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PDL 1076

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1076



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIBELLI

Disposizioni in materia di autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico

Presentata il 12 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - I veicoli storici rappresentano un patrimonio culturale e tecnologico che necessariamente va tutelato e conservato. La conservazione di un siffatto patrimonio è un sentimento comune presente in tutti i Paesi dell'Unione europea.
      I possessori di questi veicoli possono considerarsi i conservatori di tale patrimonio storico ed è perciò indispensabile incentivare costoro affinché non lo disperdano.
      La legge 21 novembre 2000, n. 342, all'articolo 63 prevede l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per tutti i veicoli storici, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Tuttavia tale legge è da ritenersi fortemente discriminatoria poiché riconosce tale esenzione solo a favore dei proprietari di veicoli di interesse storico iscritti all'Automobil club storico italiano (ASI per gli autoveicoli) e alla Federazione motociclistica italiana (FMI).
      Allo scopo di eliminare tale disparità con la proposta di legge in esame si prevede una delega al Governo per semplificare le procedure relative a tali veicoli. Si propone inoltre di estendere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a tutti i veicoli di interesse storico e collezionistico, indipendentemente dal fatto che i proprietari siano iscritti o meno ad associazioni private, o meglio alle uniche due associazioni: l'ASI per gli autoveicoli e la FMI per i motocicli. Pertanto non si prevede e non è richiesta l'iscrizione ad alcuna associazione riconosciuta.
 

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      Inoltre, poiché i veicoli storici proprio per la loro valenza non sono assimilabili ad alcun tipo di veicolo, la proposta di legge prevede che gli stessi siano classificati in una categoria a parte.
      Infine, nella proposta di legge si prevede la facoltà per i comuni di individuare apposite aree di sosta per questo tipo di veicoli e di consentirne la circolazione durante le cosiddette «domeniche ecologiche», poiché la loro bellezza suscita un fascino particolare che ben si inserisce nel contesto cittadino che, senza automobili, evoca tempi remoti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei trasporti, un decreto legislativo che preveda la semplificazione e lo snellimento delle procedure di immatricolazione, reimmatricolazione, revisione e circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e la loro classificazione in una apposita categoria, nonché l'introduzione di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e gare e la conservazione della documentazione originaria inerente i veicoli medesimi.
      2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i veicoli di interesse storico e collezionistico non è richiesta l'iscrizione del proprietario ad alcuna associazione riconosciuta.
      3. I comuni possono prevedere apposite aree di sosta per i veicoli di interesse storico e collezionistico nonché la circolazione degli stessi durante le iniziative denominate «domeniche ecologiche».


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