Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1136

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1136



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PORETTI

Modifiche al codice civile in materia di cognome
dei coniugi e dei figli

Presentata il 14 giugno 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, redatta in collaborazione con l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC), intende modificare il codice civile in merito all'attribuzione del cognome, per quanto riguarda sia i coniugi sia i figli, naturali, legittimi e adottati. Se fino ad oggi il cognome dell'uomo, marito o genitore, ha sempre prevalso, persino come consuetudine, anche nei casi in cui la legge taceva, come nel caso dei figli nati nell'ambito del matrimonio, è necessaria una modifica che non solo rispecchi i cambiamenti di costume avvenuti nella società, ma che prenda anche atto dell'uguaglianza tra uomo e donna.
      Nel caso di un figlio nato dentro il matrimonio, o riconosciuto da entrambi i genitori, la consuetudine di una società patriarcale e maschilista ha sempre dato per scontato che il cognome fosse quello del padre. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 61 depositata il 16 febbraio 2006, ha ammesso che l'attribuzione ai figli del cognome del padre è retaggio di una tramontata potestà patriarcale, ma non è possibile dichiarare illegittima una legge che solo il Parlamento può cambiare. La Consulta ha dunque dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione e non ha potuto dare ragione a una coppia che richiedeva il riconoscimento per il figlio del cognome materno. Intervenire su una questione del genere, avvertono i giudici, esorbita dalle competenze della Corte, non potendo risolvere scelte discrezionali che può e deve fare solo il Parlamento. Ecco l'urgenza e la necessità di un intervento legislativo che avvicini l'Italia alle legislazioni degli altri Paesi europei e ci metta in regola con le convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, fatta a New York il 18 dicembre 1979, con cui l'Italia si è impegnata ad eliminare ogni discriminazione
 

Pag. 2

nei confronti della donna in famiglia, compresa quella relativa alla scelta del cognome.
      Riporto un esempio significativo. La Corte di cassazione, con la recentissima sentenza n. 12641 del 2006, ha deciso di rigettare la richiesta di sostituzione del proprio cognome a quello materno, da parte di un padre che ha riconosciuto suo figlio successivamente alla madre. Si ricorda che l'attuale norma (articolo 262 del codice civile) prevede, in caso di riconoscimento successivo, la possibilità che il tribunale per i minorenni decida se aggiungere o sostituire il cognome del genitore che riconosce per ultimo. È evidente che statisticamente il genitore che decide tardivamente di riconoscere il figlio naturale è l'uomo e ogni pronuncia che sostituisse il cognome paterno a quello materno senza il consenso della madre si rivelerebbe un abuso autoritario dello Stato ai danni di un genitore (donna) in favore dell'altro (uomo). Per questo la sentenza della Cassazione, se da un lato ha il pregio di rendere d'attualità il problema, sottolinea dall'altro che ad oggi vi è, nei riguardi dell'attribuzione del cognome, piena discrezionalità dei giudici, anche a scapito delle volontà genitoriali. Ed è proprio il fatto che sono possibili ad oggi sentenze di segno opposto, che ci spinge a formulare con urgenza questa proposta di legge e a ribadire il principio della consensualità e dell'uguaglianza genitoriale nell'attribuzione del cognome.
      In tal senso, l'articolo 5, comma 2, della proposta di legge prevede che in caso di riconoscimento tardivo e di disaccordo fra i genitori sull'aggiunta o sostituzione del nome, il cognome del primo (generalmente la madre) non può essere estromesso dal nuovo cognome, ma semmai esser seguito dallo stesso.
      Soprattutto, la proposta mira a rendere solo eventuale il ricorso al tribunale per i minorenni, non prevedendone l'intervento, come invece è attualmente, nei casi di attribuzione o modifica del cognome per il mero riconoscimento successivo di un genitore: sarà sufficiente la semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile, che apporterà le modifiche richieste di comune accordo dai genitori, oppure, in caso di disaccordo, aggiungerà al cognome preesistente (a cui il figlio e il primo genitore che lo ha riconosciuto hanno comunque diritto) quello del genitore che per ultimo ha effettuato il riconoscimento. Nel caso della recente sentenza della Cassazione di cui sopra, ad esempio, la madre e il figlio non avrebbero rischiato di vedersi sostituire o anteporre il proprio cognome a quello paterno, ma solo che fosse ad esso aggiunto. La madre avrebbe poi eventualmente potuto, nell'interesse del figlio, chiedere al tribunale per i minorenni di eliminare - solo per ragioni gravi - il cognome così aggiunto.
      Nell'articolo 1 della presente proposta di legge, l'articolo 143-bis del codice civile, che prevede la possibilità, ai sensi del quale al cognome della moglie è aggiunto quello del marito, viene modificato lasciando che ciascun coniuge mantenga il proprio cognome. L'articolo 3 abroga l'articolo 156-bis del codice civile, che prevede la possibilità, in caso di divorzio, che il giudice vieti alla moglie l'uso del cognome del marito: la modifica dell'articolo 143-bis, sopra illustrata, fa infatti venire meno gli stessi presupposti della norma in oggetto.
      Con l'articolo 2 si offre a entrambi i coniugi l'opportunità di decidere, di comune accordo, il cognome da trasmettere ai figli, lasciando loro la libertà di stabilire se esso debba essere quello del padre, quello della madre o quello di entrambi. Nel caso in cui i coniugi non dovessero raggiungere un accordo, al figlio sono attribuiti d'ufficio entrambi i cognomi in ordine alfabetico. A sua volta il figlio che assume il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne uno soltanto: ciò per evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione.
      Questa regola viene confermata nel caso della filiazione naturale (articolo 5) e dell'adozione (articolo 6).
      Infine, con l'articolo 4, si adegua la nuova disciplina anche ai fatti costitutivi dello status di figlio (articolo 237 del codice civile), sostituendo il riferimento al cognome e al rapporto con il padre con quello al cognome e al rapporto con uno dei genitori.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 143-bis. (Cognome dei coniugi) - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 143-bis. 1 - (Cognome del figlio di genitori coniugati). - 1. Al momento della dichiarazione di nascita, l'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
      Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmettere al proprio figlio soltanto uno di essi, a sua scelta».

Art. 3.

      1. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.

Art. 4.

      1. Il secondo comma dell'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

          1) che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore che essa pretende di avere;

 

Pag. 4

          2) che il genitore l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;

          3) che sia costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

          4) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia».

Art. 5.

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 262. - (Cognome del figlio). - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi dell'articolo 143-bis.1.
      Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, può aggiungersi o sostituirsi, con il consenso di entrambi i genitori, a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale, con le modalità previste dall'articolo 143-bis.1. In caso di disaccordo fra gli stessi, il cognome del genitore che ha riconosciuto per ultimo segue quello preesistente».

Art. 6.

      1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi dell'articolo 143-bis.1».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su