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PDL 1071

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1071



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Istituzione del «Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e della criminalità»

Presentata il 12 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - È particolarmente sentita l'esigenza di commemorare in modo adeguato il sacrificio di tutti coloro che hanno perso la vita a causa del terrorismo e della criminalità. Tale esigenza scaturisce dalla necessità imprescindibile di «non dimenticare», al di là di qualsiasi colore politico, e di unire tutto il popolo italiano contro l'efferata violenza di chi, con la strategia del terrore, vorrebbe portare il buio nel nostro Paese.
      Si è fatta strada, in tale quadro, l'idea di istituire un «Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e della criminalità», da elevare a solennità civile.
      Le vittime del terrorismo e della criminalità sono numerosissime; ci riferiamo non solo a coloro che sono caduti nell'esercizio onesto del proprio lavoro e nella ricerca della verità; non solo a coloro che, nell'adempimento del proprio dovere, come il personale di pubblica sicurezza, lavoravano per proteggere i propri concittadini italiani; non solo alle vittime colpite nella propria quotidianità, martiri incolpevoli perché si trovavano per le strade e per le piazze delle proprie città, ai quali la Nazione tutta deve rendere omaggio per il bene della collettività nazionale; ci riferiamo anche alle vittime morali del terrorismo.
      È doveroso ricordare per molteplici motivi.
      Innanzitutto in onore delle diverse famiglie che hanno subìto la perdita dei propri cari e per questo hanno spesso smarrito la fiducia nelle istituzioni; per dimostrare che lo Stato è stretto in cordoglio attorno ad esse, non solo con attività di inchiesta e di ricerca della verità, ma in senso più intimo, contro un nemico
 

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personale, odioso, ingiusto ed estremo, che tenta di distruggere i valori di giustizia, di democrazia e di libertà, in particolare quella libertà che deve essere intesa da tutti non solo nel suo senso più lato di agire nell'ambito della società secondo la propria convinzione e volontà, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, ma anche nel senso più franco e quotidiano, come libertà di recarsi per le vie e per le piazze senza nessun pericolo per la propria incolumità e per quella dei propri cari.
      Si deve ricordare, inoltre, anche per i nostri giovani, affinché siano sempre vivi e inesauribili in loro lo spirito di unità, il senso dello Stato e la consapevolezza che è possibile vincere la battaglia contro forze estremiste e antidemocratiche. Il dolore e la memoria per delitti così barbari deve essere per loro eredità imperitura e stimolo di responsabilità e di profonda riflessione, ricordando che il terrorismo e la criminalità organizzata sono una minaccia per tutti, che deve essere affrontata con rigidità e fermezza.
      Fino ad oggi, la memoria di questi uomini e di queste donne è stata onorata solo in occasione di cerimonie anche di ampio respiro, organizzate grazie allo zelo encomiabile dei familiari, delle associazioni, di autorità militari e politiche, ma sempre a livello locale e talvolta con soluzione di continuità.
      La celebrazione del «Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e della criminalità» potrebbe aver luogo presso il Ministero dell'interno e in tutte le sedi istituzionali, comprese le scuole di ogni ordine e grado, il 23 maggio di ogni anno, data in cui persero la vita nell'attentato di Capaci il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo.
      L'iniziativa darebbe, in tale modo, una risposta di alto profilo al dolore e alle aspettative della comunità tutta per ricordare agli italiani il sacrificio di tutte le vittime di barbari attentati.
      In ragione delle considerazioni che precedono è stata predisposta la presente proposta di legge che, dopo aver previsto, all'articolo 1, comma 1, l'istituzione della solennità civile nel giorno e con le modalità anzidetti, stabilisce, al comma 2 del medesimo articolo 1, che la ricorrenza, da considerare solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, non determina peraltro riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici, né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, secondo le disposizioni recate dagli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito in tutto il territorio nazionale il «Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e della criminalità», da celebrare il 23 maggio di ogni anno, anniversario della strage di Capaci, in cui trovarono la morte il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo.
      2. Il Giorno della memoria di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.


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