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PDL 766

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 766



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FORLANI

Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia

Presentata il 17 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Sin dal Corpus iuris, il reato di denegata giustizia era oggetto di previsione normativa. La novella 17 colpiva quei magistrati che obbligavano i sudditi ad andare a implorare giustizia dall'imperatore, perché era stata loro negata dai magistrati locali. La novella 134 puniva con la multa di 3 libbre d'oro il giudice di quella provincia che, malgrado avesse ricevuto lettere rogatorie, trascurasse l'arresto di un malfattore che si fosse rifugiato nella provincia; la medesima pena era comminata agli ufficiali del giudice.
      Il moderno Stato di diritto si fonda sulle garanzie di imparzialità del giudice, ma sin dallo Statuto albertino - che quelle garanzie riconosceva e traduceva nei princìpi di inamovibilità (articolo 69), di predeterminazione del giudice naturale (articolo 71) e di legalità del giudizio (articolo 72) - la loro vigenza non ha mai ostato a un sistema sanzionatorio nei confronti del diniego di giustizia. Il modo di riparare ai vizi della legge o all'imperfetta organizzazione degli uffici giudiziari non è mai il silenzio del magistrato, il quale equivarrebbe a una sospensione della giustizia. Per questo motivo la legge stessa prevedeva il caso del silenzio, allo scopo di impedire che i giudici si astenessero dal giudicare.
      Il rifiuto di ministero e la denegata giustizia vengono contemplati per la prima volta dall'articolo 235 del primo codice penale unitario del Regno d'Italia, secondo cui «qualunque giudice e qualunque autorità amministrativa, che sotto qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, avrà ricusato d'esercitare un atto del suo ministero, e di fare giustizia alle persone che glielo avranno richiesto, ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l'avvertimento e l'ordine dell'autorità superiore, sarà punito con la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi, e con la multa estensibile a lire trecento». A questa previsione
 

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facevano da «pendant» rigorose normative che evidentemente da essa ricevevano impulso ed efficacia: già oltre un secolo fa l'articolo 231 del codice di procedura penale imponeva che la persona fosse interrogata entro le 24 ore dalla data dell'arresto o della spontanea presentazione.
      Diversa è la questione dell'avvertimento o dell'ordine dell'autorità superiore, visto che i princìpi costituzionali sopravvenuti hanno eliminato qualsiasi forma di subordinazione gerarchica nella carriera giudicante; essi però non sono incompatibili con una forma di controllo dell'efficacia organizzativa degli uffici giudiziari, la quale, senza entrare nel merito del procedimento giurisdizionale sul quale il magistrato procedente resta pienamente dominus, responsabilizzi il capo dell'ufficio nei confronti di patenti violazioni del dovere di fare giustizia. Ecco perché questa proposta di legge (articolo 6) propone la responsabilità solidale del capo dell'ufficio, che può liberarsene soltanto dimostrando di essersi attivato per rimuovere le forme di inefficienza riscontrate in concreto.
      Più in generale, è ben vero che la possibilità di errore è connaturata al processo, ma l'esistenza, all'interno del processo, di appositi mezzi di impugnazione finalizzati all'eliminazione dell'errore non costituisce ragione di incompatibilità fra processo e responsabilità del giudice; appaiono infondate anche le obiezioni di chi assume che la previsione, in sé, di tale responsabilità contrasterebbe con gli articoli 101, 104 e 108 della Costituzione, compromettendo l'imparzialità della magistratura, con l'attribuire alle parti uno strumento di pressione idoneo a influenzarne le decisioni. La possibilità di un «controprocesso», con finalità sanzionatorie a carico del magistrato, farebbe sorgere in lui, al momento della decisione di ogni controversia, un elemento di interesse personale alla prudenza, al conformismo, alle scelte meno rischiose in relazione agli interessi economici coinvolti nella causa, in contrasto con il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge.
      Argomentare che da un sistema di responsabilità del giudice purchessia deriverebbe la lesione della sua stessa indipendenza, che ha per presupposto uno status di piena libertà da ogni influenza e intimidazione esterne, significa ignorare gli ormai dirimenti motivi di diritto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 9-18 gennaio 1989. Il rischio della forza psicologica di dissuasione dalla reiterazione di decisioni identiche o analoghe alla precedente, implicito in un sistema di responsabilità, fu dalla Corte esplicitamente escluso; già nella sentenza n. 2 dell'11 marzo 1968 essa aveva dichiarato che «L'autonomia e l'indipendenza della magistratura e del giudice ovviamente non pongono l'una al di là dello Stato, quasi legibus soluta, né l'altro fuori dall'organizzazione statale».
      Tutta l'evoluzione dell'ordinamento della magistratura tende ormai a negare ambiti di immunità, confutando la compromissione dell'indipendenza della magistratura e di ogni evoluzione giurisprudenziale a seguito dell'assunto per cui i giudici sarebbero spinti all'adesione forzata a princìpi giurisprudenziali consolidati, per porsi al riparo da responsabilità. Neppure sembra applicabile la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 40/32 del 29 novembre 1985, secondo cui i giudici sono immuni da azioni civili per danni derivanti da atti realizzati nell'esercizio delle loro funzioni, e ciò perché la Corte costituzionale ne ravvisò il carattere non cogente; infine, la stessa Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto infondata la tesi secondo cui una legge sulla responsabilità civile dei giudici indebolirebbe la funzione giurisdizionale nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
      Ma tali obiezioni, respinte dalla Corte costituzionale con riferimento alla responsabilità da decisione positivamente assunta dal magistrato, sono vieppiù infondate quando trattasi di un non-atto, di un silenzio contra ius, cioè di un inadempimento dei doveri di pronunciare giustizia. I citati precedenti del periodo albertino, mai ritenuti incompatibili con l'ordinamento,
 

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lo dimostrano. Fu mera scelta di discrezionalità politico-legislativa quella di non riprodurre nelle successive codificazioni analoghe fattispecie di reato: ma il disvalore della denegata giustizia non fu mai messo in dubbio, proprio perché sarebbe un fuor d'opera assumere che l'indipendenza del giudice possa estrinsecarsi anche nel «non liquet».
      Assunto il disvalore della condotta (o meglio dell'assenza di condotta), è interessante notare come l'evoluzione legislativa abbia inteso «circoscriverne» la portata incriminatrice. Si cominciò, nel codice di procedura penale del 1913, istituendo rimedi processuali contro il diniego di giustizia: l'articolo 135 del codice Finocchiaro Aprile apprestava un'interessantissima forma di impugnazione contro il silenzio. Soppressa nel codice Rocco, qui si propone di riportarla in vita quanto meno per gli strumenti cautelari; essa letteralmente recitava: «Ogni illegale omissione o rifiuto di decidere sopra una domanda diretta all'esercizio di una facoltà conceduta per l'esercizio dell'attività processuale delle parti di un procedimento giurisdizionale, è causa di nullità, purché immediatamente o nel primo atto successivo alla notizia avutane sia fatta espressa riserva di dedurre l'eccezione relativa».
      Quasi a bilanciamento di una tale causa di nullità, a ragion veduta la Commissione Reale, incaricata della redazione del codice del 1913, respinse la proposta (avanzata alla Camera dei deputati da Turati, che espresse il timore si sancisse «una specie di immunità per i magistrati») di una formula di responsabilità dei funzionari cui fosse rimproverabile la nullità, non limitata ai soli cancellieri e agli ufficiali giudiziari. In un ordinamento che conosceva ancora la previsione per cui «i magistrati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono obbligati ad osservare le norme stabilite dai codici di procedura civile e penale, anche quando l'inosservanza non comporta nullità od altra sanzione particolare» (oggi la si riterrebbe una pleonastica clausola di stile), «pensatamente non si è voluto cointeressare il giudice nella nullità e ragionevole è sembrato limitare la sanzione al cancelliere ed all'ufficiale giudiziario, anche perché l'articolo parla di rifiuto o negligenza nell'adempimento di un dovere di ufficio» (Enciclopedia del diritto penale italiano, a cura di E. Pessina, parte II, volume I, Milano, 1920, pag. 793).
      Il passo successivo avvennne quando, nel codice penale del 1930, l'articolo 328, secondo comma, subordinò l'applicazione al giudice o al pubblico ministero del reato di omissione o rifiuto di atti d'ufficio alla concorrenza delle «condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile». Agganciare l'incriminazione per diniego di giustizia alla responsabilità civile significava, al di là dell'applicabilità o meno della condizione di procedibilità dell'autorizzazione del Ministro, rinviare a un ambito nel quale da sempre (articolo 783 del codice di procedura civile del 1865, poi articolo 55 del vigente codice di procedura civile, ora abrogato) la denegata giustizia si accompagnava alle sole ipotesi di «dolo, frode o concussione». Ecco perché quella disciplina è stata sostanzialmente «sterilizzata».
      La presente proposta di legge intende ridare efficacia alla sanzione penale della denegata giustizia e, per farlo, piuttosto che operare su un'improbabile figura delittuosa di cui provare il dolo (qual è l'articolo 328 del codice penale anche nelle sue successive formulazioni, compresa quella vigente, di cui comunque si mantiene intatta l'operatività), l'unica possibilità è quella di agire con una previsione contravvenzionale che consenta di incriminare anche condotte caratterizzate da colpa.
      La disposizione centrale della proposta di legge (articolo 7) si ricollega perciò a innovative proposte in ordine alla concreta attuabilità del giusto processo nelle varie materie, a proposito del contenzioso civile, amministrativo e penale, che non possono non passare attraverso la predeterminazione di una ragionevole durata del processo nelle sue varie fasi. Le novelle legislative sin qui intervenute a tutela del cittadino, garantendogli l'accesso agli atti
 

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del procedimento amministrativo e la trasparenza dello stesso (legge 7 agosto 1990, n. 241), impongono analogicamente la tutela di pari diritti in materia di contenzioso giurisdizionale, non essendo possibile parlare di giusto processo senza l'individuazione di un responsabile del giusto processo medesimo.
      Necessario complemento dell'introduzione di tale meccanismo, a garanzia del dovere di concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, il procedimento giurisdizionale ovvero il subprocedimento giurisdizionale, è la decorrenza di un termine che, in quanto non sia già direttamente disposto per legge, ai sensi dell'articolo 5 è compito del Ministro della giustizia determinare. Nel farlo, dovrà uniformarsi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul termine ragionevole di cui all'articolo 6, primo paragrafo, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
      Non può dirsi che gli uffici ministeriali non siano attrezzati a farlo, visto che il regolamento di organizzazione del Ministero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia, una Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani [articolo 4, comma 2, lettera c)] competente, tra l'altro, su: contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo; procedure relative all'osservanza di obblighi internazionali aventi ad oggetto la protezione dei diritti dell'uomo; adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani; contenzioso in materia di responsabilità civile dei magistrati.
      Le determinazioni, per essere assunte ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, necessiteranno comunque del previo parere del Consiglio superiore della magistratura per i procedimenti o i subprocedimenti civili e penali, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per i procedimenti o i subprocedimenti giurisdizionali amministrativi, del Consiglio di presidenza della Corte dei conti per i procedimenti o i subprocedimenti giurisdizionali contabili e del Consiglio della magistratura militare per i procedimenti o i subprocedimenti giurisdizionali militari. Ma, visto che non si può più chiedere al cittadino di pagare per i ritardi degli uffici, la legge fissa, per la conclusione del procedimento dinanzi al medesimo magistrato, un termine di un anno per la rispettiva parte dei procedimenti, laddove non siano assunte determinazioni contenenti un termine maggiore.
      La citata responsabilità del titolare dell'ufficio giudiziario procedente (articolo 6), invece, è solo civile, attivabile a seguito dell'azione penale contro il magistrato procedente contravventore: nella liberatoria si è appositamente provveduto a non richiedere al capo dell'ufficio condotte che, decampando dalle sue competenze organizzative, potessero essere vissute come un'ingerenza nell'indipendenza del giudice nella conduzione e nella decisione del procedimento giurisdizionale.
      Il risarcimento da ingiusto processo deve essere esperibile nei confronti del responsabile in maniera immediata e diretta: alla contravvenzione conseguirà quindi un titolo di responsabilità del magistrato verso il cittadino danneggiato. Occorre perciò sostituire la norma attualmente vigente (legge 24 marzo 2001, n. 89), che consente la sola riparazione mediante un indennizzo sul quale la giurisprudenza è ulteriormente ostruzionistica, introducendo invece la possibilità di conseguire un risarcimento patrimoniale e morale per chi abbia ingiustamente patito la durata eccessiva di un processo.
      Il risarcimento da ingiusto processo deve valere per tutto il contenzioso giurisdizionale, in modo da eliminare le copiose sentenze di condanna comminate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per il ritardo o il diniego di giustizia; risulta auspicabile per il cittadino danneggiato ricevere adeguata tutela mediante esperimento di un'azione immediata e diretta nei confronti del responsabile, mentre
 

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la legge n. 89 del 2001 (di cui comunque si mantiene l'operatività, esclusivamente per il pregresso) non ha affrontato tale tematica e conseguentemente si è limitata a disciplinare un meccanismo elusivo del diritto riconosciuto dai giudici di Strasburgo.
      La responsabilità civile del contravventore, nella presente proposta di legge, segue le regole generali dell'equo indennizzo, ma include la colpa non grave; ciò a differenza della responsabilità civile di cui al capo I, per fatti diversi dal diniego di giustizia, nella quale si è scelto di mantenere la sanzionabilità civile solo per dolo o colpa grave. Per l'incuria nel decidere, il magistrato dovrà essere chiamato a rispondere personalmente (salvo il citato caso di solidarietà del capo dell'ufficio), ma la possibilità di escutere lo Stato - entro i margini di operatività dell'articolo 28 della Costituzione - consentirà di apprestare una garanzia pubblica all'obbligo di equa riparazione. Peraltro, per gli ambiti coperti da obbligazioni internazionali dello Stato, continueranno a vigere nei confronti di questo i procedimenti per la riparazione per l'ingiusta detenzione, di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale e all'articolo 102 delle norme di attuazione del medesimo codice, e quello di riparazione dell'errore giudiziario, di cui all'articolo 645 del codice di procedura penale.
      Lo strumento risarcitorio è costruito come alternativo alla possibilità che, in determinati casi, operi uno strumento ripristinatorio che, sulla falsariga di quanto già previsto in materia di termini per il primo interrogatorio e per il riesame, caduchi il diniego di giustizia: esso (articolo 9) opera sulla falsariga del citato articolo 135 del codice Finocchiaro Aprile, consentendo l'impugnazione del silenzio del giudice sulla richiesta di pronunciarsi su un'istanza cautelare.
      Il «tripode» punitivo della denegata giustizia - dopo il reato contravvenzionale e l'illecito civile - si completa con la previsione (articolo 8) di un'apposita causa di responsabilità disciplinare.
      L'altro «binario» della presente proposta di legge riscrive la normativa sulla responsabilità civile dei giudici, ispirandosi da un lato alla giurisprudenza costituzionale e dall'altro alle proposte sempre più decisamente presentate a livello politico-parlamentare per risolvere la questione.
      Nonostante il plebiscitario esito della consultazione referendaria tenutasi sul tema nel 1987, la legge 13 aprile 1988, n. 117, di fatto snaturò e vanificò il diritto al conseguimento del risarcimento del danno per una condotta dolosa o colposa del giudice. Essa stravolse il risultato del referendum e il principio stesso della responsabilità personale del magistrato, per affermare quello, opposto, della responsabilità dello Stato: vi si prevede che il cittadino che abbia subìto un danno ingiusto a causa di un atto doloso o gravemente colposo da parte di un magistrato non possa fargli causa, ma debba invece chiamare in giudizio lo Stato e chiedere ad esso il risarcimento del danno. Se poi il giudizio sarà positivo per il cittadino, allora sarà lo Stato a chiamare a sua volta in giudizio il magistrato che, a quel punto, potrà rispondere in prima persona, ma solo entro il limite di un terzo di annualità di stipendio. Quella legge ha così raggiunto il risultato di confermare un regime di irresponsabilità per i magistrati.
      L'inadeguatezza della legge n. 117 del 1988 è dimostrata dal fatto che, ad oltre diciotto anni dalla sua entrata in vigore, non si registra una sola sentenza di condanna dello Stato italiano per responsabilità colposa del giudice, nonostante le numerosissime sentenze con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha acclarato inadempimenti dello Stato italiano. L'esigenza di rivedere la legge n. 117 del 1988 è ora avvertita anche al fine di dare piena attuazione alla novella costituzionale approvata sul tema del giusto processo, nonché al fine di dare concreta esecuzione del principio consacrato dall'articolo 28 della Costituzione: tali norme subiscono ingiustificabili limitazioni in riferimento alla responsabilità dei giudici.
      Ecco perché la presente proposta di legge intende (fatte salve le norme sugli organi collegiali, di cui all'articolo 4) ispirare il sistema della responsabilità
 

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civile dei magistrati alla «grande regola» della responsabilità aquiliana, nel sistema riconducibile agli altri pubblici funzionari (ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione e con la possibilità di agire in regresso verso lo Stato). Ciò con due sole eccezioni: la limitazione al dolo e alla colpa grave (articolo 3) e la garanzia di insindacabilità (articolo 2) che fu riconosciuta nella citata sentenza n. 18 del 1989, per la quale «l'autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme di diritto (...) non può dar luogo a responsabilità del giudice».
      Nel contempo, come ebbe modo di concludere la relazione al disegno di legge che nella medesima direzione fu presentato dal senatore Borea nella XIV legislatura (atto Senato n. 1427), approvando la presente proposta di legge «si avrà la possibilità di chiamare in causa direttamente il magistrato che abbia errato dolosamente o per colpa grave, restituendo ai tanti magistrati seri e preparati la dignità di essere responsabili dei propri atti».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
NORME SULLA RESPONSABILITÀ
DEI MAGISTRATI

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, anche onoraria, amministrativa, contabile, militare e speciali che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché ai soggetti estranei a tali magistrature che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.
      3. Ai fini della presente legge, il termine «magistrato» si intende riferito a tutti i soggetti indicati ai commi 1 e 2.

Art. 2.
(Insindacabilità).

      1. Il magistrato non è perseguibile, né in sede penale né in sede civile né in sede disciplinare, per l'interpretazione e per l'applicazione del diritto compiuta nell'esercizio dell'attività giudiziaria.
      2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove.

Art. 3.
(Responsabilità civile).

      1. Al di fuori dei casi di cui al capo II, il magistrato che, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad esso conferite dalla

 

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legge, cagiona ad altri un danno ingiusto ai sensi del comma 2 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione della giustizia qualora, ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione e in base alle norme e ai princìpi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato. L'amministrazione che ha risarcito il terzo del danno cagionato dal magistrato si rivale agendo contro quest'ultimo ai sensi degli articoli 18 e 19 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
      2. È danno ingiusto, agli effetti previsti dal comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che il magistrato abbia commesso per dolo o per colpa grave. Costituiscono colpa grave:

          a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

          b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

          c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

          d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

      3. La proposizione dell'azione di cui al comma 1 non osta alla presentazione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale e all'articolo 102 delle norme di cui al decreto legislativo 29 luglio 1989, n. 271, né alla presentazione della domanda di riparazione per l'errore giudiziario di cui all'articolo 645 del codice di procedura penale.
      4. Per il risarcimento del danno cagionato in conseguenza di un fatto costituente

 

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reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni si applicano gli articoli da 2043 a 2059 del codice civile, secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti e in ottemperanza all'articolo 28 della Costituzione. Per l'azione di regresso dello Stato che è tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato, si procede ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo.

Art. 4.
(Responsabilità dei componenti gli organi giudiziari collegiali).

      1. Per il danno ingiusto, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, che è derivato da atti o da operazioni di collegi giurisdizionali, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che hanno fatto constatare nel verbale il proprio dissenso, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 125 del codice di procedura penale e al terzo comma dell'articolo 131 del codice di procedura civile, come sostituiti rispettivamente, dai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché di cui al comma 4 del presente articolo. Il magistrato componente l'organo giudiziario collegiale risponde, altresì, ai sensi dell'articolo 3, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivato dall'inosservanza di obblighi di sua specifica competenza.
      2. Il comma 5 dell'articolo 125 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «5. Dei provvedimenti collegiali può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicare nominativamente, ha eventualmente espresso su ciascuna delle questioni

 

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decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio».

      3. Il terzo comma dell'articolo 131 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Dei provvedimenti collegiali può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicare nominativamente, ha eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio».

      4. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 125 del codice di procedura penale, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche ai provvedimenti di altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 131 del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, si applicano anche ai provvedimenti dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. In tali casi, il verbale delle deliberazioni è redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed è sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso.
      5. Il giudice davanti al quale è proposta l'azione di responsabilità civile ai sensi dell'articolo 3 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilità e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio.

 

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      6. I modelli di verbale dei provvedimenti collegiali restano definiti ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 16 aprile 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1988, e successive modificazioni. Restano determinate ai sensi del medesimo decreto le modalità di conservazione dei plichi sigillati e quelle della loro distruzione. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare le disposizioni del predetto decreto, allo scopo di uniformare a quanto previsto dalla presente legge i modelli dei verbali di cui al comma 5 dell'articolo 125 del codice di procedura penale e al terzo comma dell'articolo 131 del codice di procedura civile, come sostituiti, rispettivamente, da commi 2 e 3 del presente articolo, nonché al comma 4 del presente articolo, e le modalità di conservazione dei plichi sigillati e quelle della loro distruzione quando sono decorsi i termini di prescrizione dell'azione di cui all'articolo 3.

Capo II
NORME PER IL CASO DI DINIEGO
DI GIUSTIZIA

Art. 5.
(Obblighi inerenti alla conclusione del procedimento giurisdizionale).

      1. Il magistrato ha il dovere di concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, il procedimento giurisdizionale ovvero il subprocedimento giurisdizionale di sua competenza, sia che esso consegua obbligatoriamente a un'azione o istanza, sia che esso debba essere iniziato d'ufficio.
      2. Il Ministro della giustizia determina per ciascun tipo di procedimento o di subprocedimento giurisdizionale, in quanto non sia già direttamente disposto per legge, il termine entro cui esso deve concludersi, uniformandosi alla giurisprudenza della

 

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Corte europea dei diritti dell'uomo sul termine ragionevole di cui all'articolo 6, primo paragrafo, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. La determinazione di cui al precedente periodo è assunta previo parere del Consiglio superiore della magistratura per i procedimenti o i subprocedimenti civili e penali, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per i procedimenti o i subprocedimenti giurisdizionali amministrativi, del Consiglio di presidenza della Corte dei conti per i procedimenti o i subprocedimenti giurisdizionali contabili e del Consiglio della magistratura militare per i procedimenti o subprocedimenti giurisdizionali militari. Le determinazioni di cui al presente comma sono adottate, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica.
      3. Il termine di cui al comma 2 decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, dell'istanza o dell'azione, se il procedimento giurisdizionale è ad iniziativa di parte.
      4. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine di conclusione del procedimento davanti al medesimo magistrato è di un anno per la rispettiva parte dei procedimenti.

Art. 6.
(Responsabile del giusto procedimento giurisdizionale).

      1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, l'unità organizzativa responsabile del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 è il titolare dell'ufficio giudiziario procedente o il magistrato designato dallo stesso nella rispettiva fase del procedimento.
      2. Il responsabile di cui al comma 1 provvede ad assegnare a sé o ad altro magistrato dell'ufficio il procedimento giurisdizionale. Fino al deposito della decisione conclusiva del procedimento, il soggetto

 

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di cui al comma 1 è civilmente responsabile ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in solido con il magistrato procedente.
      3. Il responsabile del giusto procedimento giurisdizionale ha, nei confronti del magistrato procedente, la facoltà di richiedere per iscritto se, per l'adeguato e sollecito svolgimento del procedimento, necessitano misure organizzative particolari e ulteriori rispetto a quelle ordinarie dell'ufficio. In caso di diniego, egli è liberato dalla responsabilità solidale di cui al comma 2.

Art. 7.
(Diniego di giustizia).

      1. Il magistrato che, senza giustificato motivo, rifiuta, omette o ritarda il compimento di atti del suo ufficio, quando sono decorsi inutilmente il termine di legge per il compimento dell'atto giurisdizionale ovvero il termine fissato con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con l'ammenda fino a 5.000 euro e con la pubblicazione della sentenza penale di condanna a sue spese.
      2. Rileva, ai fini del giustificato motivo di cui al comma 1, la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione.
      3. Per il risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, cagionato in conseguenza di un fatto di cui al comma 1, si applica l'articolo 2056 del codice civile, con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

          a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine di cui al comma 1;

          b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate

 

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forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

      4. La proposizione dell'azione prevista dal comma 3 del presente articolo non osta alla presentazione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale e all'articolo 102 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, né alla presentazione della domanda di riparazione dell'errore giudiziario, di cui all'articolo 645 del codice di procedura penale.
      5. All'azione di cui al comma 3 del presente articolo si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 3.

Art. 8.
(Responsabilità disciplinare).

      1. L'abituale eccessivo ritardo nel compimento degli atti inerenti all'esercizio della funzione giudiziaria, salvo che ricorrano gravi motivi di giustificazione, dà luogo a giudizio disciplinare nei confronti del magistrato.
      2. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione penale di cui all'articolo 7. Resta ferma la facoltà del Ministro della giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.

Art. 9.
(Atto tacito di rigetto).

      1. Ogni illegale omissione o rifiuto di decidere su una domanda diretta all'adozione, alla modifica o alla revoca di misure cautelari nell'ambito di un procedimento giurisdizionale civile, penale o amministrativo è suscettibile di impugnazione come atto tacito di rigetto, purché sia fatta espressa riserva di dedurre la relativa

 

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impugnazione immediatamente o nel primo atto successivo al ricevimento della notizia dell'omissione o rifiuto.
      2. La parte che impugna il silenzio-diniego ai sensi del comma 1 del presente articolo non può proporre azione civile ai sensi dell'articolo 7 né costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale.
      3. La disposizione di cui al comma 2 del presente articolo non osta alla presentazione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale e all'articolo 102 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, né alla presentazione della domanda di riparazione dell'errore giudiziario, di cui all'articolo 645 del codice di procedura penale.

Art. 10.
(Abrogazioni e norma transitoria).

      1. La legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, è abrogata, ad eccezione degli articoli 10, 11 e 12.
      2. La legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni, è abrogata, ad eccezione dell'articolo 1.
      3. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, continua ad applicarsi il procedimento di cui alla medesima legge n. 89 del 2001, e successive modificazioni.

Art. 11.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
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