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PDL 831

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 831



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIRO ALFANO

Disposizioni in materia di avanzamento dei sergenti delle Forze armate

Presentata il 22 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'avanzamento di grado e di carriera dei sottufficiali delle Forze armate è stato, negli ultimi venti anni, oggetto di varie modifiche legislative che, se da un lato hanno cercato di adattare la struttura organizzativa del nostro esercito agli standard europei, dall'altro hanno portato a uno stravolgimento del ruolo dei sottufficiali che si sentono ora ingiustamente umiliati e penalizzati.
      Al riguardo va sottolineato che la legge 24 dicembre 1986, n. 958, distingueva, all'interno delle Forze armate, tre categorie: truppa in servizio di leva, sottufficiali e ufficiali con compiti e avanzamenti di grado diversi. Per la sola categoria dei sottufficiali le forme di arruolamento previste dall'articolo 36 della citata legge n. 958 del 1986 (successivamente abrogato) erano le seguenti: concorso pubblico per titoli ed esami; transito a domanda, previo superamento della relativa selezione, nei volontari in ferma di leva prolungata, con permanenza di almeno trentasei mesi dal primo giorno di leva; superamento di un concorso interno per l'accesso al corso di formazione di sei mesi presso la scuola sottufficiali del Corpo di appartenenza.
      Il citato articolo 36 assicurava, nel contratto di assunzione che veniva sottoscritto dal personale arruolato nel ruolo dei sottufficiali, con i sistemi di arruolamento specificati, il seguente profilo di carriera che, per esemplificare, fa riferimento ai soli gradi dell'Aeronautica militare: aviere scelto non prima di tre mesi dall'incorporazione; primo aviere non prima di sette mesi dall'incorporazione e, comunque, dopo aver maturato almeno due mesi nel grado di aviere scelto; sergente di complemento dopo quattordici mesi dall'incorporazione; sergente maggiore, previo corso di qualificazione di sei
 

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mesi per l'ammissione ai concorsi per sottufficiali in servizio permanente effettivo, dopo trentasei mesi dall'incorporazione. Seguire quindi il normale avanzamento nella carriera dei sottufficiali fino al grado massimo di aiutante.
      Pertanto, gli arruolati nell'agosto del 1993, sarebbero stati promossi nell'ottobre del 1994 a sergente di complemento; nel 1996 a sergente maggiore e ora avrebbero rivestito il grado di maresciallo di 3a classe.
      Con la legge 6 marzo 1992, n. 216, il Parlamento delegò il Governo a riordinare i ruoli e le categorie del personale non direttivo delle Forze armate, per rendere omogenea la disciplina delle autorità di pubblica sicurezza; in attuazione di tale legge vennero emanati una serie di decreti legislativi, fra i quali il decreto legislativo n. 196 del 1995, che previde un integrale riordino dei ruoli e delle categorie, abrogando il citato articolo 36 della legge n. 958 del 1986; il legislatore, infatti, dovendo dettare una disciplina omogenea per il personale delle Forze armate e di polizia, ha creato uno specifico ruolo per i sergenti nella categoria dei sottufficiali (distinto quindi da quello dei marescialli), dando vita a un ulteriore ruolo, nuovo, dei volontari di truppa in servizio permanente.
      Ruoli che, nascendo in quel momento potevano, essere ricoperti solo attingendo nei volontari in ferma di leva prolungata; pertanto tutto il personale in ferma di leva prolungata, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 196 del 1995 fu diviso in due categorie: coloro che avevano maturato meno di ventiquattro mesi di servizio e coloro che avevano maturato più di ventiquattro mesi di servizio.
      Gli appartenenti alla prima categoria erano obbligati a rinunciare al grado di sergente di complemento, ove acquisito, potendo rimanere nella Forza armata solo nel ruolo di truppa in servizio permanente effettivo, dopo aver superato il relativo concorso; gli appartenenti alla seconda categoria, assieme ai sergenti in ferma quinquennale o congedati da meno di un anno, potevano transitare nel ruolo dei sergenti in servizio permanente effettivo, dopo aver superato il relativo concorso.
      I due nuovi ruoli, pertanto, vennero ricoperti sacrificando l'anzianità acquisita dai volontari in ferma di leva prolungata, che furono inquadrati, senza poter scegliere altra via, nei vari ruoli con la stessa anzianità di grado, in una carriera diversa da quella che gli era stata prospettata all'atto della firma.
      Conseguentemente la nuova normativa (facendo l'esempio solo del ruolo dei sergenti), prevedeva i seguenti avanzamenti di grado: dopo sette anni dal passaggio in servizio permanente, conseguiva la promozione a sergente maggiore; dopo altri sette anni da sergente maggiore, conseguiva la promozione a sergente maggiore capo, a scelta della commissione di avanzamento, precludendo, di fatto, la possibilità di proseguire la carriera nel ruolo dei marescialli, ora accessibile solo tramite un concorso interno.
      Migliaia di soldati soffrono ancora per le gravi sperequazioni che si sono venute a creare:

              a) l'azzeramento dell'anzianità posseduta, in quanto gli anni trascorsi nella FFAA da sergente di complemento non sono stati conteggiati per determinare l'anzianità di servizio nei nuovi ruoli;

              b) lo scavalcamento nel grado, da parte di pari grado o di inferiori di grado provenienti da altre forme di arruolamento, quali i sergenti, i primo avieri in ferma breve, gli allievi in forza presso le scuole di formazione e il personale selezionato con concorsi pubblici e non ancora arruolato (legge n. 212 del 1983);

              c) la rinuncia, al grado già acquisito di sergente, per coloro che avevano meno di ventiquattro mesi di servizio, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 196 del 1995, per poter restare in servizio nelle Forze armate, ma con l'unica possibilità di transitare esclusivamente nel ruolo di truppa (quindi in un ruolo inferiore);

 

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              d) l'annullamento, dal 1o settembre 1995, dei concorsi previsti dalla legge n. 958 del 1986 validi per la rafferma, con la conseguenza di vedere vanificate le speranze dei volontari in ferma di leva prolungata di transito nel ruolo dei marescialli;

              e) l'impossibilità di partecipare ai concorsi per transitare nei ranghi di ufficiale, ora accessibili esclusivamente ai marescialli.

      Il morale di questi sergenti è veramente indescrivibile a causa delle continue vessazioni subite per l'ingiustificata permanenza, per oltre dieci anni, nel grado di sergente, durante i quali si sono visti nuovi giovani militari, con appena ventiquattro mesi di anzianità, rivestire il grado di maresciallo di 2a classe, loro precluso per effetto del succitato decreto legislativo n. 196 del 1995, esperienza che ha messo ulteriormente a dura prova chi ha vissuto l'intera vicenda come un'ingiustizia perpetrata per troppi anni.
      Con la presente proposta di legge, quindi, si intende restituire, ai soldati, che hanno permesso il fondamentale cambiamento delle Forze armate, pari dignità facendoli transitare, con una ricostruzione delle carriere, nel ruolo dei marescialli, nel quale oggi si sarebbero, ex lege, dovuti trovare.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I sergenti di complemento e gradi corrispondenti delle Forze armate, arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di sergente, ovvero posti in congedo da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono a tale data immessi nel servizio permanente, conseguono ad anzianità, esclusivamente ai fini giuridici, il grado di sergente maggiore, o gradi corrispondenti delle Forze armate, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento e sono inquadrati dopo l'ultimo sottufficiale promosso ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della citata legge n. 958 del 1986, di pari anzianità.

Art. 2.

      1. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui all'articolo 1 sono promossi ad anzianità al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, e sono inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo, o ai gradi corrispondenti, dopo l'ultimo sottufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

Art. 3.

      1. Il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e il comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono abrogati.

 

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Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede a carico delle risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    
    


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