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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 970 |
1. La Direzione nazionale antimafia è denominata «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo» ed estende la propria competenza ai reati previsti dall'articolo 270-bis del codice penale e a quelli ad essi collegati o connessi.
2. Sono istituite le procure distrettuali antiterrorismo, competenti per i reati previsti dall'articolo 270-bis del codice penale e a quelli ad essi collegati o connessi.
1. L'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 76-bis. - (Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo) - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata e al terrorismo. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24
1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal procuratore nazionale antimafia. Dalla medesima data, nella legislazione vigente in materia, le parole: «procuratore nazionale antimafia» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo», e le parole: «Direzione nazionale antimafia» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».
1. L'articolo 371-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 371-bis. - (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia
a) d'intesa con i procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo, le necessarie flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e al terrorismo;
d) impartisce ai procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o per risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;
e) riunisce i procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice, e nell'articolo 270-bis del codice penale, quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.
4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo avere assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo allo scopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».
1. Dopo l'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
«Art. 70-ter. - (Direzione distrettuale antiterrorismo) - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 270-bis del codice penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antiterrorismo designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a quattro anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione distrettuale sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione distrettuale e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa, per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 270-bis del codice penale, i magistrati addetti alla direzione distrettuale.
4. La designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione distrettuale il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».
1. L'articolo 110-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
«Art. 110-bis. - (Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari) - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nell'articolo 270-bis del codice penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali antimafia o antiterrorismo i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia o antiterrorismo nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzie nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tale caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. L'applicazione disposta ai sensi del comma 1 non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.
4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo magistrato per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione».
1. Dopo l'articolo 4 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Determinazione della competenza in casi particolari) - 1. Per i delitti di cui all'articolo 270-bis del codice penale, è competente il giudice del capoluogo del distretto di corte di appello nel cui territorio il reato è stato consumato».
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