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PDL 1089

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1089



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MIGLIORE, CACCIARI, ACERBO, PERUGIA

Introduzione dell'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità dell'ICI

Presentata il 12 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza improcrastinabile di giungere alla abolizione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI); improcrastinabile tenuto conto del fatto che si è già intervenuti sull'IRPEF sulla prima casa di abitazione che è di fatto eliminata per una quota rilevante di contribuenti, pari a circa l'85 per cento. L'ICI, come dice lo stesso nome, è un'imposta comunale che per i comuni è essenziale per sostenere importanti interventi a carattere sociale, una fonte vitale per gli oltre 8.000 comuni italiani, anche a causa dei pesanti tagli ai trasferimenti operati dal Governo Berlusconi dal 2001 al 2005.
      Oggi l'ICI sulla prima casa di abitazione varia da comune a comune. Nell'ambito dello stesso comune, le aliquote ICI possono essere differenziate e variano, per la prima casa, dal 4 al 7 per mille, arrivando fino al 9 per mille per gli immobili sfitti, con possibilità di riduzioni per casi particolari o per fasce di reddito svantaggiate.
      La presente proposta di legge tende a fare giustizia di tali sperequazioni e ad allargare la platea dei beneficiari delle agevolazioni. Essa, realisticamente e non demagogicamente, non prevede nell'immediato l'eliminazione dell'ICI - in quanto tale imposta, come già detto, rappresenta una fonte di finanziamento primario dei comuni e risponde strettamente a una logica di ordinamento federale, insistendo le case sui territori comunali - bensì stabilisce la detrazione dell'ICI dall'imposta lorda sul reddito, integralmente se il reddito complessivo non supera i 50.000 euro; nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera i 50.000 euro, ma non i 100.000 euro.
      Al comma 2 dell'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 22 dicembre 1986,
 

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n. 917, introdotto dalla presente proposta di legge, è specificato che tali detrazioni sono possibili a condizione che l'abitazione sia principale, ma non di lusso, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
      Il comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge fissa il termine di applicazione della norma a decorrere dal periodo di imposta 2007.
      Il comma 4 indica la fonte di copertura per il minore gettito derivante dall'attuazione del presente provvedimento: si provvede a sopprimere la norma introdotta con il decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005, adottata dal Governo Berlusconi, congiuntamente alla legge finanziaria per il 2006, con la quale veniva introdotta l'esenzione dal pagamento dell'ICI per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici, compresi quelli ad uso commerciale. Dalla soppressione della citata agevolazione deriveranno maggiori entrate per la finanza pubblica per un ammontare annuo di circa 600 milioni di euro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 15-bis. - (Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili) - 1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a un valore catastale inferiore a 300.000 euro è interamente detraibile dall'imposta lorda se il proprietario dispone di un reddito complessivo che non supera i 50.000 euro; è detraibile nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera i 50.000 euro, ma non i 100.000 euro.
      2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l'unità immobiliare sia una casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».

      2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2007.
      3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2007 e in 250 milioni di euro a decorrere dell'anno 2008, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti

 

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dall'applicazione della disposizione di cui al comma 4.
      4. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, è abrogato.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, del legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero alle necessarie misure, da assumersi anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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