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PDL 985

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 985



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSSANA

Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale

Presentata il 6 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il monitoraggio della rete INTERNET da parte della polizia postale e di organizzazioni di volontariato dimostra con sempre maggiore frequenza come la rete sia utilizzata non solo per divulgazione di materiale di tipo pedopornografico, ma anche per la diffusione di una vera e propria apologia del reato di pedofilia. Alcune farneticanti pseudo-associazioni o gruppi di persone deviate e abiette per i loro interessi sessuali per i bambini stanno promuovendo a livello mondiale una sottile e assurda distinzione tra pedofilia «cattiva e buona».
      Queste aberranti disquisizioni consistono in veri e propri «trattati», saggi più o meno filosofeggianti per disquisire sulla legittimità e persino sull'«opportunità» di rapporti sessuali fra adulti e minorenni. E non mancano frasi apologetiche sugli abusi sessuali ai danni di bambini e di adolescenti che i frequentatori di questi siti si scambiano, organizzando dei veri e propri «forum», un punto di incontro tra depravati stupratori, o aspiranti tali, di bambini.
      Molto spesso questi soggetti, tra loro, sono soliti definirsi addirittura «pedofili culturali» e le ramificazioni sono talmente vaste che, di frequente, i collegamenti telematici si estendono a siti esteri dello stesso genere. La diffusione di questo orrendo pensiero relativista ha addirittura portato alla costituzione in Olanda di una formazione partitico-lobbistica, «Naastenliefde, Vrijheid, Ndversiteit» (solidarietà, libertà e diversità), che nella sua piattaforma programmatica propone di abbassare
 

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l'età legale per avere rapporti sessuali da 16 a 12 anni e di legalizzare la pedopornografia e il sesso con gli animali.
      È del tutto evidente come sia necessario intervenire al più presto sotto il profilo della prevenzione e della repressione, non solo avvalendosi degli strumenti di lotta di tipo telematico che sono sempre in continua evoluzione di tipo tecnologico, ma anche attraverso nuove fattispecie di reato con modifiche al codice penale che servano a combattere più efficacemente i reati prodromici e connessi alla pedofilia, soprattutto per la loro natura di azione di plagio delle menti affinché vi sia una accettazione delle pratiche sessuali nei confronti di minori. Addirittura alcuni di questi siti, camuffati da denominazioni legate a personaggi dei fumetti o correlati agli interessi dei più piccoli, arrivano a rivolgersi direttamente con lettere aperte ai minorenni al fine di «sensibilizzarli» rispetto a questo tema.
      In particolare, l'intervento normativo è necessario per esprimere ferma condanna nei confronti di questo fenomeno deprecabile e diffuso, consistente in una vera e propria esaltazione delle pratiche pedofile, propagandate soprattutto attraverso il mezzo telematico. Infatti, la fattispecie dell'apologia della pedofilia non è prevista esplicitamente dalla legislazione vigente, per cui oggi è possibile colpire tali condotte aberranti solo attraverso il combinato disposto degli articoli 600-ter e 414, che al terzo comma prevede proprio i casi di apologia, del codice penale.
      Per tale motivo, la presente proposta di legge introduce un nuovo articolo dopo l'articolo 414 del codice penale e più esattamente nella parte dedicata ai delitti contro l'ordine pubblico, titolo V del libro II, in quanto in tale titolo del codice vengono perseguite quelle condotte che offendono non tanto e non solo il singolo individuo, ma il sentimento collettivo di sicurezza dei consociati, e realizzano, indipendentemente dagli esiti della manifestazione «istigativa», un effetto turbativo del tessuto sociale.
      Lo scopo principale che si vuole perseguire creando la nuova fattispecie di apologia di reato riferita alla pedofilia e alla pedopornografia culturale consiste nel voler anticipare la soglia di tutela prevista nel nostro sistema penale, sanzionando, per ciò stesso, indipendentemente dalla commissione del reato propagandato, condotte che arrecano offesa a quei valori, socialmente e universalmente ritenuti tali, per il solo fatto di far credere normale ciò che comunemente viene percepito come aberrante.
      Oggetto della tutela penale individuabile nella nuova fattispecie è, dunque, non solo il sentimento collettivo di sicurezza, ma l'ordine pubblico inteso come insieme dei valori fondamentali della collettività, turbati dalle condotte che si vogliono punire con la proposta di legge. In questo senso, la fattispecie contemplata nell'articolo 414-bis del codice penale sanziona condotte del tutto estranee all'ambito di operatività dell'articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di pensiero, e nell'ambito delle quali, oltre alla diffusione di idee e costumi contrari alla morale comune, può intravedersi un principio di azione, individuabile nella provocazione e nel turbamento del sentimento collettivo, che condivide e aderisce a valori riconosciuti come tali dal punto di vista umano e non solo dall'ordinamento giuridico.
      Quanto alle ragioni che hanno indotto ad introdurre una nuova fattispecie penale - che si pone evidentemente in rapporto di genere a specie con quella dell'articolo 414 del codice penale - esse sono riconducibili a due semplici ordini di motivi: l'evidente necessità di una maggiore tutela dell'universo minorile, in armonia con le normative europee degli ultimi anni; la previsione di una fattispecie meglio rispondente alle censure già mosse al citato articolo 414 e alla sua mancanza di necessaria determinatezza dell'oggetto.
      La nuova figura di reato è ravvisabile nella condotta di tutti coloro che, servendosi di qualsiasi mezzo e forma di espressione, compreso il mezzo telematico, inclusi i casi in cui la condotta viene mascherata con improbabili «fini culturali», legittimano pubblicamente, diffondono giudizi atti a legittimare, istigano alla commissione o effettuano apologia delle condotte contemplate
 

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negli articoli 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne) e 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale.
      La pena che si è scelto di comminare è abbastanza elevata, soprattutto nel minimo, essendo compresa tra un minimo di tre anni di reclusione fino ad un massimo di cinque anni.
      Inoltre, in ragione del fatto che si giudicano queste condotte particolarmente riprovevoli, si è esclusa la possibilità di chiedere il patteggiamento per gli imputati di tale reato.
      Per concludere, ritenendo doveroso predisporre tutti i mezzi necessari a garantire la difesa e la tutela dei minori, si sottopone al Parlamento la presente proposta di legge e se ne auspica una sua rapida approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Reato di pedofilia e pedopornografia culturale).

      1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 414-bis. - (Pedofilia e pedopornografia culturale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni».

Art. 2.
(Esclusione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti).

      1. Agli imputati per il reato previsto dall'articolo 414-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.


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