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PDL 1216

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1216



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MANTINI, COLASIO, MARGIOTTA, ALLAM, VILLARI, LUSETTI, MARAN, GAMBESCIA, MARTELLA, MARANTELLI, CESARIO, SUPPA, GAROFANI

Riforma della disciplina delle professioni intellettuali

Presentata il 27 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel mondo del lavoro che si trasforma con ritmi straordinari l'organizzazione delle professioni e dei servizi professionali non può più essere retta da regole della prima metà del novecento. La «professionalità» o il «professionalismo» costituiscono ormai un vero «marchio» dell'epoca contemporanea, che si sposa con le esigenze di libertà e di qualità, alla base dei progetti di successo di molti individui, e in specie dei giovani, e con gli obiettivi di crescita competitiva dell'Europa, tracciati dall'Agenda di Lisbona dell'Unione europea.
      Anche i dati stanno a confermarlo, se solo si pensa che le professioni intellettuali tradizionali e le nuove professioni emergenti costituiscono insieme circa il 20 per cento del mercato del lavoro in Italia (4 milioni di addetti) e quasi altrettanto in termini di prodotto interno lordo (PIL).
      Nella «società della conoscenza» è essenziale una riforma delle professioni intellettuali per la modernizzazione e la maggiore equità e competitività dell'Italia nell'economia globale.
      I principali fattori di trasformazione delle professioni sono quattro. Il primo è costituito dalla globalizzazione dei saperi e dei mercati, che implica la necessità di privilegiare i lavori skill intensive e lo scambio di conoscenze attraverso la Rete, e che determina anche un'accentuata trasformazione delle tecnologie e delle lingue usate e un più ampio accesso alle informazioni e ai loro impieghi nonché una differente organizzazione del lavoro (società e reti interdisciplinari dei saperi).
 

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      Il secondo fattore è costituito dai consolidati processi di outsourcing praticati dalle aziende con cui si scorporano servizi rilevanti, prima interni all'organizzazione aziendale e ora invece affidati a servizi professionali esterni.
      Il terzo fattore è costituito dal mutamento dei modelli di consumo delle famiglie: mentre nei decenni passati si spendeva di più per l'acquisto di beni, ora il rapporto è invertito e oltre il 60 per cento della spesa familiare è orientato sui servizi alla persona. Una gran parte di questi viene soddisfatta tramite prestazioni professionali che incrementano lo sviluppo di nuove professioni (assistenza, medicina, fitness, consulenze, corsi di lingua, servizi informatici, turistici, di sicurezza, eccetera).
      Il quarto fattore di mutamento dell'assetto tradizionale delle professioni è determinato dalla crescente autonomia dei progetti formativi delle università, dai processi di armonizzazione dei mercati e dalla necessità di favorire la libera circolazione in Europa.
      La proliferazione delle lauree triennali «europee», in particolare, rompe lo schema binario «una laurea, una carriera», consentendo di accedere a più professioni, secondo il principio degli «albi in concorrenza».
      Dal disegno di legge del primo Governo Prodi del 3 luglio 1998 alla successiva Commissione Mirone, dall'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 1997 al disegno di legge dell'allora Ministro della giustizia Fassino (atto Camera n. 7452, XIII legislatura) al termine della XIII legislatura, ai dossier del Commissario europeo Monti fino ai tentativi di riforma della XIV legislatura, noti come «bozze Vietti», molti temi sono stati discussi ed è cresciuta la condivisione della necessità di una riforma moderna delle professioni che dia slancio competitivo e maggiore equità a un settore decisivo nell'economia e nella società della conoscenza.
      Ordini professionali riformati, riconoscimento delle nuove professioni, crescita delle società professionali e interprofessionali, più attenzione per i giovani, concorrenza, qualità, formazione, etica: sono ormai questi i punti condivisi nel corso di una lunga e intensa istruttoria.
      D'altronde è noto che il nostro Paese ha una grande tradizione nelle professioni intellettuali e tuttora dispone di buoni, spesso eccellenti, professionisti, noti e apprezzati in Italia e nel mondo.
      Pur tuttavia da decenni, nel campo dei servizi professionali ad alto valore aggiunto, il nostro Paese è diventato territorio di conquista da parte di società di consulenza e di grandi studi professionali in forma societaria. Il deficit della bilancia commerciale dei servizi professionali nel 2003 era giunto a meno di 3,7 miliardi di euro, e ciò è conseguenza della difficoltà delle professioni italiane rispetto alla più attrezzata concorrenza internazionale.
      In questo quadro, più volte l'Unione europea è intervenuta per sottolineare che i servizi professionali svolgono un ruolo importante ai fini del miglioramento della competitività dell'economia europea e hanno rilevanza immediata per i consumatori.
      Attualmente, i provvedimenti più importanti, destinati ad incidere significativamente anche sulle normative nazionali, sono la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2005, relativa al «riconoscimento delle qualifiche professionali», e la proposta di direttiva sulla «libera circolazione dei servizi nel mercato unico dell'Unione europea», la cosiddetta «Bolkestein», di recente votata con modifiche.
      L'Unione europea richiede più circolazione e libertà nei mercati dei servizi professionali, nel rispetto della qualità. L'Italia dovrà adeguarsi al più presto a questi princìpi.
      Per ragioni economiche, per rispettare le direttive europee e le indicazioni dell'Antitrust, la riforma è imprescindibile. L'obiettivo non è abolire gli Ordini professionali, ma rinnovarli profondamente, e riconoscere le nuove professioni e le loro associazioni, sulla base del cosiddetto «sistema duale».
      In coerenza con tale impostazione, ritengo che sia giusto limitare l'ambito delle professioni regolamentate a quelle per le
 

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quali l'ordinamento prefigura attività soggette a riserva esclusiva e per le quali è previsto l'esame di Stato, propedeutico all'iscrizione ad Ordini o collegi professionali, promuovendo nel tempo l'unificazione delle figure professionali affini.
      Va riconosciuto il principio di leale concorrenza, a partire da una corretta denominazione, tra figure professionali diverse nelle attività che non sono soggette a riserva esclusiva.
      L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali deve essere in linea di principio libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, sulla base dell'esame di Stato.
      Occorre qualificare e diversificare il praticantato, svolto di norma presso un professionista, che deve potersi svolgere anche presso i Paesi dell'Unione europea o altri Stati esteri, gli uffici giudiziari, gli enti locali, le pubbliche amministrazioni, nonché presso studi e strutture professionali di aziende. L'efficacia e la qualità di queste esperienze formative, durante il praticantato, costituiscono un elemento di valutazione al momento dell'esame di Stato, che deve essere riformato sulla base del criterio della verifica dell'effettività del tirocinio.
      Al praticante deve essere riconosciuto un equo compenso commisurato all'effettivo apporto all'attività professionale, risolvendo le attuali ingiustizie derivanti dallo sfruttamento del lavoro dei più giovani.
      L'obiettivo è fornire alle professioni strumenti adeguati di corretta e competitiva prestazione delle attività professionali, mantenendo aperto lo spazio, con regole e limiti in alcune professioni, per l'intervento e la crescita di società, anche di capitali, nel campo delle attività professionali, considerato l'apporto che tali società possono dare al settore in termini finanziari e strutturali. Occorre comunque garantire la salvaguardia dell'indipendenza del professionista, tenuto a prestare l'attività secondo le regole, anche deontologiche, delle professioni, vigilate da Ordini e collegi professionali.
      Anche per le professioni regolamentate occorre stabilire il principio della libera e consensuale determinazione del corrispettivo, prevedendo altresì casi limitati, nei servizi di pubblico interesse, in cui è utile fissare corrispettivi massimi e minimi allo scopo di evitare che possibili pratiche di dumping e di concorrenza sleale producano un abbassamento della qualità dei servizi o costi ingiustificati per il cliente.
      Relativamente a ciò, il Ministro competente deve consultare i rappresentanti degli Ordini e dei collegi professionali e le principali associazioni dei consumatori e degli utenti.
      Occorre altresì aprire alla pubblicità che abbia carattere informativo, con riferimento alle oggettive caratteristiche delle prestazioni offerte e al percorso formativo e professionale nonché alla specializzazione del professionista, senza eccessi di natura commerciale o pratiche di pubblicità negativa e comparativa. Di fondamentale rilievo è la previdenza dei professionisti.
      Da oltre un decennio le Casse di previdenza dei professionisti sono privatizzate in base ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 e al recente decreto legislativo n. 125 del 2005. Tale scelta va assolutamente rispettata. I presidenti e gli associati delle Casse valuteranno in che misura adeguare i contributi per garantire l'equità e la sostenibilità del sistema anche al fine di contribuire a un moderno welfare dei professionisti (in particolare, dei giovani e delle donne).
      È fondamentale confermare il rispetto dell'autonomia finanziaria e gestionale delle Casse privatizzate, come è giusto confermare in linea di principio che lo Stato non interverrà con prelievi forzosi su tali risorse.
      Altro punto di assoluto rilievo è il riconoscimento, in forma europea, delle associazioni delle nuove professioni.
      Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nel V Rapporto di monitoraggio sulle professioni non regolamentate (aprile 2005), ha censito 155 nuove professioni. Si è formato un nuovo mercato del lavoro professionale, con modalità e regole spesso molto diverse da quelle del tradizionale lavoro dipendente o del lavoro indipendente delle professioni ordinistiche. Un mercato
 

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del lavoro che ha grande rilievo economico e sociale e che interessa quotidianamente circa un milione di persone.
      Il riconoscimento delle nuove professioni e delle loro associazioni è perciò urgente sia per ragioni economico-sociali sia per gli adempimenti previsti dalla citata direttiva 2005/36/CE, che il Governo si è impegnato a recepire ben prima del termine previsto del 20 ottobre 2007.
      Nella rinnovata strategia di Lisbona, un aspetto centrale riveste il maggior investimento nel capitale umano tramite un miglioramento dell'istruzione e delle competenze.
      Un processo continuo di formazione e di aggiornamento professionale (life long learning), insieme con la riforma dell'accesso, deve servire ad affermare il principio del merito, a far emergere i talenti professionali, a spezzare circuiti di cooptazione e di rendita di posizione, a favorire l'emergere di giovani capaci e meritevoli.
      Il riconoscimento delle associazioni dovrà avere come scopo sostanziale quello di un'attestazione di qualità nei confronti del cittadino utente sui requisiti di professionalità e di deontologia dell'iscritto alla singola associazione.
      I punti cardinali sono dunque il rilancio della competitività, il quadro europeo, il sistema duale, l'investimento nella formazione e nell'aggiornamento, la valorizzazione dei talenti professionali, specie dei giovani.
      Occorrono perciò non solo riforme legislative, ma anche politiche attive basate sulla concertazione.
      Incentivi e deduzioni fiscali vanno riconosciuti alle organizzazioni professionali che fanno ricerca e alle società di servizi costituite in Cina e nei mercati emergenti.
      Le organizzazioni unitarie delle professioni devono essere un soggetto stabile di consultazione nelle grandi scelte di politica economica del Paese.
      La presente proposta di legge, che è frutto di un intenso confronto con i mondi professionali e con tutte le forze politiche parlamentari, è articolata per princìpi fondamentali, sulla base dell'articolo 117 della Costituzione e della giurisprudenza della Corte costituzionale.
      Le competenze legislative regionali, frutto dell'erronea scelta operata con la riforma costituzionale del titolo V della parte seconda, devono comunque esercitarsi nel rispetto dei princìpi fondamentali posti con legge dello Stato che ha, peraltro, competenza esclusiva in materia di concorrenza.
      Per le stesse premesse richiamate, la presente proposta di legge è aperta al contributo che emergerà dal confronto parlamentare e dalle audizioni dei mondi professionali, nella consapevolezza che la riforma delle professioni costituisce un grande capitolo della modernizzazione dell'Italia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
PARTE GENERALE

Capo I

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle professioni intellettuali in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
      2. La disciplina dei princìpi fondamentali degli ordinamenti delle professioni intellettuali, ai sensi degli articoli 33, 41 e 117 della Costituzione e dei princìpi comunitari in tema di concorrenza, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato; la disciplina delle professioni intellettuali in tema di formazione e di organizzazione di particolare rilievo regionale spetta alle regioni.
      3. Per professione intellettuale si intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, mediante lavoro intellettuale.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende:

          a) per «professione», la professione intellettuale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

          b) per «professione ordinistica», la professione di cui al titolo II per lo svolgimento della quale la legge richiede

 

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l'iscrizione ad albi previo superamento dell'esame di Stato e possesso degli altri requisiti accertati ai sensi di legge;

          c) per «professione associativa», ogni altra attività professionale che non sia ricompresa nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile o che sia oggetto di almeno una associazione professionale iscritta nel Registro di cui all'articolo 35;

          d) per «libero professionista», colui che esercita una professione in forma indipendente;

          e) per «professionista dipendente", il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;

          f) per «professionista», il libero professionista e il professionista dipendente;

          g) per «categoria», l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;

          h) per «esercizio professionale», l'esercizio della professione;

          i) per «prestazione professionale», la prestazione del professionista in qualunque forma resa;

          l) per «legge», la legge e gli atti equiparati dello Stato;

          m) per «ordinamento di categoria», le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di interesse generale;

          n) per «Ordine professionale», il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali di cui all'articolo 18;

          o) per «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dell'Ordine professionale;

          p) per «esame di Stato», l'esame, anche in forma di concorso, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;

 

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          q) per «consiglieri», i membri del Consiglio nazionale e del consiglio dell'Ordine territoriale;

          r) per «associazioni professionali» le associazioni professionali di cui all'articolo 34;

          s) per «sindacati», i sindacati dei professionisti;

          t) per «riserva professionale», le attività che la legge stabilisce debbano essere esercitate soltanto da iscritti ad albi professionali.

Art. 3.
(Finalità).

      1. Le disposizioni della presente legge, ai sensi degli articoli 4, 33 e 35 della Costituzione, disciplinano le professioni al fine di:

          a) garantire e tutelare la concorrenza, in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione e dei trattati europei;

          b) tutelare gli interessi generali connessi con l'esercizio professionale;

          c) valorizzare l'organizzazione delle professioni, quale risorsa prioritaria dell'economia della conoscenza;

          d) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

          e) garantire i cittadini assicurando la qualità, la deontologia, l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista;

          f) tutelare l'affidamento della clientela e della collettività;

          g) assicurare la correttezza e la qualità della prestazione professionale nell'interesse dei cittadini.

 

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Capo II

Art. 4.
(Esercizio della professione).

      1. L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.
      2. L'esame di Stato per l'esercizio professionale di una professione ordinistica non è soggetto a predeterminazione numerica dei posti, salvo motivate eccezioni, ed è basato sulla verifica dell'effettività del tirocinio.

Art. 5.
(Liberi professionisti).

      1. La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale e in forma associata o societaria ai sensi di quanto previsto dal capo III.
      2. Alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applica la sezione I del capo I del titolo II del libro V del codice civile.
      3. La legge stabilisce le professioni il cui esercizio è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

Art. 6.
(Professionisti dipendenti).

      1. I professionisti dipendenti esercitano la professione in conformità alle disposizioni della presente legge, fatte salve le incompatibilità previste dagli ordinamenti di categoria.
      2. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni, ai sensi di quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.

 

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      3. I professionisti dipendenti pubblici, nell'ipotesi di cui al comma 2, sono soggetti alle norme deontologiche, stabilite ai sensi dell'articolo 23, nel rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Capo III

Art. 7.
(Società tra professionisti).

      1. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali. Nelle attività professionali non soggette a riserva in via esclusiva sono ammessi i tipi di società previsti dal codice civile.
      2. La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione, denominata «società tra professionisti - STP», fermo restando quanto previsto dal presente articolo, può essere costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
      3. In ogni caso la società tra professionisti contiene nella denominazione l'indicazione «società tra professionisti - STP», seguita dalla sigla relativa al tipo societario prescelto all'atto della costituzione.
      4. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, individua le categorie di attività professionali che possono essere svolte congiuntamente dalle società tra professionisti.
      5. La costituzione delle società tra professionisti è subordinata al rispetto dei seguenti princìpi:

          a) la partecipazione alla società è ammessa unicamente per i soci professionisti iscritti all'albo. La circolazione delle quote di partecipazione può avvenire solo nell'ambito di soggetti che possiedono i

 

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requisiti per l'esercizio dell'attività professionale svolta dal soggetto alienante;

          b) le cariche di legale rappresentate, amministratore o componente del consiglio di amministrazione, nonché di componente del consiglio di gestione o di sorveglianza nel caso di sistema dualistico ai sensi dell'articolo 2409-octies e seguenti del codice civile, possono essere ricoperte unicamente dai soci professionisti;

          c) ai fini della costituzione del capitale sociale possono essere oggetto di conferimento, previa valutazione ai sensi della normativa vigente, il nome del professionista o la denominazione dello studio professionale di uno o più soci, nonché il nome del fondatore dello studio professionale di uno o più soci e l'avviamento presso la clientela;

          d) la società tra professionisti avente ad oggetto l'esercizio di professioni di interesse generale è iscritta in una sezione speciale dei relativi albi e ad essa si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci ed ai cui albi è effettuata l'iscrizione;

          e) l'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la società tra professionisti è tenuta, alla richiesta di prestazione, a fornire il nominativo del socio o dei soci che eseguiranno l'incarico e le informazioni sull'attività professionale da essi svolta e sui loro eventuali titoli di specializzazione;

          f) le prestazioni che la legge riserva a una o più categorie possono costituire oggetto esclusivamente della società che annovera tra i propri soci professionisti appartenenti alla medesima categoria;

          g) fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, della presente legge, alle società tra professionisti regolate ai sensi della medesima legge non si applicano il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e le altre disposizioni vigenti che disciplinano le procedure concorsuali.

 

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Art. 8.
(Società interprofessionale).

      1. Ove consentito dagli ordinamenti di categoria, la società tra professionisti, costituita ai sensi dell'articolo 7, che ha per oggetto l'esercizio di più professioni di interesse generale, è iscritta nella sezione speciale dei rispettivi albi e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci.
      2. Gli ordinamenti di categoria, per motivate ragioni, possono prevedere regimi di incompatibilità relativi alla partecipazione dei professionisti iscritti ad albi diversi.
      3. L'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.
      4. In ogni caso, le prestazioni che la legge riserva a una o più categorie possono costituire oggetto esclusivamente della società costituita dai professionisti appartenenti alla medesima categoria.

Art. 9.
(Società di diritto speciale).

      1. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano tipi di società nei quali è prevista la presenza di professionisti iscritti agli albi negli organi sociali nonché le disposizioni che disciplinano società che si avvalgono di questi ultimi per l'espletamento delle relative attività.
      2. Le riserve stabilite dalla normativa vigente a favore di società tra professionisti disciplinate da leggi speciali si applicano altresì a favore delle società di cui al presente capo.

Art. 10.
(Esercizio della professione in forma associata).

      1. È consentito l'esercizio in forma associata delle professioni da parte delle

 

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persone che, munite dei necessari titoli di studio e di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate.
      2. Nel caso di esercizio in forma associata delle professioni di cui al comma 1, nella denominazione dello studio e nei rapporti con i terzi deve essere obbligatoriamente utilizzata la dizione «associazione tra professionisti» seguita dal nome e cognome, con i relativi titoli o qualifiche professionali, dei singoli associati.
      3. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma 2, deve essere notificato agli Ordini professionali e alle associazioni di categoria da cui sono rappresentati i singoli associati.
      4. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

Capo IV

Art. 11.
(Norme previdenziali).

      1. Gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, esercitano i compiti statutari e le attività previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, in posizione di indipendenza e autonomia, normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato. Le loro risorse patrimoniali sono private e devono garantire l'erogazione delle prestazioni di competenza a favore dei beneficiari.
      2. Sono assoggettati a contribuzione obbligatoria a favore dell'ente previdenziale di categoria tutti i redditi indicati negli ordinamenti di categoria di riferimento. Sono comunque assoggettati a contribuzione obbligatoria, anche in mancanza

 

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di specifica previsione negli ordinamenti di categoria di riferimento, i redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società e di enti svolta dai soggetti che sono tenuti alla contribuzione nei confronti dell'ente di categoria.
      3. Quando è consentito l'esercizio dell'attività professionale in forma associativa o societaria, i redditi prodotti nell'esercizio dell'attività professionale costituiscono redditi di lavoro autonomo e sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria in favore dell'ente previdenziale di categoria cui ciascun professionista fa riferimento in forza dell'iscrizione obbligatoria al relativo albo. Tale contributo deve essere versato pro quota ai rispettivi enti previdenziali secondo gli ordinamenti di categoria vigenti.
      4. Al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti di cui alla presente legge, con i decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 41, sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione, nel rispetto dei princìpi della presente legge, di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento alle professioni che hanno ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi dell'articolo 14.
      5. Nel rispetto dell'autonomia privata, gli enti previdenziali conformano le proprie funzioni allo scopo di soddisfare tutte le moderne esigenze di previdenza e assistenza.

Art. 12.
(Norme fiscali).

      1. Ai redditi di lavoro autonomo prodotti dai professionisti si applicano le disposizioni del titolo I, capo V, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. Nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 41, il Governo provvede a riformare il trattamento fiscale dei redditi fondiari e dei redditi da capitali prodotti dagli enti previdenziali privati delle categorie,

 

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attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) esclusione di ogni forma, anche indiretta, di doppia imposizione;

          b) eliminazione del prelievo fiscale sulle pensioni erogate dagli enti o, in alternativa, eliminazione del prelievo fiscale sui redditi fondiari e sui redditi da capitali prodotti dagli enti.

Art. 13.
(Assicurazione per la responsabilità professionale).

      1. Il professionista deve rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
      2. I codici deontologici di cui agli articoli 23 e 34, comma 3, prevedono le conseguenze disciplinari della violazione dell'obbligo stabilito dal comma 1 del presente articolo.
      3. Gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni di cui al titolo III stabiliscono i termini di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative per la responsabilità professionale.
      4. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, per i propri iscritti, da Ordini, associazioni ed enti previdenziali privati che, in caso di mancato accordo con le compagnie assicurative, possono rivolgersi all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

Capo V

Art. 14.
(Riconoscimento pubblico e organizzazione delle professioni intellettuali).

      1. Nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 41, il Governo provvede a

 

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disciplinare il riconoscimento pubblico e la relativa organizzazione delle professioni ordinistiche e associative, di cui rispettivamente ai titoli II e III, in conformità alla presente legge e, in particolare, ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2.
      2. La disciplina di cui al comma 1 è adottata sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, distinguendo le professioni ordinistiche da quelle associative:

          a) sulla base degli articoli 4, 33 e 35 della Costituzione, è previsto il diritto dei professionisti ad ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate nella forma dell'Ordine professionale;

          b) sono disciplinati condizioni e limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza, soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento dell'attività;

          c) è previsto che le attività soggette a competenza esclusiva, previo adeguamento delle attuali qualificazioni tecniche e con riferimento all'esercizio di funzioni di pubblico interesse, siano riservate ai soggetti in possesso di determinati requisiti professionali; per le attività non riservate è ammessa la concorrenza nel rispetto del principio di lealtà e prevedendo una denominazione connotativa degli effettivi profili professionali e non ingannevole per il pubblico;

          d) è prevista, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 15, per le professioni che incidono su interessi pubblici e generali meritevoli di specifica tutela, l'istituzione di Ordini professionali ai sensi del titolo II ed è favorita, per le professioni che non incidono su tali interessi, l'organizzazione in associazioni ai sensi del titolo III. In ogni caso, l'istituzione di nuovi Ordini professionali è esclusa qualora sia accertata l'omogeneità dei relativi percorsi formativi con quelli di professioni già riconosciute;

          e) è previsto che il potere di riconoscimento delle professioni ordinistiche, anche relativamente alla verifica della permanenza

 

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dei requisiti, spetti al Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e nel settore economico di riferimento della professione, acquisiti, nell'ordine, i pareri obbligatori del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e dei Consigli nazionali interessati; è previsto, altresì, che la vigilanza sugli Ordini professionali e sull'esercizio delle professioni ordinistiche spetti al Ministero della giustizia, che la esercita di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e sul settore economico di riferimento della professione, e che la vigilanza sulle associazioni professionali di cui al titolo III spetti al Ministero dello sviluppo economico, eventualmente di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e sul settore economico di riferimento della professione; il Ministero dello sviluppo economico deve effettuare periodiche verifiche in conformità alle competenze ad esso attribuite dall'articolo 39;

          f) ai fini dell'esercizio del potere di riconoscimento di cui alla lettera e), i Ministeri competenti, di concerto tra loro, svolgono, anche sentendo i soggetti interessati, un'istruttoria finalizzata a:

              1) accertare i requisiti per il riconoscimento pubblico delle professioni nonché la loro organizzazione in Ordini professionali o in associazioni;

              2) accertare il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 36 da parte delle associazioni che presentano la domanda di iscrizione al relativo registro istituito ai sensi dell'articolo 35;

              3) accertare il possesso dei requisiti previsti dal regime transitorio stabilito ai sensi dell'articolo 40;

              4) verificare d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 e, ove ne accerti il difetto, darne comunicazione ai Consigli nazionali e alle amministrazioni pubbliche che hanno competenza sul relativo esercizio professionale;

 

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          g) sono acquisiti i pareri obbligatori del CNEL e dei Consigli nazionali competenti e sentiti i sindacati e le associazioni rappresentativi dei professionisti interessati.

TITOLO II
PROFESSIONI DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 15.
(Condizioni e presupposti).

      1. Ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione e in conformità a quanto stabilito agli articoli 2061 e 2229 del codice civile, le condizioni e i casi in cui può essere previsto che per l'esercizio di una professione è necessaria l'iscrizione a un apposito albo, previo superamento dell'esame di Stato, sono stabiliti con i decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 41 della presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) incidenza della professione su interessi generali meritevoli di specifica tutela;

          b) esigenza di tutela dell'affidamento della clientela e della collettività;

          c) rilevanza sociale dei costi derivanti dall'esercizio non corretto della professione;

          d) esercizio di funzioni di pubblico interesse;

          e) garanzia della concorrenza.

      2. Gli ordinamenti di categoria determinano:

          a) le competenze professionali sulla base del titolo di studi universitario e dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, identificando le prestazioni riservate ai sensi della legislazione vigente, in conformità ai princìpi della presente legge;

 

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          b) il titolo professionale;

          c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale;

          d) il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato;

          e) il regime delle incompatibilità;

          f) ulteriori requisiti per l'esercizio professionale nel rispetto dell'interesse generale.

      3. Sono previste la tassatività e la specialità delle attività riservate, ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, e l'unificazione degli Ordini professionali relativi a professioni omogenee.

Art. 16.
(Tirocinio ed esame di Stato).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 41, sono stabiliti le condizioni e i requisiti del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di Stato, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il tirocinio è volto all'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione;

          b) la durata del tirocinio non può essere superiore a due anni, salvo casi speciali;

          c) il tirocinio è svolto sotto la responsabilità di un professionista iscritto all'albo, con adeguata anzianità di iscrizione, anche se effettuato presso amministrazioni, società e aziende che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;

          d) il tirocinio può anche essere svolto parzialmente, mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato, in Paesi dell'Unione europea o in altri Paesi esteri, ai sensi della lettera c);

          e) deve essere stabilito un equo compenso in favore di chi svolge il tirocinio, tenendo conto dell'effettivo apporto del

 

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tirocinante, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni rese. La retribuzione economica non può comunque essere inferiore al 20 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali, anche se erogata con riferimento alle vigenti tariffe professionali.

      2. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.
      3. Nell'ambito della delega prevista dall'articolo 41, il Governo provvede a disciplinare l'esame di Stato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'esame deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e dell'attitudine necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale;

          b) l'esame deve prevalentemente basarsi su una verifica periodica dell'effettività del tirocinio, soggetta a valutazione tramite un sistema di crediti;

          c) nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi.

Art. 17.
(Albo professionale).

      1. Il professionista si iscrive all'albo del luogo ove ha domicilio professionale.
      2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono le modalità di formazione e di tenuta dell'albo.

Art. 18.
(Ordine professionale).

      1. Ai sensi del presente titolo, coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 15, sono organizzati in Ordine professionale,

 

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con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti.
      2. L'Ordine professionale è ente pubblico nazionale non economico, ha autonomia patrimoniale e finanziaria e determina con regolamento la propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. I regolamenti sono approvati dal Ministro della giustizia, che ha compiti di vigilanza sugli Ordini, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e).
      3. L'Ordine professionale è articolato in:

          a) un Consiglio nazionale, che assume la denominazione di Consiglio nazionale dell'Ordine della rispettiva categoria;

          b) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di Ordine della rispettiva categoria nel proprio ambito di competenza territoriale, secondo quanto previsto dal relativo ordinamento.

Art. 19.
(Ordine territoriale).

      1. L'ordinamento di categoria disciplina l'organizzazione dell'Ordine territoriale, prevedendo i seguenti organi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27, comma 2:

          a) il consiglio, composto da un numero di consiglieri determinato in rapporto al numero degli iscritti all'albo ed eletto dall'assemblea ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio conferisce le cariche, elegge il proprio presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine territoriale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero consiglio;

          b) l'assemblea, costituita dagli iscritti all'albo; l'assemblea elegge i componenti del consiglio e del collegio dei revisori dei conti; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli

 

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altri argomenti sottoposti dal consiglio; esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dall'ordinamento di categoria;

          c) il collegio dei revisori dei conti, composto, in relazione al numero degli iscritti all'albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti, eletti dall'assemblea ogni tre anni; il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive; il collegio dei revisori dei conti controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio.

Art. 20.
(Compiti dell'Ordine territoriale).

      1. Spettano all'Ordine territoriale, che li esercita tramite il consiglio, i seguenti compiti:

          a) garantire l'osservanza dei princìpi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera d);

          b) curare la tenuta e l'aggiornamento dell'albo nonché la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, dandone comunicazione al Consiglio nazionale;

          c) promuovere la formazione e l'aggiornamento permanenti degli iscritti all'albo, attraverso sistemi di valutazione stabiliti dagli ordinamenti di categoria;

          d) determinare, nel rispetto del bilancio preventivo, il contributo obbligatorio annuale che deve essere corrisposto da ogni iscritto per il finanziamento dell'Ordine territoriale e percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

          e) vigilare sul corretto esercizio della professione ed esercitare i conseguenti poteri disciplinari sugli iscritti all'albo;

          f) formulare pareri in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti;

 

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          g) esperire, su richiesta, il tentativo di conciliazione tra gli iscritti all'albo e i clienti che, nel caso di controversie relative ai compensi, possono farsi assistere anche da associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

          h) formulare i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;

          i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 18 e al presente comma.

Art. 21.
(Organizzazione e compiti del Consiglio nazionale).

      1. L'ordinamento di categoria disciplina l'organizzazione del Consiglio nazionale prevedendo che:

          a) il Consiglio nazionale è composto da un numero di consiglieri determinato in rapporto al numero degli Ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all'albo. Il Consiglio nazionale è eletto dai consigli degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nazionale conferisce le cariche, elegge il proprio presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio stesso, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio nazionale;

          b) il controllo della tenuta dei conti e della gestione del bilancio è affidato a un collegio dei revisori dei conti, composto da due membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti, nominati dal Ministro della giustizia ogni quattro

 

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anni. Il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

      2. Spettano al Consiglio nazionale i seguenti compiti:

          a) vigilare sul rispetto dei princìpi della presente legge;

          b) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;

          c) giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Ordine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del 1o gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;

          d) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;

          e) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni e organi di carattere nazionale e internazionale;

          f) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

          g) determinare la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'Ordine territoriale, previa esazione dei contributi a carico iscritti agli albi, e percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

          h) determinare gli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali;

          i) adottare i regolamenti ad esso delegati dall'ordinamento di categoria;

          l) accreditare i percorsi formativi;

          m) assicurare la compiuta informativa al pubblico sulle modalità di esercizio della professione;

          n) svolgere ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 18 e al presente comma.

 

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Art. 22.
(Disposizioni comuni).

      1. Gli ordinamenti di categoria prevedono i criteri sulla base dei quali l'Ordine territoriale può stabilire indennità per i membri dei diversi organi al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico, nonché le modalità di elezione del Consiglio nazionale e del consiglio dell'Ordine territoriale, prevedendo le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e le modalità dei relativi subentri, nel rispetto delle seguenti finalità:

          a) favorire la partecipazione degli iscritti;

          b) garantire la trasparenza delle operazioni elettorali;

          c) identificare le limitazioni all'elettorato attivo e all'elettorato passivo in presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.

Art. 23.
(Codice deontologico).

      1. Il codice deontologico per l'esercizio professionale assicura il corretto esercizio della professione nonché il decoro e il prestigio della professione medesima e garantisce i diritti dei cittadini utenti delle prestazioni professionali.
      2. Il codice deontologico è adottato e periodicamente aggiornato dal Consiglio nazionale, previa consultazione degli Ordini territoriali.
      3. Il codice deontologico è pubblicato e reso accessibile ai terzi da parte dell'Ordine professionale.

Art. 24.
(Pubblicità).

      1. L'esercizio professionale, in qualunque modo esercitato, deve essere oggetto di pubblicità informativa.

 

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      2. Il codice deontologico stabilisce le modalità con cui la pubblicità prevista dal comma 1 può essere resa dagli iscritti nel rispetto del principio della più ampia informazione.

Art. 25.
(Responsabilità disciplinare).

      1. Il professionista deve:

          a) rispettare le leggi e il codice deontologico;

          b) comportarsi in modo conforme alla dignità e al decoro professionali;

          c) provvedere all'aggiornamento della propria formazione professionale secondo quanto previsto dall'ordinamento di categoria.

      2. Il professionista che non ottempera ai doveri di aggiornamento professionale e che interrompe l'esercizio professionale per un periodo prolungato, secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento di categoria, è radiato dall'albo.

Art. 26.
(Sanzioni disciplinari).

      1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dall'ordinamento di categoria nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
      2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione.
      3. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

          a) l'avvertimento, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;

          b) la censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;

          c) la sospensione, che consiste nell'inibizione all'esercizio della professione da un minimo di un mese a un massimo di due anni;

 

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          d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.

      4. L'ordinamento di categoria determina le condizioni e le procedure con le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione; in ogni caso la sospensione cautelare non può avere durata superiore a un anno.
      5. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.
      6. Nel caso di società tra professionisti iscritti all'albo, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società se la violazione commessa è ricollogabile a direttive impartite dalla società.
      7. Nel caso di società interprofessionale, la cancellazione da uno degli albi nei quali la società è iscritta è causa legittima di esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.

Art. 27.
(Procedimento disciplinare).

      1. Gli ordinamenti di categoria disciplinano, nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento disciplinare, che ha inizio d'ufficio, su segnalazione del cliente o di chiunque vi abbia interesse.
      2. Gli ordinamenti di categoria prevedono e disciplinano l'affidamento dell'esercizio delle funzioni disciplinari a uno specifico organo, distinto dal consiglio dell'Ordine territoriale e presieduto da un magistrato.
      3. Il procedimento disciplinare è svolto assicurando:

          a) la contestazione degli addebiti;

          b) il diritto di difesa;

          c) la distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle giudicanti;

 

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          d) la motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;

          e) la facoltà dell'esponente con esclusione del potere di impugnativa, salvo quanto previsto dal comma 6.

      4. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla data della presunta violanzione e il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento stesso.
      5. Al procedimento disciplinare di cui al presente articolo non si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      6. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dall'Ordine territoriale è ammesso ricorso al Consiglio nazionale, salvo che l'ordinamento non preveda impugnazione davanti ad un'autorità diversa.
      7. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che regolano i procedimenti disciplinari delle professioni istituite prima dell'entrata in vigore della Costituzione.

Art. 28.
(Scuole di formazione e corsi di aggiornamento professionale).

      1. Gli ordinamenti di categoria possono istituire apposite scuole di alta formazione per i professionisti e i tirocinanti, ovvero possono prevedere i criteri sulla base dei quali l'Ordine territoriale, nel rispetto delle direttive del Consiglio nazionale, può istituire tali scuole, anche mediante convenzioni e con la partecipazione di amministrazioni pubbliche, istituti di formazione, casse di previdenza, sindacati e associazioni di professionisti.
      2. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro della giustizia, riconosce con decreto i titoli rilasciati dalle scuole ai fini della formazione e della ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione e vigila sull'esercizio

 

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delle funzioni in materia di formazione da parte degli Ordini territoriali.
      3. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono i criteri per la formazione ai fini del tirocinio e per l'aggiornamento professionale periodico degli iscritti. Sulla base di tali criteri e nel rispetto del principio di libera concorrenza, da parte di Ordini, associazioni e sindacati dei professionisti e casse di previdenza, possono essere promossi e organizzati, mediante adeguate strutture, seminari e corsi di formazione. I seminari e i corsi di formazione per l'aggiornamento professionale periodico degli iscritti sono altresì promossi e organizzati da soggetti privati, previa approvazione dell'Ordine cui sono rivolti.
      4. Le università e gli istituti del secondo ciclo di istruzione, di intesa con gli Ordini territoriali, possono istituire corsi per la preparazione all'esame di Stato e per l'aggiornamento professionale.

Art. 29.
(Associazioni degli iscritti agli albi).

      1. I professionisti iscritti agli albi possono pubblicizzare, nelle forme e con le modalità disciplinate dal codice deontologico, la propria partecipazione alle scuole, ai seminari e ai corsi previsti dall'articolo 28 nonché la propria appartenenza a un'associazione di professionisti di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. I professionisti iscritti agli albi, al fine di favorire l'identificazione di specifici profili professionali, possono costituire apposite associazioni dotate dei seguenti requisiti:

          a) l'associazione deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione e deve avere adeguate diffusione e rappresentanza territoriali;

          b) lo statuto dell'associazione deve prevedere come scopo la promozione del profilo professione nonché la formazione e l'aggiornamento professionali dei suoi iscritti;

 

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          c) lo statuto dell'associazione deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale;

          d) l'associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee al perseguimento delle proprie finalità di innalzamento dei livelli di qualificazione professionale e di aggiornamento professionale.

      3. Le associazioni di cui al presente articolo comunicano il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo al Ministero della giustizia ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e). Nel caso in cui sia accertata la mancanza dei suddetti requisiti è inibita all'associato la pubblicizzazione della propria appartenenza all'associazione medesima.

Art. 30.
(Regime tariffario).

      1. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di cui all'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati, sono stabilite, per le sole attività riservate rese nell'interesse generale, con decreto del Ministro che ha la competenza sugli interessi e sul settore economico di riferimento della professione su proposta del rispettivo Consiglio nazionale, sentiti il Consiglio di Stato e le associazioni sindacali più rappresentative, a livello nazionale, e le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
      2. Le tariffe prevedono livelli massimi e minimi, negoziabili dal cliente in relazione alle modalità, al tempo e ai risultati delle prestazioni. Sono nulli i patti difformi qualora prevedano una riduzione superiore a un terzo del compenso minimo stabilito sulla base dei livelli tariffari. Non sono comunque previsti livelli minimi per le prestazioni professionali rese in favore

 

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delle attività di volontariato definite ai sensi della legislazione vigente.
      3. In caso di controversia sull'applicazione delle tariffe, il consiglio dell'Ordine territoriale competente garantisce al soggetto che contesta la parcella professionale il diritto al contraddittorio e l'assistenza da parte di un rappresentante di una organizzazione sindacale o di tutela dei consumatori di sua fiducia.
      4. In sede di revisione delle tariffe deve essere privilegiata la struttura che consente di definire il costo forfettario delle prestazioni.

Art. 31.
(Politiche economiche per i professionisti).

      1. I provvedimenti che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire la formazione e l'aggiornamento professionali, lo sviluppo dell'occupazione e l'accesso al credito non possono escludere dalle categorie dei beneficiari coloro che esercitano le attività professionali di cui alla presente legge. In particolare devono essere privilegiate le società tra professionisti e interprofessionali costituite da giovani e quelle che costituiscono sedi operative in Cina.
      2. Ai professionisti di cui alla presente legge è riconosciuto un credito di imposta, determinato annualmente dalla legge finanziaria, per documentate attività di ricerca di elevato contenuto scientifico, tecnico e disciplinare.

Art. 32.
(Norma transitoria).

      1. I consigli degli Ordini in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino a sei mesi successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 41, con i quali, ai sensi dell'articolo 33, il rispettivo ordinamento di categoria è adeguato alle disposizioni della presente legge.

 

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Art. 33.
(Ordinamenti di categoria).

      1. Nell'esercizio della delega prevista all'articolo 41, il Governo provvede ad adeguare alle disposizioni della presente legge l'ordinamento di categoria delle professioni ordinistiche, di cui alla presente legge, anche al fine di procedere alla unificazione tra Ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano anche le modalità con cui procedere alle successive modificazioni e integrazioni degli ordinamenti di categoria, con cadenza almeno decennale, anche al fine di verificarne la rispondenza alle condizioni e ai presupposti di cui all'articolo 15.

TITOLO III
RICONOSCIMENTO DELLE
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Art. 34.
(Princìpi generali).

      1. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni professionali costituite da professionisti, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.
      2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei princìpi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo e oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
      3. Le associazioni professionali adottano un codice deontologico, vigilano sul comportamento degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare

 

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agli associati per le violazioni del medesimo codice.

Art. 35.
(Registro delle associazioni professionali).

      1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Registro delle associazioni professionali, di seguito denominato «Registro».
      2. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro le associazioni previste dall'articolo 34, in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 38, comma 1.

Art. 36.
(Attestato di competenza).

      1. È istituito l'attestato di competenza, con il quale le associazioni professionali di cui al presente titolo attestano il possesso dei prescritti requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista nonché un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione.
      2. Le associazioni professionali definiscono i requisiti che il professionista deve possedere ai fini del rilascio dell'attestato di competenza di cui al comma 1, tra i quali rientrano, in particolare:

          a) l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di percorsi formativi alternativi;

          b) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali;

          c) la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale.

      3. L'attestato di competenza non è requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali di cui al presente

 

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titolo ed è rilasciato a tutti i professionisti iscritti alle associazioni professionali che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 4.
      4. Il professionista, ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, deve altresì essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale di cui all'articolo 13.
      5. Il mancato rinnovo dell'iscrizione all'associazione professionale che ha rilasciato l'attestato di competenza comporta la perdita della validità dell'attestato stesso.

Art. 37.
(Obblighi dell'iscritto).

      1. L'iscritto all'associazione professionale ha l'obbligo di informare l'utenza, qualora richiesto, del proprio numero di iscrizione all'associazione e degli estremi dell'iscrizione dell'associazione stessa nel Registro.

Art. 38.
(Norme di attuazione).

      1. Il Ministro dello sviluppo economico, con apposito regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina la materia e fissa i requisiti che le associazioni professionali devono possedere per essere iscritte nel Registro, nonché per essere autorizzate a rilasciare gli attestati di competenza previsti dall'articolo 36, sulla base dei seguenti princìpi:

          a) gli statuti delle associazioni professionali devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi e la dialettica democratica tra gli associati ed escludere il fine di lucro;

          b) le associazioni professionali devono avere una struttura organizzativa e

 

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tecnico-scientifica consolidata e devono prevedere procedure operative adeguate all'effettivo e oggettivo raggiungimento delle finalità della associazione stessa, nonché adottare un codice deontologico che garantisca il corretto comportamento dei propri iscritti nei confronti degli utenti;

          c) devono essere definiti un limite temporale per la validità dell'attestato di competenza e le modalità per il suo rinnovo, determinati sulla base di elementi oggettivi che garantiscano la permanenza dei requisiti in capo al professionista.

      2. I codici deontologici di cui al comma 3 dell'articolo 34 e i requisiti stabiliti dalle associazioni professionali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 34 sono valutati dal Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'iscrizione delle medesime associazioni nel Registro.

Art. 39.
(Vigilanza).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sull'operato delle associazioni professionali al fine di verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti di cui al presente titolo, e ne dispone la cancellazione dal Registro, con la conseguente revoca dell'autorizzazione a rilasciare gli attestati di competenza previsti dall'articolo 36, nel caso ravvisi irregolarità nell'operato delle predette associazioni, perdita dei requisiti stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 38, comma 1, o prolungata inattività.

Art. 40.
(Norma transitoria).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico definisce un regime agevolato in relazione ai requisiti organizzativi stabiliti ai sensi del presente titolo in favore

 

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delle associazioni professionali iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca di dati del CNEL, istituita ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
      2. In ogni caso, le associazioni di cui al comma 1, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi del presente titolo entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro. A tale fine, le associazioni in possesso dei prescritti requisiti sono tenute a presentare apposita domanda di iscrizione nel Registro almeno sei mesi prima della scadenza del termine stabilito dal periodo precedente.

TITOLO IV
PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 41.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome, uno o più decreti legislativi per la disciplina delle materie di cui agli articoli 11, comma 4, 12, comma 2, 14, 15, 16 e 33, nel rispetto delle disposizioni e dei princìpi e criteri direttivi della presente legge.
      2. I decreti legislativi di attuazione della delega prevista dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli nazionali delle categorie interessate e sentiti i rispettivi sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta

 

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giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
      4. Qualora il termine di cui al comma 2 scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente ad esso, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di tre mesi.
      5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal presente articolo.

Art. 42.
(Regolamenti di attuazione).

      1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, da esercitare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, l'adozione di appositi regolamenti di attuazione della presente legge nelle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato.
      2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri interessati, con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 41. Con la medesima procedura si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni dei regolamenti.
      3. I regolamenti di cui al presente articolo 8 sono pubblicati in un apposito supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, unitamente alla ripubblicazione dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevista dall'articolo 41 precedente e delle altre disposizioni vigenti in materia di professioni intellettuali.
      4. Il Governo provvede, altresì, all'esplicita abrogazione delle norme che disciplinano le materie oggetto dei regolamenti di cui al presente articolo incompatibili con i medesimi regolamenti. Le abrogazioni previste ai sensi del presente comma hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti recanti la disciplina delle specifiche materie.

 

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Art. 43.
(Commissione di studio).

      1. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 41 nonché dei regolamenti di cui all'articolo 42 è istituita, con decreto del Ministro della giustizia, una apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici, esperti di particolare qualificazione professionale nonché esponenti di Ordini professionali, sindacati e associazioni di professionisti.

Art. 44.
(Principio di concertazione).

      1. Il Comitato unitario delle professioni, il Coordinamento delle libere associazioni professionali e le principali associazioni rappresentative delle professioni di cui alla presente legge, sono consultati dal Governo in merito alle scelte socio-economiche di carattere generale e nella fase di predisposizione del disegno di legge finanziaria annuale.
        


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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