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PDL 943

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 943



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BENEDETTI VALENTINI

Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

Presentata il 31 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di dare una risposta durevole e sistematica a varie esigenze, pratiche e di principio, che si sono con tutta evidenza manifestate nel corso degli ultimi anni, in relazione a un aspetto quanto mai delicato della procedura penale: quello dell'applicazione delle misure cautelari coercitive e degli strumenti di garanzia e di riesame che possono essere attivati nei confronti dei provvedimenti adottati.
      Molte sono, invero, le istanze che salgono all'attenzione del legislatore. Ma in questa sede, per una considerazione di priorità, si intende farsi carico in particolare di alcune esigenze, alle quali sembra di poter fornire ragionevole e funzionale soluzione.
      La prima e più importante è quella di allontanare la sede giudiziaria del riesame da quella in cui vengono emesse le ordinanze per misure coercitive. Sono evidentissimi i motivi di opportunità che suggeriscono questa scelta, dovendosi fugare e prevenire qualsiasi sospetto di influenza o condizionamento ambientale delle decisioni, chiamate a verificare in riesame quanto viene stabilito specialmente in fatto di libertà personale. La seconda esigenza è quella di ristabilire il principio delle pari dignità e potestà sub lege di tutti i tribunali della Repubblica; principio che - volendo essere sinceri - è stato violato più volte, con esiti molto negativi sul piano pratico, anche a voler prescindere da pur inquietanti quesiti di carattere costituzionale. Una terza esigenza, ancora, è quella di non accentrare ulteriormente competenze ed incombenze in capo ai tribunali dei capoluoghi distrettuali, dei quali è vano ed insincero lamentare l'ingolfamento, se poi non si fa nulla per decongestionarli; al contrario ci si avvita nella perniciosa spirale di accumulo di competenze e richiesta inarrestabile di nuovo personale, a scapito magari delle decine di tribunali che non hanno sede nei capoluoghi, ma proprio per questo possono assicurare al territorio un servizio più pronto ed accessibile. Infine, un'altra esigenza
 

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risulta quella di non confondere i due livelli, del riesame e dell'appello, né indurre nei medesimi quegli elementi di influenza e condizionamento che, a loro volta, sembrano al momento francamente inevitabili.
      A queste esigenze - ma potremmo dire anche ad altre - abbiamo ritenuto di soccorrere in sintesi, ponendo in capo a tutti i tribunali della Repubblica la potestà di svolgere funzione di riesame, corrispondentemente all'assoggettamento di tutti i tribunali al riesame di altro analogo organo collegiale. Abbiamo concepito un meccanismo, in definitiva, molto semplice e in ogni caso caratterizzato da assoluta pre-determinazione, adottando una tabella di competenza, così come è stata definita, «circolare», il cui tipo è stato già attivato con la legge 2 dicembre 1998, n. 420, per i processi riguardanti i magistrati, per i quali appariva opportuno e necessario trasferire la competenza ad altro distretto finitimo. Qualcosa di assolutamente analogo a quanto fu fatto allora per i distretti, può benissimo esser qui fatto per i circondari.
      Il meccanismo proposto, nel quale la «circolarità» si realizza comunque all'interno di ciascun distretto di corte d'appello, contempera l'elemento della garanzia e dell'attendibilità con quello della accessibile territorialità, in quasi tutti i casi avvicinando agli operatori e alle parti la sede di trattazione del riesame o, al limite, mantenendola ugualmente distale, ma con reciproca e migliore redistribuzione di funzioni e competenze.
      Ecco dunque che all'articolo 1 viene stabilita la nuova regola che, modificando il comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, pone la competenza in capo al tribunale situato nel capoluogo di circondario che la stessa legge individuerà sul piano attuativo.
      L'articolo 2 provvede, appunto, all'attuazione pratica della regola generale, inserendo un apposito articolo nelle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. L'articolo 3, conseguente all'articolo 2, adotta la tabella che assegna, in dettaglio, a ciascuna sede di tribunale la competenza del riesame sulle ordinanze rese dai giudici di un altro pre-determinato circondario di tribunale.
      Ci premuriamo di precisare fin d'ora che, in sede di approfondimento, la tabella - una volta accettati il criterio e il meccanismo - ben potrà essere emendata quanto agli abbinamenti delle sedi giudiziarie. Infatti, i sottoscritti proponenti, sospinti dall'urgenza della presentazione in riferimento all'imminente apertura del confronto parlamentare sui temi della giustizia, si sono avvalsi di una visione geografica e funzionale oggettiva nelle intenzioni, ma verosimilmente criticabile in talune delle singole articolazioni territoriali.
      Ci siamo anche posto il quesito se per la materia che ci occupa potesse trovare applicazione l'obiezione formulata per altre materie - ma in verità superata o ritenuta rimediabile - e cioè che i numerosi affari provenienti da una grande sede giudiziaria, in qualche caso, andrebbero a gravare sedi finitime di dimensione limitate. Potremmo limitarci ad osservare che proprio i sostenitori dell'accentramento giudiziario - i quali insistono nell'affermare, sebbene a torto, che i piccoli uffici giudiziari non sfruttano con proporzionato carico il lavoro delle singole unità magistratuali addette - offrono una risposta: come dire che se le grandi sedi sono troppo cariche e quelle piccole lo sono troppo poco, del tutto salutare risulterà un «travaso». Ma vale piuttosto osservare che, sulla base di un agevole monitoraggio tecnico e statistico degli affari da trattare in via di riesame, ben potrà appurarsi se sia necessario destinare qualche ulteriore unità all'organico della sede più piccola «ricevente» le istanze di riesame dalla finitima grande sede, se del caso con corrispondenti diminuzioni delle grandi sedi che vengono sgravate di parte del lavoro penale.
      Con ogni doverosa apertura verso i contributi migliorativi che gli onorevoli colleghi vorranno offrire, riteniamo buon interesse della giustizia che la presente proposta di legge possa essere sollecitamente esaminata ed approvata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale che ha sede nel capoluogo del circondario determinato dalla legge».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 92 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

      «Art. 92-bis - (Modalità di determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 309 del codice, è competente il tribunale, diverso da quello nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza ma ricompreso nello stesso distretto di corte d'appello, determinato in base alla tabella A-bis allegata alle presenti norme».

Art. 3.

      1. Alle citate norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è allegata la tabella A-bis prevista dall'allegato 1 annesso alla presente legge.

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Allegato 1
(articolo 3)

«TABELLA A-BIS

Sedi dei tribunali competenti per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva rispetto ai circondari in cui ha sede il giudice che ha emesso i provvedimenti

Circondario del giudice
che ha emesso il provvedimento
Tribunale del riesame
Corte d'appello di Torino
Torino Pinerolo
Pinerolo Saluzzo
Saluzzo Cuneo
Cuneo Mondovì
Mondovì Alba
Alba Asti
Asti Acqui Terme
Acqui Terme Tortona
Tortona Alessandria
Alessandria Casale Monferrato
Casale Monferrato Vercelli
Vercelli Novara
Novara Biella
Biella Verbania
Verbania Aosta
Aosta Ivrea
Ivrea Torino
Corte d'appello di Brescia
Bergamo Brescia
Brescia Mantova
Mantova Cremona
Cremona Crema
Crema Bergamo
Corte d'appello di Milano

Milano

Monza
Monza Lecco
Lecco Sondrio
Sondrio Como
Como Varese

 

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Varese Busto Arsizio
Busto Arsizio Milano
Vigevano Lodi
Lodi Pavia
Pavia Voghera
Voghera Vigevano
Corte d'appello di Trento
Bolzano Trento
Trento Rovereto
Rovereto Bolzano
Corte d'appello di Trieste

Tolmezzo

Pordenone
Pordenone Trieste
Trieste Gorizia
Gorizia Udine
Udine Tolmezzo
Corte d'appello di Venezia
Bassano del Grappa Belluno
Belluno Treviso
Treviso Venezia
Venezia Rovigo
Rovigo Padova
Padova Verona
Verona Vicenza
Vicenza Bassano del Grappa
Corte d'appello di Genova
Genova Chiavari
Chiavari Massa
Massa La Spezia
La Spezia Genova
Savona Imperia
Imperia Sanremo
Sanremo Savona
Corte d'appello di Bologna
Bologna Forlì
Forlì Rimini
 

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Rimini Ravenna
Ravenna Ferrara
Ferrara Bologna
Modena Parma
Parma Piacenza
Piacenza Reggio Emilia
Reggio Emilia Modena
Corte d'appello di Firenze
Firenze Prato
Prato Pistoia
Pistoia Lucca
Lucca Pisa
Pisa Livorno
Livorno Firenze
Montepulciano Grosseto
Grosseto Siena
Siena Arezzo
Arezzo Montepulciano
Corte d'appello di Perugia
Perugia Spoleto
Spoleto Terni
Terni Orvieto
Orvieto Perugia
Corte d'appello di Ancona
Ancona Fermo
Fermo Ascoli Piceno
Ascoli Piceno Camerino
Camerino Macerata
Macerata Urbino
Urbino Pesaro
Pesaro Ancona
Corte d'appello di Cagliari
Cagliari Oristano
Oristano Sassari
Sassari Tempio Pausania
Tempio Pausania Nuoro
Nuoro Lanusei
Lanusei Cagliari
 

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Corte d'appello di Roma
Civitavecchia Roma
Roma Tivoli
Tivoli Rieti
Rieti Viterbo
Viterbo Civitavecchia
Frosinone Velletri
Velletri Latina
Latina Cassino
Cassino Frosinone
Corte d'appello di L'Aquila
Teramo Pescara
Pescara Vasto
Vasto Lanciano
Lanciano Chieti
Chieti Sulmona
Sulmona Avezzano
Avezzano L'Aquila
L'Aquila Teramo
Corte d'appello di Campobasso
Campobasso Isernia
Isernia Larino
Larino Campobasso
Corte d'appello di Napoli
Napoli Giugliano in Campania
Giugliano in Campania Santa Maria Capua Vetere
Santa Maria Capua Vetere Benevento
Benevento Ariano Irpino
Ariano Irpino Sant'Angelo dei Lombardi
Sant'Angelo dei Lombardi Avellino
Avellino Nola
Nola Torre Annunziata
Torre Annunziata Napoli
Corte d'appello di Salerno
Nocera Inferiore Salerno
Salerno Vallo della Lucania
Vallo della Lucania Sala Consilina
Sala Consilina Nocera Inferiore
 

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Corte d'appello di Bari
Lucera Bari
Bari Trani
Trani Foggia
Foggia Lucera
Corte d'appello di Lecce
Lecce Taranto
Taranto Brindisi
Brindisi Lecce
Corte d'appello di Potenza
Melfi Matera
Matera Lagonegro
Lagonegro Potenza
Potenza Melfi
Corte d'appello di Catanzaro
Vibo Valentia Catanzaro
Catanzaro Crotone
Crotone Rossano
Rossano Castrovillari
Castrovillari Paola
Paola Lamezia Terme
Lamezia Terme Cosenza
Cosenza Vibo Valentia
Corte d'appello di Reggio Calabria
Locri Palmi
Palmi Reggio Calabria
Reggio Calabria Locri
Corte d'appello di Palermo
Trapani Marsala
Marsala Sciacca
Sciacca Agrigento
Agrigento Termini Imerese
Termini Imerese Palermo
Palermo Trapani
 

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Corte d'appello di Messina
Barcellona Pozzo di Gotto Patti
Patti Mistretta
Mistretta Messina
Messina Barcellona Pozzo di Gotto
Corte d'appello di Caltanissetta
Gela Enna
Enna Nicosia
Nicosia Caltanissetta
Caltanissetta Gela
Corte d'appello di Catania
Caltagirone Catania
Catania Modica
Modica Ragusa
Ragusa Siracusa
Siracusa Caltagirone

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