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PDL 970

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 970



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GASPARRI

Nuove norme per il contrasto al terrorismo e istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo

Presentata il 5 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge muove dalla necessità di adottare misure più efficaci per la prevenzione e il contrasto della minaccia terroristica di matrice islamica.
      Emerge, ormai, da tempo l'esigenza di nuovi strumenti normativi che prevedano un coordinamento tra gli uffici giudiziari inquirenti, unitamente all'istituzione di giudici specializzati.
      È questo, peraltro, un percorso normativo già iniziato con il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, con il quale la competenza a svolgere le indagini preliminari in materia di reati con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordinamento costituzionale è stata attribuita esclusivamente alla procura della Repubblica avente sede nel capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
      L'urgenza di un intervento legislativo è evidenziata dall'esperienza maturata nelle recenti indagini sul terrorismo brigatista nel corso delle quali la normativa vigente è apparsa inadeguata ad assicurare un effettivo coordinamento tanto che si sono verificati ritardi operativi tra i vari uffici inquirenti, impegnati nelle indagini, per un contrasto sulle rispettive competenze investigative.
      Le riserve che ancora oggi taluni oppongono alla scelta di un coordinamento non possono essere condivise: non si intendono conferire poteri speciali all'autorità giudiziaria né aumentarne l'interferenza nell'attività delle Forze di polizia, ma solo assicurare un'efficace e coordinata
 

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attività investigativa degli uffici giudiziari impegnati nelle indagini sui reati di terrorismo.
      L'inadeguatezza del coordinamento fra i diversi uffici inquirenti si riflette sul piano della cooperazione internazionale - imprescindibile nel contrasto al terrorismo di matrice islamica - per l'eventualità che i magistrati degli altri Stati (invece di un unico interlocutore che, con la presente proposta di legge sarà il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o un suo delegato) possano avere di fronte, nell'ambito della stessa indagine, più autorità giudiziarie italiane, con evidenti rischi di sovrapposizione e, comunque, con effetti negativi sulla credibilità del nostro sistema giudiziario e sulla efficacia dell'azione repressiva.
      Fra l'ipotesi di istituire un ufficio di coordinamento autonomo e quella di estendere le competenze della Direzione nazionale antimafia, si opta per questa seconda ipotesi perché di più immediata realizzazione e senza oneri per il bilancio dello Stato.
      A ciò si aggiunga che la Direzione nazionale antimafia dispone di un complesso e costoso sistema informatico nel quale vengono riversati tutti i dati relativi alle indagini di criminalità organizzata condotte dalle procure distrettuali antimafia che, uniti a quelli provenienti dalle indagini sul terrorismo, potranno offrire agli inquirenti un patrimonio di conoscenze fondamentale per il coordinamento delle indagini.
      D'altra parte, la Direzione nazionale antimafia già partecipa, con un suo rappresentante, al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito - con il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431 - per il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale e, in questa sede, possono essere sfruttate le conoscenze e le capacità di analisi acquisite grazie alla disponibilità di dati sui sistemi finanziari riconducibili a organizzazioni criminali internazionali.
      A una sezione autonoma di tale Direzione, da costituire appositamente, va pertanto attribuito il coordinamento dei procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 270-bis del codice penale ed a quelli a essi collegati o connessi. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo potrà esercitare funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e la tempestività delle investigazioni.
      Le cellule del terrorismo fondamentalista islamico hanno una struttura variegata in ragione del loro diffondersi in culture e in società diverse dalla propria e sviluppano con rapidità la capacità di inserirsi e di confondersi all'interno delle stesse società che intendono colpire. Un simile quadro rende necessaria la creazione di un pool specializzato di magistrati inquirenti nonché di un giudice che si occupi in via esclusiva dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico. Ciò riduce le spese e aumenta il livello di conoscenza non solo delle norme, ma anche delle realtà cui le norme si applicano. Per questa ragione l'articolo 7 della presente proposta di legge prevede l'attribuzione della competenza a giudicare dei delitti di cui all'articolo 270-bis del codice penale al giudice del capoluogo del distretto di corte di appello nel cui territorio il reato è stato consumato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Direzione nazionale antimafia è denominata «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo» ed estende la propria competenza ai reati previsti dall'articolo 270-bis del codice penale e a quelli ad essi collegati o connessi.
      2. Sono istituite le procure distrettuali antiterrorismo, competenti per i reati previsti dall'articolo 270-bis del codice penale e a quelli ad essi collegati o connessi.

Art. 2.

      1. L'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 76-bis. - (Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo) - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
      2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata e al terrorismo. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
      3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24

 

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marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
      4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata o al terrorismo. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto ed uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antiterrorismo aggiunto.
      5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
      6. Al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale».

Art. 3.

      1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal procuratore nazionale antimafia. Dalla medesima data, nella legislazione vigente in materia, le parole: «procuratore nazionale antimafia» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo», e le parole: «Direzione nazionale antimafia» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

Art. 4.

      1. L'articolo 371-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 371-bis. - (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia

 

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e antiterrorismo) - 1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e nell'articolo 270-bis del codice penale. In relazione ai procedimenti per i delitti indicati al citato articolo 51, comma 3-bis, egli dispone della Direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle Forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti indicati al citato articolo 270-bis, dispone dei servizi centrali e interprovinciali delle Forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
      2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e la tempestività delle investigazioni.
      3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:

          a) d'intesa con i procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

          b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo, le necessarie flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

          c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e al terrorismo;

 

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          d) impartisce ai procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o per risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

          e) riunisce i procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

          f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice, e nell'articolo 270-bis del codice penale, quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

              1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

              2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

      4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo avere assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo allo scopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».

Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto

 

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30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

      «Art. 70-ter. - (Direzione distrettuale antiterrorismo) - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 270-bis del codice penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antiterrorismo designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a quattro anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione distrettuale sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
      2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione distrettuale e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
      3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa, per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 270-bis del codice penale, i magistrati addetti alla direzione distrettuale.
      4. La designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione distrettuale il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo».

Art. 6.

      1. L'articolo 110-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30

 

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gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

      «Art. 110-bis. - (Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari) - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nell'articolo 270-bis del codice penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali antimafia o antiterrorismo i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia o antiterrorismo nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzie nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tale caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
      2. L'applicazione disposta ai sensi del comma 1 non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
      3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.
      4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo magistrato per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione».

 

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Art. 7.

      1. Dopo l'articolo 4 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - (Determinazione della competenza in casi particolari) - 1. Per i delitti di cui all'articolo 270-bis del codice penale, è competente il giudice del capoluogo del distretto di corte di appello nel cui territorio il reato è stato consumato».


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