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PDL 526

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 526



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUEMI

Disposizioni per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle associazioni e dei circoli enogastronomici

Presentata l'8 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di colmare il vuoto normativo presente nel nostro ordinamento statale per quanto riguarda la disciplina delle associazioni e dei circoli enogastronomici.
      Le associazioni bacchiche italiane sono prive di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato, che faciliti la loro importante opera, gratuita e senza fine di lucro, di promozione e di conoscenza, in Italia e all'estero, dei prodotti della nostra enogastronomia.
      Il turismo enogastronomico costituisce un fenomeno le cui potenzialità si sono rivelate, in questi ultimi anni, in forte espansione. Il turismo del vino movimenta in Italia un volume di affari di circa 1.500 milioni di euro all'anno e rappresenta, così, il nuovo cardine di sviluppo economico e sociale delle zone svantaggiate.
      In termini economici il turismo enogastronomico costituisce uno strumento che favorisce la crescita economica e sociale di molte realtà rurali considerate anche marginali perché caratterizzate da spopolamento e da un elevato tasso di disoccupazione e che generano uno sviluppo di tipo endogeno che valorizza le risorse interne e il patrimonio locale.
      Una forma di sviluppo importante che, valorizzando la cultura del luogo, consente di incrementare l'attrattiva dei territori caratterizzati da forti tradizioni vitivinicole ed enogastronomiche.
      Il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione dei circoli enogastronomici consentono di creare poli di attrazione turistica dove enogastronomia, artigianato, cultura, ambiente e storia si fondono, interagiscono e creano valore aggiunto.
      La commercializzazione e la valorizzazione congiunta dei prodotti vitivinicoli di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, dei prodotti di qualità riconosciuti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006
 

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del Consiglio, del 20 marzo 2006, delle produzioni agroalimentari tradizionali individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, e incluse nell'elenco nazionale già revisionato con il decreto direttoriale 25 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e da ultimo revisionato con il decreto direttoriale 18 luglio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005, con i prodotti tipici dell'artigianato e delle attrattive naturalistiche, culturali e storiche permettono una valorizzazione dell'offerta turistica anche enogastronomica.
      Un importante passo è stato fatto sia con la legge 27 luglio 1999, n. 268, recante la disciplina delle «strade del vino», che ha fissato princìpi e criteri generali per lo sviluppo «enogastronomico», affidando alle regioni il compito di dettare regole più certe e dettagliate in materia, sia con il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che ha innovato la previgente disciplina comunitaria, abrogando il regolamento (CE) n. 952/97 e superando il vecchio regolamento (CEE) n. 1360/78. In particolare, è stato ridefinito il quadro del sostegno comunitario per uno sviluppo rurale sostenibile, migliorando il regime di finanziamento delle associazioni dei produttori agricoli, valorizzando il ruolo delle unioni, rendendo possibile il riconoscimento di associazioni di produttori vitivinicoli, incentivando la costituzione regionale delle associazioni di produttori e delle relative unioni (il regolamento n. 1257/1999 è stato a sua volta sostituito e abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2007, dal nuovo regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005).
      La presente proposta di legge si inserisce, quindi, in un contesto ampiamente regolamentato a livello comunitario e regionale e mira a regolamentare, a livello nazionale, le associazioni bacchiche e i circoli enogastronomici presenti sul territorio italiano, come d'altronde già avvenuto Oltralpe.
      L'articolo 1 della proposta di legge riconosce, promuove e valorizza le associazioni e i circoli enogastronomici che hanno la finalità di promuovere e di valorizzare le realtà naturalistiche e i prodotti dell'enogastronomia locale delle realtà su cui insistono.
      L'articolo 2 pone tra i requisiti per ottenere il riconoscimento: la costituzione con atto pubblico; lo statuto; la sede nel territorio nazionale; la forma democratica dell'associazione o del circolo.
      L'articolo 3 individua l'ambito soggettivo di applicazione della normativa comprendendo oltre che i singoli produttori e le organizzazioni di produzione e di valorizzazione dei prodotti enogastronomici, anche i relativi associati non produttori.
      L'articolo 4 individua e disciplina i compiti e gli obiettivi delle associazioni e dei circoli enogastronomici, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.
      L'articolo 5 istituisce il Registro nazionale delle associazioni e dei circoli enogastronomici riconosciuti e pone, come condizione necessaria per i benefìci previsti dalla legge e per l'ottenimento dei contributi, l'iscrizione al Registro stesso.
      L'articolo 6 istituisce il Forum nazionale delle associazioni e dei circoli enogastronomici presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, che opera in base ai criteri e alle modalità stabiliti da un apposito regolamento predisposto dal Ministero in questione e adottato con decreto dello stesso Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 7 prevede la relativa copertura finanziaria.
      L'articolo 8 reca la data di entrata in vigore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento e finalità).

      1. La Repubblica promuove e valorizza le associazioni e i circoli enogastronomici, con finalità di pubblica utilità sociale e di divulgazione di una corretta educazione alimentare, volti a promuovere ed a valorizzare le realtà naturalistiche e i prodotti enogastronomici tipici e propri del territorio su cui operano.
      2. Le associazioni e i circoli enogastronomici sono esclusivamente i soggetti di natura pubblica o privata senza fini di lucro, riconosciuti ai sensi degli articoli 2 e 3.

Art. 2.
(Requisiti per il riconoscimento).

      1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, riconosce, ai fini della presente legge, le associazioni e i circoli enogastronomici in possesso dei seguenti requisiti:

          a) costituzione con atto pubblico;

          b) possesso di uno statuto da cui risulti certa la forma democratica dell'associazione o del circolo nonché il rispetto dei princìpi di trasparenza e di pubblicità ai quali devono conformarsi l'attività e la gestione del soggetto collettivo di cui si chiede il riconoscimento;

          c) sede legale nel territorio nazionale.

Art. 3.
(Ambito soggettivo di applicazione).

      1. La presente legge si applica alle associazioni ed ai circoli enogastronomici

 

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ai quali concorrono produttori, organizzazioni di produzione e di valorizzazione dei prodotti enogastronomici e tutti quei soggetti, singoli o associati, che, pur non produttori, contribuiscono a promuovere e a valorizzare le realtà naturalistiche ed i prodotti enogastronomici tipici del territorio, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 4.
(Compiti e obiettivi).

      1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, le associazioni e i circoli enogastronomici riconosciuti ai sensi della presente legge svolgono, autonomamente o in collaborazione con enti pubblici e con soggetti privati, prevalentemente i seguenti compiti:

          a) conservazione, promozione e valorizzazione dei prodotti del patrimonio enogastronomico del territorio su cui insistono ed operano, proteggendo e garantendo i prodotti tipici dell'area geografica di riferimento nonché la loro genuinità, per una piena tutela del consumatore realizzata anche grazie a una stretta integrazione fra territorio e prodotti destinati al consumo;

          b) promozione e organizzazione di ogni iniziativa idonea a conservare e a valorizzare le culture locali presenti sul territorio, in vista di un equilibrato sviluppo del turismo enogastronomico e, comunque, per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali;

          c) promozione e organizzazione di fiere e di corsi di formazione professionale, finalizzati all'assistenza tecnica nonché all'informazione scientifica e commerciale, in quanto attività idonee a diffondere la cultura alimentare ed enogastronomia;

          d) attuazione di ogni altra iniziativa idonea a incidere sulla programmazione e sulla gestione delle politiche nazionali, regionali e locali nel settore enogastronomico,

 

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nonché in ogni altra materia funzionalmente connessa.

Art. 5.
(Registro nazionale delle associazioni e dei circoli enogastronomici riconosciuti).

      1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Registro nazionale delle associazioni e dei circoli enogastronomici riconosciuti.
      2. L'iscrizione al Registro spetta alle associazioni e ai circoli enogastronomici riconosciuti ai sensi degli articoli 2 e 3. L'iscrizione può essere revocata solo se viene meno uno dei requisiti per il riconoscimento di cui al citato articolo 2.
      3. L'iscrizione al Registro è condizione e presupposto per essere ammessi al godimento di ogni beneficio, ausilio o sovvenzione previsti dalla presente legge, nonché per la fruizione di ogni ulteriore contributo pubblico previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 6.
(Forum nazionale delle associazioni e dei circoli enogastronomici).

      1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Forum nazionale delle associazioni e dei circoli enogastronomici, di seguito denominato «Forum», composto da un rappresentante dello stesso Ministero che lo presiede e da un rappresentante di ogni soggetto iscritto al Registro di cui all'articolo 5.
      2. Il Forum opera nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti in un apposito regolamento predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali e da adottare con decreto dello stesso Ministro, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. I compiti del Forum sono indicati in modo specifico nel regolamento di cui al

 

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comma 2, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4.
      4. Il Forum è preposto, in particolare, alla tenuta del Registro nazionale di cui all'articolo 5, ed è titolare di funzioni consultive e propositive.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    


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