Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1044

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1044



 

Pag. 1


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Riconoscimento di ricorrenze religiose quali festività agli effetti civili

Presentata il 9 giugno 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Con il Concilio Vaticano II, le feste di carattere popolare-religioso sono state in parte soppresse o limitate alla sola zona di appartenenza alla parrocchia, mentre è stata mantenuta la celebrazione per tutti i credenti di quelle altamente significative per il culto e per la Chiesa.
      Tuttavia, vi sono festività che pur trascendendo l'ambito locale sono state soppresse dal calendario civile, ben dopo il Concordato del 1929 con la Santa Sede, su iniziativa del Governo italiano.
      Per gli effetti civili, le festività religiose riconosciute come tali sono elencate dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive». Tale legge è stata in gran parte modificata dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, recante «Disposizioni in materia di giorni festivi», che ha soppresso alcuni giorni festivi validi «agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici». Essi sono:

          il giorno della festa di San Giuseppe;

          il giorno dell'Ascensione;

          il giorno del Corpus Domini;

          il giorno della festa dei Santi apostoli Pietro e Paolo ripristinata solo per il comune di Roma, quale festa del Santo patrono.

      Le modificazioni apportate dalla citata legge n. 54 del 1977 furono decise dal Governo di allora quale misura per migliorare «la negativa incidenza sulla produttività sia delle aziende che dei pubblici uffici», compromessa da una loro celebrazione infrasettimanale.
      Con la presente proposta di legge si intende ripristinare le festività soppresse dal calendario civile e celebrare nuovamente ciò che il sentimento popolare non

 

Pag. 2

ha mai dimenticato, in un Paese, quale l'Italia, dove le tradizioni cristiane e cattoliche sono radicate e fanno parte della tradizione non solo spirituale, ma anche culturale delle sue comunità.
      Mi rendo conto che quando si parla di «mescolamenti» tra religione e Stato, sovente il pensiero laico tende ad irrigidirsi, ritraendosi o attaccando simili proponimenti.
      Ma lo sforzo odierno di costruire uno Stato laico a tutti i costi, limitando qualsiasi comportamento o situazione che possa ricordare o affermare i valori cristiani e cattolici della maggioranza dei cittadini, è un'attitudine antistorica (come il 1989 ha mostrato a molti governi dell'Europa orientale) e ingiustificata, a meno che l'obiettivo non sia quello di erodere gradualmente qualsiasi riferimento al nostro passato e ai valori di vita e di pensiero dell'occidente.
      L'Europa è un melting-pot di culture e di popoli, elemento questo che la contraddistingue e che la ha arricchita e continua ad arricchirla, ma un melting-pot che si è sviluppato nei secoli, in larghissima misura, nella condivisione di valori cristiani maturati e diffusi (è un dato reale) dal cattolicesimo. E il passato non si dimentica con un «colpo di penna» di un legislatore.
      Vale la pena sottolineare che in altri Paesi dell'Unione europea queste festività sono celebrate dal calendario civile.
      È indubbio, inoltre, che reintrodurre la celebrazione di queste festività, nei giorni loro propri, non possa incidere in negativo, con livelli significativi, sulla situazione economica del Paese.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le ricorrenze religiose di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, celebrate nella loro naturale cadenza di calendario, sono riconosciute festività agli effetti civili.

      2. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è abrogato.

Art. 2.

      1. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Le consuetudini recepite dai contratti collettivi di categoria, sia integrativi sia aziendali, o deliberate dagli organi elettivi locali o riconosciuti con atti di autorità ecclesiastiche locali, concernenti la ricorrenza della festa del Santo Patrono, sono riconosciute agli effetti civili limitatamente al territorio a cui si riferiscono».

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su