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PDL 753

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 753



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale

Presentata il 16 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - I soggetti preposti all'attuazione della politica industriale sull'intero territorio nazionale sono i consorzi per le aree di sviluppo industriale istituiti ai sensi dell'articolo 50 e seguenti del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, ed ogni regione ha disciplinato le funzioni amministrative in ordine all'assetto di tali consorzi.
      I consorzi per le aree di sviluppo industriale da enti di diritto pubblico regionali strumentali, sottoposti alla vigilanza e tutela delle regioni (decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616), ai sensi dell'articolo 2, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono diventati società per azioni e, poi, enti pubblici economici, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, ma non sono state emanate né le norme organiche, né quelle di attuazione alla citata normativa, per cui ci troviamo in una situazione di «vacatio legis». Pertanto la presente proposta di legge assume la caratteristica di massima urgenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I consorzi di sviluppo industriale, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, sono enti pubblici economici e agli stessi si applica la normativa in materia di società per azioni di cui agli articoli da 2325 a 2461 del codice civile.
      2. I consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale già costituiti nelle regioni ai sensi del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «consorzi di sviluppo industriale».
      3. Ai consorzi di cui al comma 2, che hanno durata illimitata, partecipano gli enti già consorziati e possono aderire, oltre agli enti locali, le finanziarie regionali e nazionali, gli enti pubblici economici e non, anche non operanti nel territorio regionale, nonché le associazioni imprenditoriali di categoria e dei lavoratori, gli istituti di credito, le società di servizi e gli enti di ricerca.

Art. 2.

      1. I consorzi di sviluppo industriale concorrono alla formazione della programmazione regionale e promuovono ed attuano le condizioni per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi; realizzano e gestiscono infrastrutture per l'industria, centri commerciali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori e lavoratori; provvedono all'acquisto, all'assegnazione di aree ed immobili necessari per insediamenti

 

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industriali, commerciali e di servizi e per la realizzazione delle infrastrutture; promuovono la costituzione, nel rispetto delle norme del codice civile, di società alle quali devono partecipare con la maggioranza del capitale ed a cui affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere, infrastrutture e servizi.

Art. 3.

      1. Per le attività ed i compiti di cui all'articolo 2, i consorzi di sviluppo industriale dispongono:

          a) dei contributi annuali erogati dagli enti partecipanti, nell'entità e nei modi stabiliti dai rispettivi statuti;

          b) del contributo ordinario annuale da parte della regione per le spese relative all'organizzazione e all'attività dei consorzi sulla base dei piani economici e finanziari, redatti annualmente dal consorzio e approvati dalla regione stessa;

          c) dei fondi straordinari concessi dalla regione per la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di opere e servizi;

          d) dei fondi erogati dalla Unione europea, dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali destinati sia alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione di infrastrutture, di centri e servizi commerciali e di servizi sociali, sia all'acquisizione di terreni occorrenti per gli insediamenti e per le infrastrutture;

          e) dei contributi e dei finanziamenti concessi da istituti di credito, anche a medio termine, per il ripiano del bilancio;

          f) di entrate proprie derivanti dalla gestione dei servizi consortili e dalle rendite del patrimonio.

      2. La erogazione del contributo ordinario regionale di cui al comma 1, lettera b), avviene con la presentazione annuale da parte della giunta regionale del piano economico e finanziario previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993,

 

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n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Il contributo non è corrisposto nel caso in cui dal bilancio del consorzio risulti un utile di esercizio.

Art. 4.

      1. Sulla base del bilancio, che deve essere formulato secondo le norme del codice civile che disciplinano il bilancio delle società per azioni, i consorzi di sviluppo industriale possono contrarre mutui, garantiti dalla regione, per l'acquisizione dei suoli da conferire, a titolo oneroso, alle imprese industriali o commerciali che ne fanno richiesta e per la realizzazione di opere infrastrutturali e di servizio, sulla base dei progetti approvati dalla giunta regionale ed alle condizioni da essa stabilite.
      2. Nell'esercizio della loro attività i consorzi devono attenersi ai criteri di una corretta gestione economica e finanziaria perseguendo, estinti i debiti, l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività, ivi comprese le spese per il personale, di programmazione e di acquisizione delle aree.

Art. 5.

      1. Per l'attuazione delle loro finalità, i consorzi di sviluppo industriale provvedono alla formazione del piano regolatore edilizio industriale delle zone di competenza ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.
      2. I piani di cui al comma 1 sono pubblicati presso l'albo pretorio di ciascun comune interessato per un periodo di trenta giorni consecutivi, compresi i festivi, entro il quale ogni soggetto interessato può presentare osservazioni.
      3. La proposta di piano regolatore territoriale industriale è inviata dal consorzio di sviluppo industriale alla regione,

 

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la quale, in applicazione dei princìpi previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assicura alla proposta la massima pubblicità e fissa un termine non inferiore a un mese entro il quale chiunque può formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni. Entro i successivi due mesi, la giunta regionale, tenendo conto delle osservazioni pervenute, procede all'approvazione del piano.
      4. Dell'approvazione del piano ai sensi del comma 3 è data notizia mediante pubblicazione di un estratto nel Bollettino Ufficiale della regione.
      5. Nella redazione dei piani regolatori generali comunali tutti i comuni aderenti a ciascun consorzio di sviluppo industriale sono tenuti a rispettare i piani regolatori dei consorzi.
      6. I vincoli di destinazione dei terreni previsti dai piani regolatori industriali dei consorzi di sviluppo industriale hanno validità un quinquennio a decorrere dal provvedimento di approvazione, ed i terreni non possono essere vincolati nuovamente.
      7. Per le costruzioni ricadenti nei piani regolatori industriali dei consorzi di sviluppo industriale è esclusa la corresponsione ai comuni aderenti dei contributi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalla legislazione vigente in materia.

Art. 6.

      1. Sono organi dei consorzi di sviluppo industriale:

          a) l'assemblea;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il presidente;

          d) il collegio sindacale.

      2. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti partecipanti al consorzio.
      3. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri dispari,

 

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variabile da tre a sette, ed è nominato dall'assemblea che sceglie, tra i propri membri, il presidente, che ha la rappresentanza legale del consorzio.
      4. Al consiglio di amministrazione spettano la redazione dello statuto del consorzio e del bilancio d'esercizio, l'amministrazione, nonché la nomina del collegio sindacale, nel rispetto degli articoli 2380 e seguenti del codice civile.
      5. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
      6. Il presidente della giunta regionale, su conforme parere della giunta stessa, nomina, in caso di gravi inadempienze o di mancato funzionamento degli organi statutari, un commissario straordinario per la gestione provvisoria dei consorzi di sviluppo industriale.
      7. La durata in carica dei componenti degli organi sociali dei consorzi è stabilita in quattro anni.

Art. 7.

      1. I consorzi di sviluppo industriale provvedono ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della presente legge, mediante l'approvazione delle modifiche da parte della rispettiva assemblea, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 1, provvede la giunta regionale, mediante la nomina di un commissario ad acta che deve provvedere alla nomina degli organi del consorzio di sviluppo industriale ai sensi degli articoli 2363 e seguenti del codice civile.    


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