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PDL 1301

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1301



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

dal ministro della difesa
(PARISI)

dal ministro dell'interno
(AMATO)

dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali

Presentato il 6 luglio 2006


      

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Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge è inteso ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attività destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni in Iraq, in Afghanistan, in Sudan e nei Balcani. Esso prevede altresì disposizioni per la fase di rientro dall'Iraq del contingente militare, nonché per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario.
      Il provvedimento è composto da ventiquattro articoli, suddivisi in due capi: il
 

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capo I è dedicato agli interventi umanitari, di stabilizzazione, di ricostruzione e di cooperazione; il capo II disciplina le missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.
      In particolare, al capo I, l'articolo 1 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq con la finalità di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione. Per la disciplina da applicare alla missione, è previsto il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219. Vengono, pertanto, confermate le disposizioni intese a determinare l'indennità da corrispondere al personale inviato in missione in Iraq e il quadro normativo relativo a tutte le tipologie di intervento previste, nonché quelle che consentono al Ministero degli affari esteri di dotarsi di risorse umane aggiuntive da utilizzare nell'ambito della missione e di individuare le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari.
      Il programma delle attività civili per il prosieguo del 2006 è stato modulato alla luce della riconfigurazione della presenza italiana in Iraq a seguito del progressivo completamento della missione militare e della decisione di parallelamente incrementare l'impegno civile. Il programma va letto alla luce della volontà, da parte dell'Italia, di accompagnare il popolo e le istituzioni irachene lungo un percorso di indipendenza, pacificazione e autodeterminazione che è andato progressivamente sviluppandosi, con l'obiettivo di portare pace, sicurezza, libertà e democrazia in Iraq.
      Il contesto nel quale si va ad operare nel secondo semestre del 2006 è caratterizzato dalla conclusione del processo politico iracheno, con l'adozione della nuova costituzione e le elezioni politiche del 15 dicembre 2005 cui è seguita la formazione del Governo di unità nazionale guidato dal Primo Ministro Al Maliki il 20 maggio scorso. Con l'insediamento del nuovo Governo si è aperta una nuova prospettiva che da un lato vede la progressiva assunzione della responsabilità di sicurezza da parte del Governo della Repubblica dell' Iraq, e dall'altro un rinnovato sforzo della comunità internazionale per contribuire alla ricostruzione economica e sociale del Paese.
      Il nuovo programma di collaborazione civile ed umanitaria alla ricostruzione e di sostegno alle Autorità irachene, che in Italia verrà coordinato, come per il passato, dalla Task Force Iraq della Direzione Generale del Mediterraneo e del Medio Oriente del Ministero degli affari esteri in raccordo con le varie Amministrazioni ed Enti italiani coinvolti, si svilupperà sul piano bilaterale e multilaterale. Sul primo piano, attraverso numerosi interventi concordati con le Autorità irachene e realizzati in Italia ed in Iraq (seguendo un'articolazione tripartita già avviata nel primo semestre tramite progetti a Baghdad, in Kurdistan e a Nassiriya). Sul piano multilaterale, tramite la partecipazione (con risorse umane e finanziarie) ad iniziative delle Agenzie delle Nazioni Unite e la prosecuzione dell'impegno nelle Missioni UE e NATO.
      Nell'elaborazione del programma per il secondo semestre sono state prioritariamente individuate iniziative che si saldano tematicamente agli interventi già realizzati nello scorso triennio e ne costituiscono la continuazione e l'ampliamento. Per quanto concerne le attività nella Provincia del Dhi Qar il programma stesso prevede interventi di immediato impatto realizzabili in tempi compatibili con la permanenza della cornice di sicurezza finora assicurata dal contingente militare, che verrà meno con il completamento del ritiro. Il programma prevede la realizzazione nella regione meridionale, con particolare riferimento alla provincia del Dhi Qar, di alcuni progetti di impatto immediato ed ad alta visibilità (quali, ad esempio, la realizzazione di una sottostazione
 

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elettrica a Nassiriya centro e l'invio di cabine di distribuzione che alleviino la drammatica condizione della distribuzione elettrica nell'area, eccetera), da realizzarsi entro la fine dell'anno prima che il ritiro del nostro contingente faccia venir meno la indispensabile cornice di sicurezza.
      Parallelamente è prevista la prosecuzione e l'intensificazione delle nostre attività di formazione, di institution e capacity building, che rimangono fondamentali in un Paese in cui sta nascendo una nuova classe dirigente. Per il secondo semestre del 2006 si è pianificata una serie particolarmente strutturata e comprensiva di programmi di formazione (tecnici nei settori elettrico, petrolifero, idrico e dei trasporti, medici, scienziati, funzionari pubblici) volti a far diventare l'Italia un vero e proprio laboratorio di formazione d'eccellenza per gli iracheni. Le attività di institution building continueranno nei consueti canali di supporto delle istituzioni centrali nei settori nevralgici dell'amministrazione dello Stato (magistratura, forze di sicurezza e settore elettorale, tra gli altri).
      Il nostro Paese, infine, è stato nell'ultimo triennio il principale punto di riferimento in materia di collaborazione culturale e di tutela del patrimonio artistico ed archeologico iracheno. Si è deciso di continuare ad operare in un settore chiave per il mantenimento di un'identità irachena condivisa, sempre più messa alla prova dalle quotidiane tensioni settarie. Il nostro contributo alla ricostruzione della Moschea di Samarra, alla ristrutturazione del Museo di Sulemanyia e della Cittadella di Erbil nella regione curda, ed alla formazione di tecnici nel settore del recupero e della tutela del patrimonio culturale sono concepiti proprio in questo quadro di riferimento.
      L'articolo 2 autorizza la spesa per interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan e nel Sudan.
      Si tratta di dare continuità e consolidamento all'azione che il Governo italiano, attraverso la cooperazione allo sviluppo, ha avviato nell'ultimo trimestre del 2001 in Afghanistan e più recentemente nel Darfur, in Sudan.
      La gran parte delle risorse impiegate in favore dell'Afghanistan sono state utilizzate per assicurare la partecipazione finanziaria italiana alle attività degli organismi internazionali e, sul canale bilaterale, alla realizzazione di interventi nel settore sanitario e alimentare, a quelli di sostegno al reinserimento dei profughi e alle attività di sminamento.
      Inoltre, particolare rilievo ha assunto l'azione italiana nel settore della riforma della giustizia, nel quale l'Italia ha assunto il ruolo di «Lead Country».
      L'azione italiana pertanto è stata caratterizzata dalla necessità di dare immediato avvio ad interventi umanitari, anche attraverso l'azione multilaterale, per fare fronte alla situazione di grave emergenza presente in Afghanistan.
      Successivamente si è passati ad una attività più mirata al rafforzamento delle nascenti istituzioni afgane e, nella prospettiva futura, si intenderebbe proseguire nel consolidamento degli interventi nel settore istituzionale e in tutti gli altri settori in cui la cooperazione italiana ha avviato le proprie iniziative, con particolare riguardo per quello sanitario.
      L'intervento in Sudan, e in particolare nel Darfur, è finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita presenti sia nei campi profughi che nelle zone immediatamente confinanti.
      Si tratta principalmente di interventi destinati al settore sanitario, a quello idrico e a quello della fornitura degli aiuti alimentari, in collaborazione con gli organismi internazionali.
      Al capo II, l'articolo 3, comma 1, autorizza la spesa per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa alla missione internazionale in Iraq denominata Antica Babilonia.
      Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la prosecuzione della partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.
 

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      L'articolo 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale International Security Assistance Force (ISAF). La missione, a guida NATO, in linea con le risoluzioni dell'ONU n. 1386 del 20 dicembre 2001 e n. 1510 del 13 ottobre 2003, ha il compito di assistere il Governo afgano al fine di realizzare e mantenere un ambiente sicuro in Kabul e, più in generale, in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo istituzionale ed estendere l'autorità del Governo a tutto il Paese. La missione, inoltre, mira a consolidare le istituzioni politiche afgane, ad accelerare la riforma del settore della giustizia ed a promuovere i diritti dell'uomo e lo sviluppo economico e sociale. Essa, nel contempo, favorisce il disarmo, la smobilitazione e il reintegro di tutte le fazioni armate e supporta gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione europea, dall'UNESCO, dall'UNICEF, dall'OMS, dalla FAO e dagli altri organismi internazionali di sostegno. Ancora, anche attraverso la Cellula di cooperazione civile e militare (CIMIC): contribuisce a sostenere le campagne d'informazione e dei media; supporta i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie; sostiene le operazioni di assistenza umanitaria; presta assistenza sanitaria e veterinaria; sostiene gli interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità. Nella provincia di Herat, consente la piena funzionalità della Squadra di ricostruzione provinciale (PRT), caratterizzata da una struttura mista civile e militare. Attraverso propri team specializzati, svolge infine attività di formazione e addestramento della Forze armate e di polizia locali.
      L'articolo 5 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare italiana alla missione multinazionale già denominata Resolute Behaviour, operante nel quadro della missione Enduring Freedom, e alla missione della NATO Active Endeavour a essa collegata. Le missioni, svolte la prima nel Golfo arabico e la seconda nel Mediterraneo meridionale da forze navali, in linea con le risoluzioni dell'ONU n. 1368 del 12 settembre 2001, n. 1373 del 28 settembre 2001 e n. 1390 del 16 gennaio 2002, sono finalizzate ad offrire deterrenza e protezione contro le attività terroristiche e di pirateria marittima in quelle aree e sono preposte ad attività di controllo e sorveglianza marittima, di scorta del naviglio mercantile, nonché a operazioni di contromisure mine. La spesa è riferita anche alla presenza di una fregata che, soltanto ipotizzata (e quindi non dotata della relativa copertura finanziaria) nel provvedimento di proroga della missione per il primo semestre 2006, è stata di fatto impiegata a partire dal mese di febbraio.
      L'articolo 6, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle seguenti missioni internazionali, svolte sotto egida NATO, in linea con la risoluzione dell'ONU n. 1244 del 10 giugno 1999:

          a) Multinational Specialized Unit (MSU) svolta da personale dell'Arma dei carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, in Kosovo, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati;

          b) Joint Enterprise, svolta da forze militari, nell'area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul «cessate il fuoco», di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili;

          c) Criminal Intelligence Unit (CIU), svolta da personale dell'Arma dei carabinieri, in Kosovo, con compiti di intelligence contro la criminalità;

          d) Albania 2 in Albania svolta dal 28o gruppo navale, con compiti di sorveglianza delle acque territoriali albanesi, al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia.

      Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la proroga della

 

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partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 e avviata a decorrere dal 2 dicembre 2004 (decisione del Consiglio dell'Unione europea 2004/803/CFSP del 25 novembre 2004), con l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada alla futura integrazione nell'Unione europea, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU) con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace.
      Il comma 3 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per il sostegno logistico della Compagnia rumena che partecipa alla missione Joint Enterprise, di cui al comma 1.
      Il comma 4 autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione dell'Unione europea in Kosovo, denominata European Union Planning Team (EUPT), di cui all'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio del 10 aprile 2006, con l'obiettivo - in relazione al processo di determinazione del futuro status del Kosovo - di avviare la pianificazione per assicurare una fluida transizione di compiti dall'UNMIK a una futura operazione dell'UE di gestione delle crisi principalmente nel settore dello Stato di diritto.
      Il comma 5 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, un cospicuo contributo del Ministero degli affari esteri ai Fondi fiduciari della NATO, finalizzati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero delle aree interessate: la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Montenegro.
      L'articolo 7, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante attività di monitoraggio e osservazione. La missione, che non ha compiti militari o di polizia, è stata voluta dal Governo d'Israele e dall'Autorità nazionale palestinese, firmatari dell'Accordo Interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995. Tale accordo prevedeva, oltre al ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron, anche la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH1. Alla missione partecipano Danimarca, Italia, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia.
      Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 12 dicembre 2005, istituita dall'Unione Europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese ed intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto. La missione, collocandosi nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità nazionale palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico, dovrà contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.
      L'articolo 8, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la proroga della partecipazione di personale
 

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militare alla missione dell'Unione europea di supporto alla missione dell'Unione africana nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II per il rispetto dell'accordo sul «cessate il fuoco» fra le due parti in lotta, siglato l'8 aprile 2004, e la protezione degli osservatori. Questo accordo ha consentito lo schieramento, a partire dall'estate del 2004, di un contingente dell'Unione africana (UA), costituito da unità militari di Nigeria, Ruanda, Kenia, Sudafrica, Gambia e Senegal, nell'ambito della cosiddetta «Missione dell'Unione africana in Sudan» (AMIS), che dispone anche di osservatori, elementi di polizia e personale civile, per far fronte all'emergenza umanitaria che ha reso necessario l'intervento. Nell'autunno successivo, l'operazione è stata potenziata, assumendo la denominazione ufficiale di AMIS II. L'Unione europea contribuisce ad AMIS II con finanziamenti e personale impiegato in qualità di osservatore.
      Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'azione comune 2004/847/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004, con funzioni di controllo, guida e consulenza dell'unità integrata di polizia (IPU) costituita a Kinshasa, nell'ambito della forza di polizia locale, con finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo e con ulteriori contributi dell'Unione europea e degli Stati membri. La missione si inquadra negli sforzi che l'UE sta compiendo per ristabilire la sicurezza ed il rispetto delle leggi nella Repubblica democratica del Congo, in stretta collaborazione con la missione ONU MONUC, e, a seguito di specifica richiesta del Governo congolese, di contribuire ad assicurare la protezione delle istituzioni statali e a rinforzare l'apparato di sicurezza interno del Congo. Attualmente contribuiscono alla missione Italia, Portogallo, Francia, Belgio, Svezia, Svizzera, Turchia, Olanda, Canada.
      Il comma 3 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUFOR RD CONGO, di cui all'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio del 27 aprile 2006. Nell'ambito del complessivo impegno dell'Unione europea per sostenere il processo di transizione nella Repubblica democratica del Congo verso l'istituzione dello stato di diritto, la missione ha il compito di assistere la missione di osservazione della Nazioni Unite (MONUC) durante il processo elettorale, momento fondamentale per la riconciliazione nazionale e il ristabilimento a lungo termine della pace e della stabilità.
      L'articolo 9 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005. L'UNFICYP ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell'isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella Buffer Zone.
      L'articolo 10, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), forza internazionale dell'ONU delegata all'amministrazione civile del Kosovo. La missione UNMIK ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia ed autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, mantenere l'ordine pubblico, far rispettare i diritti umani, assicurare la sicurezza ed il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati ed i dispersi.
 

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      Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione ISAF, con il compito di svolgere attività didattica a favore del personale afgano, orientata alla specializzazione in tema di contrasto e repressione delle violazioni doganali, mediante corsi tenuti a Herat.
      Il comma 3 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK in Kosovo.
      Il comma 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
      Il comma 5 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, nella quale è coinvolto personale proveniente da quarantadue Paesi, con il compito di assicurare il proseguimento delle attività di riorganizzazione delle locali Forze di polizia. Il mandato della missione, in linea con gli obiettivi generali stabiliti nell'Accordo di Dayton, consiste nello stabilire dei dispositivi di polizia sostenibili sotto l'autorità della Bosnia-Erzegovina conformemente alle migliori pratiche europee ed internazionali, elevando in tal modo gli standard della polizia della Bosnia-Erzegovina. Il 24 novembre 2005 l'Unione europea, su invito delle Autorità bosniache, ha focalizzato il mandato della missione sul supporto alla lotta contro il crimine organizzato e sul processo di riforma della Polizia.
      Il comma 6 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina; la missione contribuirà a potenziare le capacità dei servizi moldavi e ucraini a garantire adeguati controlli di frontiera e doganali lungo la frontiera comune.
      Il comma 7 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia palestinese.
      L'articolo 11, comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX. La missione è intesa a rispondere alle impellenti necessità dell'ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione di magistrati e funzionari di medio e alto livello in materia di polizia giudiziaria, giustizia penale e organizzazione penitenziaria, al fine di migliorare la capacità, il coordinamento e la collaborazione delle diverse componenti dell'ordinamento giudiziario penale iracheno, nonché le capacità e le procedure in materia di indagini penali, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo.
      Il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.
      L'articolo 12, autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la permanenza in Afghanistan di un funzionario diplomatico con l'incarico di consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF.
      L'articolo 13 conferma il potere di spesa dei comandanti dei contingenti militari per interventi intesi a fronteggiare, nei casi di necessità ed urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione
 

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locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro il limite di spesa autorizzato.
      L'articolo 14, in materia di trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni previste dal presente provvedimento, al comma 1, conferma i criteri di attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, che viene corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003), diversificate in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e all'alloggio.
      Il comma 2, in linea con le previsioni dei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni, dispone, per il personale impiegato nella missione riguardante lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, la corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, calcolando l'indennità speciale nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
      L'articolo 15 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per l'estensione del trattamento assicurativo previsto per i contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali anche al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale, in considerazione del particolare rischio a cui è soggetto il personale in questione.
      L'articolo 16, comma 1, conferma, riguardo al personale militare impiegato nelle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e International Security Assistance Force (ISAF), l'applicazione delle disposizioni del codice penale militare di guerra (come modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4) e della disciplina prevista dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché delle disposizioni in deroga alle norme sulla procedura penale militare e sulla costituzione degli organi giurisdizionali militari di guerra.
      Il comma 2 conferma, per il personale impiegato nelle restanti missioni internazionali, l'applicazione del codice penale militare di pace e dell'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispone in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
      Il comma 3 condiziona la punibilità dei reati commessi in territorio iracheno e afgano, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano alle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente la corrispondenza dei fatti-reato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali l'articolo 7 del codice penale prevede l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli. L'esperienza maturata durante lo svolgimento delle missioni internazionali ha suggerito di verificare in concreto che le azioni delittuose siano idonee a mettere in pericolo interessi vitali dello Stato, subordinando l'avvio dell'azione penale da parte della magistratura ordinaria all'effettiva aggressione dei beni
 

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giuridici primari protetti dai delitti contro la personalità dello Stato.
      Il comma 4 è inteso a concentrare sul Tribunale di Roma la cognizione dei reati di cui al comma 2, in analogia con quanto già previsto e favorevolmente sperimentato per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali è competente unicamente il Tribunale militare di Roma. La disposizione è diretta a evitare conflitti di competenza e consentire unicità di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto ed efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
      L'articolo 17, comma 1, conferma il limite complessivo di spesa (euro 50.000.000) entro il quale, in relazione alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero della difesa può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici.
      Il comma 2 prevede che i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attività operativa dei contingenti militari impiegati in missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possa essere ceduto in loco, a titolo gratuito, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. La disposizione risponde all'esigenza di consentire, nell'ambito dei piani di rientro dei contingenti militari impiegati all'estero, il contenimento dei costi di trasporto per il rimpatrio di mezzi e materiali al seguito. La normativa vigente (articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; decreto del Ministro della difesa 30 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002) consente che la cessione a titolo gratuito possa aver luogo solo a seguito di due esperimenti di vendita con esito negativo. L'applicazione di tale normativa risulta spesso difficoltosa in relazione al contesto sociale ed economico della zona di operazioni, con la conseguenza di dover disporre il rimpatrio di mezzi e materiali, ormai fortemente usurati, a prescindere dalla relativa convenienza economica, salvo prevedere la permanenza di personale militare in loco per l'eventuale espletamento delle procedure di vendita con inevitabili costi aggiuntivi a carico della Difesa. È previsto che, con decreto ministeriale, vengano disciplinate le modalità di cessione dei materiali e mezzi.
      Il comma 3 autorizza la cessione a titolo gratuito al Governo iracheno di sei motovedette del Corpo delle capitanerie di porto dismesse, che possono trovare ancora utile impiego nella Marina irachena. Al riguardo, il Governo iracheno ha formulato la richiesta di cessione di mezzi idonei a integrare il dispositivo di sorveglianza delle zone costiere in funzione di sicurezza e di tutela ambientale. Le previste cessioni si inseriscono nel programma di attività volte alla ricostruzione delle capacità delle forze di sicurezza irachene.
      L'articolo 18 conferma la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado superiore.
      L'articolo 19 prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, anche nell'anno 2006 possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113). La disposizione consente, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali,
 

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di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti.
      L'articolo 20 rinvia a talune disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, per la disciplina da applicare al personale e per le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con le missioni internazionali, salvo gli adeguamenti previsti dal presente decreto. Rimangono, pertanto, disciplinati dal provvedimento in parola:

          le ulteriori modalità di attribuzione al personale dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (articolo 2, commi 2 e 3);

          il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio (articolo 3);

          le previsioni per il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4);

          le fattispecie in materia di rilascio dei passaporti, orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio (articolo 5);

          l'estensione della disciplina prevista dallo stesso decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni, con esclusione delle disposizioni penali (articolo 7);

          le fattispecie in materia contabile, relative all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia (articolo 8, commi 1 e 2);

          il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi (articolo 9);

          le fattispecie a salvaguardia del personale impiegato nelle missioni, intese a garantire la possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda (articolo 13).

      L'articolo 21 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale, avviato all'inizio dell'anno 2004 (articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68), indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute. Tale attività di ricerca scientifica, avviata a fini di prevenzione sanitaria, attraverso l'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati in missioni internazionali, consentirà di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire, in termini statisticamente validati, fattori di rischio per la salute del personale militare impiegato nelle missioni internazionali. Lo stanziamento previsto è inteso a finanziare le operazioni di rientro in patria dei campioni da prelevare sul personale militare che lascerà il teatro operativo. Lo studio epidemiologico è indirizzato su un campione di circa 1.000 militari appartenenti ai contingenti di rotazione impiegati in missioni internazionali, i quali vengono sottoposti, su

 

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base volontaria, ad accertamenti di laboratorio, prima e al termine dell'impiego in zona di operazioni. Questo tipo di ricerca consentirà di acquisire risultati più attendibili rispetto a quelli desumibili dalle analisi epidemiologiche retrospettive eseguite in passato, realizzando il migliore controllo possibile dei cosiddetti «fattori di confondimento». Data la complessità degli esami di laboratorio richiesti, lo studio, coordinato dalla Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa, viene svolto in collaborazione con istituti scientifici e di ricerca.
      L'articolo 22 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto-legge.
      L'articolo 23 prevede la clausola di salvaguardia degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate dal 1o luglio 2006 alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
      L'articolo 24 dispone in ordine all'immediata entrata in vigore del decreto-legge.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

        A) Necessità dell'intervento normativo.

        Le disposizioni del decreto-legge sono intese a consentire la prosecuzione della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare ivi impiegato, nonché la prosecuzione delle altre missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia fino al 31 dicembre 2006.
        L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni e, altresì, al fine di adattare alle particolari esigenze operative la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi necessari per l'operatività dei contingenti militari.
        In ordine alla scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza è determinata dall'imminente scadenza dei termini previsti dal precedente provvedimento di proroga e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche.

        B) Analisi del quadro normativo.

        La missione umanitaria e di ricostruzione e la missione militare in Iraq sono disciplinate dall'articolo 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51; le restanti missioni alle quali partecipa il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia sono disciplinate dall'articolo 39-vicies semel del medesimo decreto-legge.
        Riguardo alla missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, a cura del Ministero degli affari esteri, il citato articolo 39-vicies bis, ai commi da 1 a 6, prevede disposizioni relative ai settori di intervento e all'organizzazione della missione, rinviando, per le ulteriori disposizioni in materia di organizzazione, nonché per il regime degli interventi e le risorse umane e strumentali, a quanto previsto dal decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
        Per le missioni alle quali partecipa il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, i citati articoli 39-vicies semel e 39-vicies bis prevedono, salvo per taluni profili diversamente disciplinati, il rinvio alle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre

 

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2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, che stabiliscono una disciplina uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti.
        Dovendo il presente decreto-legge ridisciplinare la materia in relazione al nuovo limite temporale e non sussistendo motivi che giustifichino modifiche all'assetto normativo generale delineato dal citato decreto-legge n. 451 del 2001, si è ritenuto di confermare il rinvio alle disposizioni del provvedimento in parola.
        In particolare, quanto al trattamento giuridico ed economico del personale impiegato, continuano a essere applicate le disposizioni di cui al decreto-legge n. 451 del 2001, salvo taluni adeguamenti riguardanti l'indennità di missione (articolo 14), il trattamento assicurativo in particolari situazioni di impiego (articolo 15), le disposizioni in materia penale (articolo 16), la valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento degli ufficiali al grado superiore (articolo 18), i richiami in servizio degli ufficiali delle forze di completamento (articolo 19). I predetti adeguamenti confermano di massima la disciplina già prevista nelle medesime materie dai precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.
        Per le particolari esigenze in materia contabile, l'articolo 13 prevede la deroga alle norme di contabilità generale dello Stato per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia a favore della popolazione locale, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali.
        L'articolo 17, oltre a confermare il limite complessivo di spesa (euro 50.000.000) entro il quale il Ministero della difesa, per esigenze connesse alle missioni, può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, già previsto dai precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali, salvo l'aggiunta del materiale informatico, introduce una disposizione che consente, nella fase di rientro dei contingenti militari, la diretta cessione a titolo gratuito di mezzi e materiali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto. La normativa vigente (articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; decreto del Ministro della difesa 30 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002) consente, invece, che la cessione a titolo gratuito possa avere luogo solo a seguito di due esperimenti di vendita con esito negativo. Per la disciplina delle relative modalità attuative è previsto un decreto ministeriale.

        C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        Con riguardo alla disciplina prevista per la missione umanitaria in Iraq, il rinvio all'articolo 3, comma 5, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, disposto dall'articolo 1, comma 6, del presente decreto-legge, comporta l'applicazione della disciplina derogatoria dallo stesso prevista, consentendo al Ministero degli affari esteri di concedere

 

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anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi anche a enti esecutori diversi dalle università e dalle organizzazioni non governative.
        Riguardo alle missioni militari, il rinvio alla disciplina di cui al citato decreto-legge n. 451 del 2001, previsto dall'articolo 20 del presente decreto-legge, comporta l'applicazione delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono a esigenze operative (articoli 2, comma 3, 5 e 13) o di necessità e urgenza del provvedere (articoli 8 e 12); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche missioni autorizzate. Con riferimento alla previsione in materia di prolungamento delle ferme (articolo 9), non si tratta di deroga, avendo la disposizione l'unico effetto di rendere immediatamente operativa la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
        Quanto alle specifiche disposizioni del presente decreto-legge, riguardo alla disciplina penale, di cui all'articolo 16, il previsto rinvio all'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, comporta deroghe alle disposizioni riguardanti la procedura penale militare di guerra e l'ordinamento giudiziario militare di guerra nei casi di applicazione del codice penale militare di guerra. L'opportunità di derogare alle disposizioni in parola risiede nella circostanza che le modalità di costituzione degli organi giurisdizionali dalle stesse previsti appaiono non in linea con i princìpi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale; si è ritenuto, pertanto, di poter utilmente provvedere allo stesso fine attraverso l'uso dei moderni strumenti di comunicazione da parte degli ordinari organi giurisdizionali militari. Anche tali deroghe, comunque, accompagnate dall'introduzione di previsioni processuali intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto, comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle missioni militari disciplinate dal presente decreto-legge.

        D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché la giurisdizione penale militare, di esclusiva competenza, sulla base del Trattato dell'Unione europea, degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

        E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del decreto-legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo le materie oggetto di disciplina attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione.

 

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        F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        È stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Le disposizioni del decreto-legge non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

        A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le disposizioni del decreto-legge non introducono nuove definizioni normative.

        B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto-legge.

        C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non sono state introdotte modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti.

        D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Dalle disposizioni del decreto-legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.

 

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3. Ulteriori elementi.

        A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quelle previste dal presente decreto-legge.

        B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Attualmente risulta all'esame del Parlamento un disegno di legge di analogo contenuto (atto Camera n. 1288).

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Destinatari dell'intervento.

        Destinatari dell'intervento normativo sono le amministrazioni degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della giustizia, in veste di autorità alle quali è attribuita la competenza in materia, rispettivamente, di cooperazione internazionale, di impiego del personale appartenente alle Forze armate, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza e di ordinamento giudiziario.
        Destinatario è, altresì, il personale appartenente alle predette amministrazioni, in quanto impiegato nelle missioni internazionali oggetto di disciplina.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Obiettivo del decreto-legge è fornire la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette missioni internazionali e, altresì, adattare alle particolari esigenze operative ad esse connesse la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
        Quanto ai risultati attesi, essi si riferiscono al rafforzamento delle relazioni internazionali, in sintonia con l'azione delle principali organizzazioni internazionali (ONU, Unione europea, NATO) intesa al mantenimento della pace e della sicurezza mondiale.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

        Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di provvedimento che non presenta aspetti progettuali che non siano stati già sperimentati dalle amministrazioni interessate.

D) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

        Il decreto-legge non prospetta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate e le modalità correlate all'intervento normativo non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

 

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E) Impatto sui destinatari.

        In relazione all'attuazione del decreto-legge non si ravvisano condizioni che possano influire negativamente sui destinatari, in quanto la materia oggetto di disciplina concerne un ambito operativo in cui le amministrazioni interessate vantano numerose precedenti esperienze.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2006.

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana
alle missioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visti gli articoli 39-vicies semel e 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recanti disposizioni per la partecipazione di personale militare a missioni internazionali e per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq;

        Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attività in Iraq e in Afghanistan, destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la fase di rientro dall'Iraq del contingente militare, nonché per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
INTERVENTI UMANITARI, DI STABILIZZAZIONE,
RICOSTRUZIONE E COOPERAZIONE

Articolo 1.
(Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione

 

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e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
        2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, prioritariamente:

            a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

            b) al sostegno istituzionale e tecnico;

            c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

            d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

            e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

        3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2.
        4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
        5. Per le finalità e nei limiti temporali del presente decreto, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
        6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
        7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
        8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.
        9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso

 

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l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Articolo 2.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo).

        1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione è autorizzata la spesa di euro 17.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE
E DELLE FORZE DI POLIZIA

Articolo 3.
(Missione in Iraq).

        1. È autorizzata la spesa di euro 129.381.507 per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa alla missione internazionale in Iraq denominata Antica Babilonia, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
        2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 550.268 per la proroga della partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Articolo 4.
(Missione in Afghanistan).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.631.975 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Afghanistan, denominata International

 

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Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Articolo 5.
(Missioni nel Golfo arabico e nel Mediterraneo).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 25.569.180 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione multinazionale nel Golfo arabico già denominata Resolute Behaviour, operante nel quadro della missione Enduring Freedom e alla missione nel Mediterraneo Active Endeavour, a essa collegata, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Articolo 6.
(Missioni e altri interventi nei Balcani).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.174.625 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, di seguito elencate:

            a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;

            b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

            c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;

            d) Albania 2, in Albania.

        2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 28.861.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
        3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 641.286 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, che partecipa alla missione Joint Enterprise, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 19, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
        4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 45.665 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Kosovo, denominata European Union Planning Team (EUPT), di cui all'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio del 10 aprile 2006.

 

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        5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000, da iscrivere in apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri per la partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro.

Articolo 7.
(Missioni in Medio Oriente).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 761.702 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
        2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 510.598 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Articolo 8.
(Missioni in Africa).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 167.692 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
        2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 201.296 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
        3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.523.032 per la partecipazione di personale militare alla missione militare a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUFOR RD CONGO, di cui all'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio del 27 aprile 2006.

 

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Articolo 9.
(Missione ONU a Cipro).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 126.303 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Articolo 10.
(Missioni e programmi di cooperazione delle Forze di polizia).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.432 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, lettera d), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
        2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 482.804 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF.
        3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 582.293 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 20, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
        4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.159.702 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
        5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 581.491 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
        6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.754 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

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        7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 31.828 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese.

Articolo 11.
(Corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 199.895 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 39-vicies bis, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
        2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.

Articolo 12.
(Consigliere diplomatico).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 102.708, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico con l'incarico di consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Articolo 13.
(Interventi urgenti a favore delle popolazioni locali).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.010.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni di cui al presente decreto, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

 

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Articolo 14.
(Indennità di missione).

        1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

            a) misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;

            b) misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al personale militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia in Iraq, Enduring Freedom e Active Endeavour ISAF in Afghanistan;

            c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione in Moldavia e Ucraina e alla missione EUPOL COPPS;

            d) misura intera incrementata del trenta per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, e al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM in Bosnia-Erzegovina;

            e) misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al personale che, nell'ambito della missione Antica Babilonia in Iraq, è impiegato nella NATO Training Mission (NTM), agli esperti militari impiegati in Iraq, nonché al personale militare impiegato in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;

            f) misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, in Afghanistan.

        2. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961,

 

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n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Articolo 15.
(Trattamento assicurativo).

        1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per l'attribuzione del trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale.

Articolo 16.
(Disposizioni in materia penale).

        1. Al personale militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
        2. Al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, CIU, Albania 2, ALTHEA, EUPT, UNMIK, ed EUPM, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, AMIS II, EUPOL Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
        3. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno o afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
        4. Per i reati di cui al comma 3 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

Articolo 17.
(Disposizioni in materia contabile).

        1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo

 

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di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 22.
        2. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto ministeriale si provvede a disciplinare le modalità attuative.
        3. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo iracheno sei motovedette del Corpo delle capitanerie di porto dismesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 18.
(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

        1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Articolo 19.
(Richiami in servizio degli ufficiali delle forze di completamento).

        1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2006 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

Articolo 20.
(Rinvii normativi).

        1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni militari internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2,

 

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commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Articolo 21.
(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).

        1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 300.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Articolo 22.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 488.039.565 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a euro 30.181.565, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Tabella A
2006
Ministero del lavoro 10.039.565
Ministero degli affari esteri 2.000.000
Ministero dell'istruzione 3.700.000
Ministero dell'interno 8.800.000
Ministero dell'ambiente 642.000
Ministero delle politiche agricole    5.000.000
TOTALE   30.181.565

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Articolo 23.
(Disposizioni di convalida).

        1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o luglio 2006 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 24.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 5 luglio 2006.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
D'Alema, Ministro degli affari esteri.
Parisi, Ministro della difesa.
Amato, Ministro dell'interno.
Mastella, Ministro della giustizia.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.


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