
 

Pag. 2

sulle attività economiche di una vasta collettività di piccoli operatori. Il provvedimento in titolo affronta all'articolo 2 il nodo della delimitazione dell'ambito di competenza riconosciuto a geometri e a periti industriali con specializzazione in edilizia in ordine alla costruzione di edifici ed individua una serie di limiti a seconda che gli edifici da costruire siano ubicati in zona sismica, ovvero in zona non sismica. Gli articoli 3 e 4 disciplinano, rispettivamente, la competenza in materia urbanistica e le prestazioni che rientrano nell'ambito di operatività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia.
      L'articolo 5 dispone che restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali contenute nel citato regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e loro successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.
      L'articolo 6 contiene una normativa transitoria da applicare fino all'emanazione di disposizioni in ordine ai corsi di livello universitario ad indirizzo specifico. La disciplina transitoria riconosce la competenza in edilizia, come definita dall'articolo 2, comma 1, agli iscritti negli albi dei geometri e dei periti industriali da almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge e anche agli iscritti che non hanno raggiunto i dieci anni di anzianità di iscrizione, purché siano rispettate determinate condizioni. Per la medesima ratio sono elevati a tre anni i rispettivi periodi di pratica.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità della legge).

      1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali e agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice e armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

Art. 2.
(Edifici).

      1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, con esclusione dei calcoli statici di complessi di strutture, organicamente e solidalmente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato, la direzione, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

           a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

           b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato. È esclusa la competenza

 

Pag. 4

per i progetti strutturali di adeguamento antisismico di complessi edilizi staticamente collegati.

      2. La progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.
      3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dall'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e quelle per gli edifici vincolati previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
      4. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, gli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali sui complessi di strutture in cemento armato di cui al comma 1.
      5. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

Art. 3.
(Urbanistica).

      1. Rientrano nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

 

Pag. 5

Art. 4.
(Prestazioni varie).

      1. Rientrano nella competenza professionale anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili e immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.

Art. 5.
(Norme relative ad altre competenze professionali).

      1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, contenute nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 6.
(Norme transitorie).

      1. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2, comma 1.
      2. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali inferiore a dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia

 

Pag. 6

come definita dall'articolo 2, comma 1, allorché dimostrino di possedere uno dei seguenti requisiti:

           a) avere frequentato, con profitto, corsi di aggiornamento professionale in materia di costruzioni edilizie pubbliche o private della durata di almeno 120 ore, indetti dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con istituti di istruzione secondaria superiore, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni;

           b) avere comprovato, al consiglio del collegio professionale competente per territorio, l'esecuzione di progettazione e direzione dei lavori afferenti opere di edilizia pubblica o privata secondo standard fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

      3. Fino alla data di entrata in vigore di apposite disposizioni in materia di riconoscimento della laurea di primo livello per l'accesso alle professioni di geometra e di perito industriale, i periodi di pratica o di formazione e lavoro di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, e alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono elevati a tre anni. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alle professioni di geometra e di perito industriale, da sostenere previa frequenza dei corsi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, sono disciplinati in coerenza, per quanto attiene all'edilizia, alle competenze professionali come definite dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.
      4. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su