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PDL 857

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 857



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOTI

Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità dei contributi versati per i portieri di stabili

Presentata il 23 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge mira a richiamare l'attenzione su una prospettiva scarsamente esplorata allorquando si affronta un tema di grande attualità e urgenza quale è quello della sicurezza e della lotta contro la criminalità, nei grandi come nei piccoli centri urbani.
      L'evidente impossibilità di addivenire a un controllo del territorio superiore a quello ottenibile attraverso le Forze di pubblica sicurezza a disposizione suggerisce di procedere alla valorizzazione di quella funzione di deterrente contro la criminalità tradizionalmente svolta, di fatto, dai portieri degli stabili, la cui costante presenza nell'arco della giornata contribuisce - nei condomini ove tale servizio è istituito (e persino nelle vicinanze degli stessi) - ad annullare la certezza di agire indisturbati che i criminali traggono - anche in pieno giorno - dall'assenza di qualsiasi «presidio» agli edifici.
      In tale ottica, si propone di prevedere una forma di incentivazione fiscale - consistente nella deducibilità dei contributi obbligatori versati per i portieri di stabili, con il limite di 1.549,37 euro previsto per l'analoga disposizione sui collaboratori domestici - in favore dei proprietari residenti in fabbricati nei quali sia presente o venga istituito il servizio di portierato.
      La disposizione in parola avrebbe l'ulteriore effetto di favorire l'emersione di posizioni lavorative sommerse.
      In termini di effetti sul gettito erariale, si sottolinea che le maggiori entrate determinate sia dall'emersione di lavoro sommerso sia dall'istituzione del servizio di portierato in edifici dove attualmente
 

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esso non è previsto, compenserebbero interamente le minori entrate dovute all'utilizzo della deduzione proposta, producendo anzi un saldo attivo per l'erario.
      Infatti, stimando in 10.000 unità l'incremento di lavoratori prodotto dalla disposizione proposta, e considerando il salario medio della categoria così come emerge dai dati disponibili, l'erario potrebbe contare su nuove entrate - costituite, in particolare, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche versata dai portieri «emersi» o di nuova istituzione sui relativi redditi di lavoro dipendente - stimabili in 20 milioni di euro, cifra ampiamente superiore all'importo delle minori entrate (quantificabili in circa 15 milioni di euro) dovute all'utilizzo della deduzione in relazione a circa 20.000 portieri esistenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè per i portieri di stabili».


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